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LEGGE 18 maggio 1982, n. 301

Current text a fecha 1982-06-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.