DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1982, n. 290
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228; Visto l'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1834, e' sostituito dal seguente: "Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modificazioni, nonche' della indennita' integrativa speciale, di cui all'art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, e' effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese. La rata del mese di dicembre scade il giorno 20".
PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1982
Registro n. 11, Interno, foglio n. 202
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