LEGGE 27 aprile 1982, n. 289

Type Legge
Publication 1982-04-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - MARCORA - DE MICHELIS - ALTISSIMO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione. CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA Le Parti alla presente Convenzione, decise a promuovere i rapporti e la collaborazione in materia di tutela dell'ambiente, consapevoli dell'importanza delle attivita' svolte dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa per il potenziamento di tali rapporti e di tale collaborazione, particolarmente nel settore dell'inquinamento atmosferico, ivi compreso il trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, riconoscendo il contributo dato dalla Commissione economica per l'Europa all'applicazione multilaterale delle disposizioni in materia dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, tenendo presente l'appello contenuto nel capitolo dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa relativo all'ambiente, alla collaborazione al fine di combattere l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti, in particolare il trasporto di inquinanti atmosferici a lunga distanza, e all'elaborazione, mediante la collaborazione internazionale, di un vasto programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici, a cominciare dal diossido di zolfo, passando poi eventualmente ad altri inquinanti, considerate le disposizioni in materia della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente, e in particolare il principio 21, il quale esprime la convinzione comune che, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche dell'ambiente ed hanno il dovere di fare in modo che le attivita' svolte nei limiti della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in regioni che non rientrano in alcuna giurisdizione nazionale, riconoscendo la possibilita' che l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, provochi a breve o a lungo termine effetti dannosi, temendo che l'aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti dannosi, riconoscendo la necessita' di studiare le incidenze del trasporto degli inquinanti atmosferici a lunga distanza e di cercare delle soluzioni ai problemi individuati, affermando la loro decisione di potenziare la collaborazione internazionale, attiva per elaborare le politiche nazionali necessarie e, mediante scambi di informazioni, consultazioni ed attivita' di ricerca e sorveglianza, di coordinate le misure adottate dai Paesi per combattere l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione "inquinamento atmosferico significa l'introduzione nell'atmosfera da parte dell'uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell'uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell'ambiente; l'espressione "inquinanti atmosferici" deve essere intesa nello stesso senso: b) l'espressione "inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza" significa l'inquinamento la cui fonte fisica sia compresa in tutto o in parte in una zona che rientra nella giurisdizione nazionale di uno Stato e che abbia degli effetti dannosi in una zona che rientra nella giurisdizione di un altro Stato, ad una distanza tale che non sia in genere possibile distinguere gli apporti delle fonti individuali o di gruppi di fonti di emissione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Le Parti contraenti, tenendo debito conto dei fatti e dei problemi in causa, sono decise a tutelare l'uomo ed il suo ambiente contro l'inquinamento atmosferico e cercheranno di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. Nell'ambito della presente Convenzione, le Parti contraenti elaboreranno il piu' presto possibile, mediante scambi di informazioni, consultazioni e attivita' di ricerca e sorveglianza, delle politiche e delle strategie volte a combattere gli scarichi di inquinanti atmosferici, tenendo presenti gli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale ed internazionale.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Le Parti contraenti scambieranno informazioni e procederanno a giri d'orizzonte sulle loro politiche, attivita' scientifiche e misure tecniche tendenti a combattere il piu' possibile gli scarichi di inquinanti atmosferici che possano avere effetti dannosi, e a ridurre cosi' l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. Consultazioni avranno luogo a breve termine, su richiesta, fra, da un lato, la o le Parti contraenti effettivamente interessate dall'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza oppure che siano esposte ad un notevole rischio di tale inquinamento e, dall'altro, la o le Parti contraenti sul territorio e nella giurisdizione delle quali attivita' ivi svolte o previste diano o possano dare un contributo sostanziale all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. Tenendo presente gli articoli da 2 a 5, le ricerche in corso, gli scambi di informazioni e le attivita' di sorveglianza ed i loro risultati, il costo e l'efficacia delle misure correttive adottate a livello locale e di altre misure, e al fine di combattere l'inquinamento atmosferico, in particolare quello derivante da impianti nuovi o trasformati, ciascuna Parte contraente si impegna ad elaborare le migliori politiche e strategie, ivi compresi dei sistemi di gestione della qualita' dell'atmosfera e, nell'ambito di tali sistemi, delle misure di controllo che siano compatibili con uno sviluppo equilibrato, facendo in particolare ricorso alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile ed a tecniche che non producano o producano pochi rifiuti.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. Le Parti contraenti, a seconda delle loro esigenze, intraprenderanno attivita' concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti campi: a) tecniche esistenti e proposte di riduzione delle emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici, ivi compresa la fattibilita' tecnica e la redditivita' di queste tecniche e le loro ripercussioni sull'ambiente; b) tecniche di strumentazione ed altre tecniche che consentano di sorvegliare e misurare i tassi delle emissioni e le concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici; c) modelli migliorati per comprendere meglio il trasporto degli inquinanti attraverso le frontiere a lunga distanza; d) effetti dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, ivi compresa l'agricoltura, la silvicoltura, i materiali, gli ecosistemi acquatici ed altri e la visibilita', allo scopo di basare su fondamenti scientifici la determinazione dei rapporti dose/effetto ai fini della tutela dell'ambiente; e) valutazione economica, sociale ed ecologica di altre misure che consentano di raggiungere gli obiettivi relativi all'ambiente, ivi compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; f) elaborazione di programmi di insegnamento e formazione riguardanti l'inquinamento dell'ambiente da parte dei composti solforosi e dei principali altri inquinanti atmosferici.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. Le Parti contraenti si scambieranno, nell'ambito dell'Organo esecutivo di cui all'articolo 10, o a livello bilaterale, e nel comune interesse, informazioni: a) sui dati relativi all'emissione, secondo una periodicita' da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo, che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicita' da convenirsi; b) sui principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e nello sviluppo industriale in genere e sui loro effetti possibili che potrebbero provocare modifiche sensibili dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; c) sulle tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico che agiscano sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; d) sul costo previsto della lotta, a livello dei paesi, contro le emissioni di composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici; e) sui dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto degli inquinanti; f) sui dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e sulla portata dei danni (1) che, secondo questi dati, sono imputabili all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; g) sulle politiche e strategie nazionali, sub-regionali e regionali di lotta contro i composti solforosi e i principali altri inquinanti atmosferici. ---------------- (1) La presente Convenzione non coatiene disposizioni riguardanti la responsabilita' degli Stati in materia di danni.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. Le Parti contraenti sottolineano la necessita' di attuare il "Programma concertato di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa" (qui di seguito denominato EMEP) esistente e, per quanto attiene all'ampliamento di tale programma, convengono di porre l'accento su: a) l'interesse, per le stesse, di partecipare e dare piena applicazione all'EMEP che, in una prima fase, e' imperniato sulla sorveglianza continua del diossido di zolfo e delle sostanze affini; b) la necessita' di utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, metodi di sorveglianza paragonabili o standardizzati; c) l'interesse di predisporre il programma di sorveglianza continua nell'ambito di programmi sia nazionali che internazionali. La creazione di stazioni di sorveglianza continua e la raccolta di dati rientreranno nella giurisdizione dei paesi ove si trovano tali stazioni; d) l'interesse di predisporre un ambito di programma concertato di sorveglianza continua dell'ambiente che sia basato sui programmi nazionali, sub-regionali, regionali e sugli altri programmi internazionali attuali e futuri e che tenga conto degli stessi; e) la necessita' di scambiare dati sulle emissioni, secondo una periodicita' da convenirsi, di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo), in base a griglie territoriali di dimensioni convenute, oppure sui flussi di inquinanti atmosferici convenuti (a partire dal diossido di zolfo) che attraversano le frontiere degli Stati, a distanze e secondo una periodicita' da convenirsi. Il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare i flussi, nonche' il metodo, ivi compreso il modello, impiegato per determinare l'esistenza del trasporto degli inquinanti atmosferici, secondo le emissioni per griglia territoriale, saranno messi a disposizione e passati in rassegna periodicamente a scopo di miglioramento; f) la loro intenzione di continuare lo scambio e l'aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni totali di inquinanti atmosferici convenuti, a partire dal diossido di zolfo; g) la necessita' di fornire dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si verificano durante il trasporto; h) la necessita' di assicurare la sorveglianza continua dei composti chimici in altri ambienti, quali l'acqua, il suolo e la vegetazione e di attuare un programma di sorveglianza analogo per registrare gli effetti sulla salute e sull'ambiente; i) l'interesse di ampliare le reti nazionali dell'EMEP per renderle operative a scopo di lotta e sorveglianza.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. 1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiranno, nell'ambito dei consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi dell'ambiente, l'Organo esecutivo della presente Convenzione e si riuniranno almeno una volta all'anno in tale qualita'. 2. L'Organo esecutivo: a) passera' in rassegna l'attuazione della presente Convenzione; b) costituira', se necessario, gruppi di lavoro per studiare le questioni legate all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a tale scopo, per preparare gli studi e la documentazione necessari e per sottoporgli delle raccomandazioni; c) svolgera' tutte le altre funzioni che dovessero rendersi necessarie in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione. 3. L'Organo esecutivo utilizzera' i servizi dell'organo direttivo dell'EMEP affinche' quest'ultimo partecipi pienamente alle attivita' della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati e la cooperazione scientifica. 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo esecutivo utilizzera' altresi', quando lo riterra' opportuno, le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa espletera', per conto dell'Organo esecutivo, le seguenti funzioni di segretariato: a) convocazione e preparazione delle riunioni dell'Organo esecutivo; b) trasmissione alle Parti contraenti dei rapporti ed altre informazioni ricevuti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione; c) tutte le altre funzioni che dovessero essergli affidate dall'Organo esecutivo.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. 1. Ogni Parte contraente e' abilitata a proporre emendamenti alla presente Convenzione. 2. Il testo degli emendamenti proposti sara' sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo comunichera' a tutte le Parti contraenti. L'Organo esecutivo esaminera' gli emendamenti proposti nel corso della sua riunione annuale successiva, a condizione che tali proposte siano state comunicate alle Parti contraenti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa almeno novanta giorni prima. 3. Gli emendamenti alla presente Convenzione dovranno essere adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti contraenti ed entreranno in vigore per le Parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. In seguito, gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte contraente il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte contraente avra' depositato il proprio strumento di accettazione dell'emendamento.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. Qualora si verifichi una controversia fra due o piu' Parti contraenti alla presente Convenzione in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, dette Parti cercheranno una soluzione mediante il negoziato o qualunque altro metodo di composizione delle controversie che sia accettabile per le Parti stesse.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. 1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa ed aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie trattate dalla presente Convenzione, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, dal 13 al 16 novembre 1979, in occasione della Riunione ad alto livello sulla tutela dell'ambiente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa. 2. Trattandosi di questioni che dipendono dalla loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale potranno, a proprio nome, esercitare i diritti e assolvere le responsabilita' che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno abilitati ad esercitare questi diritti individualmente.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. 1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. 2. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 14 a datare dal 17 novembre 1979. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgera' le funzioni di depositario.

Convenzione-art. 16

Articolo 16. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Convenzione-art. 17

Articolo 17. In qualunque momento, dopo cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei riguardi di una Parte contraente, detta Parte contraente potra' ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale ritiro avra' effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra il 13 novembre 1979. (Seguono le firme)

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