LEGGE 27 aprile 1982, n. 287

Type Legge
Publication 1982-04-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Ungheria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX dell'accordo stesso.

Art. 3

I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria. La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall'articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Art. 4

Le somme corrisposte dal Governo ungherese a norma dell'articolo III dell'accordo sono versate all'entrata del bilancio statale.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - LA MALFA - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Agreement

AGREEMENT between the italian Republic and the Hungarian Peoples Republic concerning the settlement of pending financial and patrimonial questions Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso La Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese desiderose di dare assetto completo e definitivo alle questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Il presente Accordo definisce: a) le rivendicazioni italiane concernenti i beni, i diritti e gli interessi italiani lesi da provvedimenti ungheresi di nazionalizzazione, liquidazione obbligatoria o da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi; le rivendicazioni italiane nei confronti della Repubblica popolare ungherese o di persone fisiche o giuridiche ungheresi, che sorgano da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948; le rivendicazioni italiane nei confronti delle compagnie di assicurazione ungheresi in liquidazione obbligatoria sorgenti da contratti di riassicurazione conclusi anteriormente all'Accordo sui Pagamenti in data 16 dicembre 1948; b) le rivendicazioni ungheresi nei confronti della Repubblica italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, sorgenti da transazioni commerciali e finanziarie concluse anteriormente all'Accordo sui pagamenti in data 16 dicembre 1948.

Accordo-art. II

Articolo II. Ai fini del presente Accordo, i beni, i diritti e gli interessi italiani, sono i beni, i diritti e gli interessi che, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti ungheresi di cui all'articolo I/a del presente Accordo, appartenevano, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, allo Stato italiano, a persone fisiche che erano cittadini italiani, o a persone giuridiche che avevano la sede in Italia, purche' abbiano gli stessi requisiti al momento della firma del presente Accordo. Le rivendicazioni ungheresi in base all'articolo I/b del presente Accordo sono quelle che sorgono (da transazioni commerciali e finanziarie che il Governo ungherese ha presentato nei confronti del Governo italiano o di persone fisiche o giuridiche italiane e che al momento della firma del presente Accordo non sono ancora state definite.

Accordo-art. III

Articolo III. Al fine di definire completamente e per sempre le rivendicazioni di cui all'articolo I/a, il Governo ungherese paga al Governo italiano la somma globale di 525.000.000, cioe' cinquecentoventicinquemilioni di lire italiane. Il pagamento di tale somma viene effettuato in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere pagata dal Governo ungherese novanta giorni dopo la entrata in vigore del presente Accordo, e i restanti 350.000.000 di lire italiane in rate uguali ad intervalli di dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

Accordo-art. IV

Articolo IV. L'adempimento degli impegni assunti in base all'articolo III del presente Accordo libera interamente la Repubblica popolare ungherese e le persone fisiche e giuridiche ungheresi dalle rivendicazioni di cui all'articolo I/a del presente Accordo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/a del presente Accordo.

Accordo-art. V

Articolo V. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la Repubblica popolare ungherese non potra' piu' rivendicare o reclamare alcun diritto di cui all'articolo I/b del presente Accordo.

Accordo-art. VI

Articolo VI. La ripartizione della somma di cui all'articolo III e' di esclusiva competenza e responsabilita' della Repubblica italiana, senza alcuna responsabilita' a riguardo della Repubblica popolare ungherese.

Accordo-art. VII

Articolo VII. Il Governo italiano e il Governo ungherese si impegnano a cooperare in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Accordo, e a tal fine: 1. Allo scopo di facilitare la ripartizione della somma di cui all'articolo III, il Governo ungherese fornira', a richiesta del Governo italiano, il piu' presto possibile, tutti i documenti necessari e le informazioni concernenti le rivendicazioni della Repubblica italiana e delle persone fisiche e giuridiche italiane di cui all'articolo I/a del presente Accordo. Il Governo italiano inoltrera' semestralmente relazioni sui titoli obbligazionari ungheresi emessi in valuta non ungherese e sulle azioni da esso indennizzate, specificando i numeri di serie dei titoli e attestando che tutti i predetti titoli indennizzati sono stati annullati mediante perforazione. 2. Il Governo italiano fornira' del pari, a richiesta del Governo ungherese, per quanto possibile, tutte le informazioni e i documenti necessari concernenti le rivendicazioni di cui all'articolo 1/b dell'Accordo.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. Nello stabilire i beni, i diritti, e gli interessi di cui all'articolo I del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 1 febbraio 1947.

Accordo-art. IX

Articolo IX. L'Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due originali, in lingua inglese, a Roma il 26 aprile 1973. (Seguono le firme)

Accordo-Scambi di note

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