LEGGE 14 aprile 1982, n. 326
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981: accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note; scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 63 e 17 degli accordi.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA - DI GIESI - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, da una parte, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, dall'altra, PREAMBOLO RISOLUTI ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica specialista federativa di Jugoslavia, Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del gruppo dei settantasette paesi in via di sviluppo, dall'altra; NELLA PROSPETTIVA dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; ANIMATI dalla comune volonta' di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica socialista federativa di jugoslavia in vari settori di mutuo interesse, tenuto conto del rispettivo livello di sviluppo delle proprie economie; RISOLUTI ad intraprendere, conformemente alla dichiarazione comune firmata a Belgrado il 2 dicembre 1976, le iniziative necessarie per rafforzare, approfondire e diversificare le relazioni fra la Comunita' e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonche' l'interdipendenza e la complementarita' delle loro economie, per un piu' armonioso sviluppo dei loro vincoli economici; DETERMINATI a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di favorire un migliore equilibrio nonche' il miglioramento della struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali e l'incremento del benessere delle loro popolazioni; DECISI a garantire un fondamento piu' sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali; DESIDEROSI di contribuire allo sviluppo della cooperazione economica tra paesi con diverso livello di sviluppo economico, nell'ambito degli sforzi della Comunita' internazionale volti ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; SOLLECITI di contribuire al conseguimento degli obiettivi degli accordi di Osimo, firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, in particolare degli obiettivi contenuti nel protocollo sulla zona franca e nell'accordo per la promozione della cooperazione economica fra questi due paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di tener conto della nuova situazione creatasi in seguito all'ampliamento della Comunita' e di rafforzare gli esistenti vincoli di vicinato per organizzare rapporti economici e commerciali piu' armoniosi fra la Comunita' e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, Joseph TROUVEROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, Peter MEYER MICHAELSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Horst GRABERT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Yves PAGNIEZ, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario e Belgrado IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Attilio RUFFINI, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Paul HELMINGER, Sottosegretario di Stato degli affari esteri; SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, D.F. van der MEI, Sottosegretario di Stato degli affari esteri SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, R.A. FARQUHARSON, CMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maesta' Britannica a Belgrado; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, Attilio RUFFINI Presidente in carica del Consiglio delle Comunita europee, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ; Wilhelm HAFERKAMP, Vicepresidente della Commissione delle Comunita europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, Josip VRHOVEC, Segretario federale degli affari esteri ARTICOLO 1 Il presente accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La Comunita' e la Jugoslavia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Jugoslavia con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici tra la Jugoslavia e la Comunita', con reciproco vantaggio delle parti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Jugoslavia.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Le parti contraenti incoraggiano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano al loro reciproco interesse e che si inseriscano nel quadro dell'accordo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in particolare di favorire quanto segue: - una partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dalla Jugoslavia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia tenendo conto del reciproco interesse delle parti; - la prospezione e la promozione commerciali delle due parti sui rispettivi mercati nonche' sui mercati dei paesi terzi; - l'incoraggiamento del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia in Jugoslavia, nonche' della tutela dei brevetti e di altre proprieta' industriali mediante accordi appropriati tra gli operatori economici e le istituzioni all'interno della Comunita' e quelli della Jugoslavia; - l'incoraggiamento e la promozione della cooperazione nella produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle due parti al fine di instaurare vincoli piu' stabili e piu' equilibrati tra le rispettive economie; - la ricerca delle vie e dei mezzi atti ad eliminare da ambo le parti gli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Jugoslavia e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo; - scambi di informazioni disponibili sulle prospettive, sulle previsioni a breve ed a medio termine della produzione, del consumo e degli scambi. L'ufficio per la cooperazione tra imprese e' aperto agli operatori economici iugoslavi. Le parti contraenti prendono le misure atte a promuovere ed a tutelare gli investimenti dell'altra parte nei rispettivi territori e cercano di concludere, nel mutuo interesse, degli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti. La cooperazione nel settore dell'energia tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge di favorire in particolare la partecipazione degli operatori economici delle parti contraenti ai programmi di ricerca, di produzione e di trasformazione delle risorse energetiche della Jugoslavia, nonche' ogni altra azione di reciproco interesse.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 1. La Comunita' e la Jugoslavia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica COST. 2. Inoltre, le parti contraenti sono disposte a considerare la possibilita' di una cooperazione in determinati settori di ricerca nei quali la Comunita' realizza programmi scientifici e tecnici.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in particolare di incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica in materia di progetti di comune interesse, anche in paesi terzi: - promuovere in particolare gli investimenti di reciproco vantaggio e di sviluppare a tal fine la ricerca di complementarita'. 2. A tale scopo la Comunita' e la Jugoslavia: - intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni, a breve ed a medio termine, di produzione, di consumo ed in materia di scambi; - agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi reciproci delle due parti; - incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Nel settore dei trasporti la Comunita' e la Jugoslavia esaminano la possibilita' di: - migliorare e sviluppare, segnatamente ai fini della complementarita', le prestazioni di servizi, in particolare per quanto riguarda i trasporti interni, anche combinati, - attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse. 2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppa delle infrastrutture a reciproco vantaggio delle parti. A tale scopo la Comunita' e la Jugoslavia scambiano informazioni sui progetti di assi di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione. 3. Inoltre la Comunita' e la Jugoslavia: - procedono a scambi ci vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti; - incoraggiano la cooperazione tra i porti dell'Adriatico sulla base del reciproco interesse.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 La Comunita' e la Jugoslavia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilita' di sviluppo in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Al fine di migliorare la qualita' ed il quadro di vita, l'ambiente e le condizioni di vita delle due parti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente, nonche' di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunita' e la iugoslavia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche ed incoraggiano l'attuazione in comune di specifiche azioni prioritarie.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 La Comunita' e la Jugoslavia incoraggiano gli scambi di informazione sull'evoluzione delle loro rispettive politiche in materia di pesca e l'attuazione di progetti di comune interesse per promuovere ed approfondire la cooperazione in questo settore.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunita' e la Jugoslavia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'evoluzione delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che la determinano nonche' all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attivita' degli operatori economici. Esse procedono, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, a scambi di informazioni in merito alle condizioni generali che possono influire sui flussi di capitali relativi al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse. 2. La Comunita' partecipa al finanziamento dei progetti d'investimento di reciproco interesse, che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo n. 2 relativo alla cooperazione finanziaria.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, del presente titolo e del protocollo n. 1, i prodotti originari della Jugoslavia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Il regime di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972, concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda, si applica nei confronti della Jugoslavia per il periodo stabilito nel suddetto articolo.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 1. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunita' concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili. 2. Al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del suddetto accordo le parti contraenti stabiliscono il regime da applicare successivamente ai prodotti tessili.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 e' quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n. 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 I dazi doganali all'importazione nella Comunita' per i prodotti enumerati nell'allegato B sono quelli indicati per ciascuno di essi nel suddetto allegato.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il Consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Consiglio di cooperazione entro questo termine, la Comunita' puo' prendere le misure necessarie. Peraltro dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del protocollo n. 1, alle condizioni stabilite da questo ultimo. 2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo I, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilita' con gli obiettivi dell'accordo.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 Per i prodotti sotto elencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono nuovamente ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 22
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