LEGGE 14 aprile 1982, n. 326

Type Legge
Publication 1982-04-14
Ultimo aggiornamento 1982-06-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980 ed il 3 aprile 1981: accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria, commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto finale, dichiarazioni e scambio di note; scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 63 e 17 degli accordi.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA - DI GIESI - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, da una parte, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, dall'altra, PREAMBOLO RISOLUTI ad approfondire la cooperazione economica fra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica specialista federativa di Jugoslavia, Stato non allineato, europeo, mediterraneo e membro del gruppo dei settantasette paesi in via di sviluppo, dall'altra; NELLA PROSPETTIVA dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; ANIMATI dalla comune volonta' di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica socialista federativa di jugoslavia in vari settori di mutuo interesse, tenuto conto del rispettivo livello di sviluppo delle proprie economie; RISOLUTI ad intraprendere, conformemente alla dichiarazione comune firmata a Belgrado il 2 dicembre 1976, le iniziative necessarie per rafforzare, approfondire e diversificare le relazioni fra la Comunita' e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nonche' l'interdipendenza e la complementarita' delle loro economie, per un piu' armonioso sviluppo dei loro vincoli economici; DETERMINATI a promuovere lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica, finanziaria e commerciale al fine di favorire un migliore equilibrio nonche' il miglioramento della struttura e lo sviluppo del volume dei loro scambi commerciali e l'incremento del benessere delle loro popolazioni; DECISI a garantire un fondamento piu' sicuro alla cooperazione, conformemente ai rispettivi obblighi internazionali; DESIDEROSI di contribuire allo sviluppo della cooperazione economica tra paesi con diverso livello di sviluppo economico, nell'ambito degli sforzi della Comunita' internazionale volti ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; SOLLECITI di contribuire al conseguimento degli obiettivi degli accordi di Osimo, firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, in particolare degli obiettivi contenuti nel protocollo sulla zona franca e nell'accordo per la promozione della cooperazione economica fra questi due paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di tener conto della nuova situazione creatasi in seguito all'ampliamento della Comunita' e di rafforzare gli esistenti vincoli di vicinato per organizzare rapporti economici e commerciali piu' armoniosi fra la Comunita' e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno a tal fine designato come loro plenipotenziari: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, Joseph TROUVEROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA, Peter MEYER MICHAELSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Horst GRABERT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Belgrado IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Yves PAGNIEZ, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario e Belgrado IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Brendan DILLON, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Attilio RUFFINI, Ministro degli affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Paul HELMINGER, Sottosegretario di Stato degli affari esteri; SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI, D.F. van der MEI, Sottosegretario di Stato degli affari esteri SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, R.A. FARQUHARSON, CMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maesta' Britannica a Belgrado; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, Attilio RUFFINI Presidente in carica del Consiglio delle Comunita europee, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ; Wilhelm HAFERKAMP, Vicepresidente della Commissione delle Comunita europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, Josip VRHOVEC, Segretario federale degli affari esteri ARTICOLO 1 Il presente accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 La Comunita' e la Jugoslavia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Jugoslavia con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici tra la Jugoslavia e la Comunita', con reciproco vantaggio delle parti.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Jugoslavia.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Le parti contraenti incoraggiano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano al loro reciproco interesse e che si inseriscano nel quadro dell'accordo.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La cooperazione nel settore industriale tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in particolare di favorire quanto segue: - una partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dalla Jugoslavia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia tenendo conto del reciproco interesse delle parti; - la prospezione e la promozione commerciali delle due parti sui rispettivi mercati nonche' sui mercati dei paesi terzi; - l'incoraggiamento del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia in Jugoslavia, nonche' della tutela dei brevetti e di altre proprieta' industriali mediante accordi appropriati tra gli operatori economici e le istituzioni all'interno della Comunita' e quelli della Jugoslavia; - l'incoraggiamento e la promozione della cooperazione nella produzione a lungo termine tra gli operatori economici delle due parti al fine di instaurare vincoli piu' stabili e piu' equilibrati tra le rispettive economie; - la ricerca delle vie e dei mezzi atti ad eliminare da ambo le parti gli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Jugoslavia e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo; - scambi di informazioni disponibili sulle prospettive, sulle previsioni a breve ed a medio termine della produzione, del consumo e degli scambi. L'ufficio per la cooperazione tra imprese e' aperto agli operatori economici iugoslavi. Le parti contraenti prendono le misure atte a promuovere ed a tutelare gli investimenti dell'altra parte nei rispettivi territori e cercano di concludere, nel mutuo interesse, degli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti. La cooperazione nel settore dell'energia tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge di favorire in particolare la partecipazione degli operatori economici delle parti contraenti ai programmi di ricerca, di produzione e di trasformazione delle risorse energetiche della Jugoslavia, nonche' ogni altra azione di reciproco interesse.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 1. La Comunita' e la Jugoslavia perseguono lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione nei settori scientifico e tecnologico, nell'ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica COST. 2. Inoltre, le parti contraenti sono disposte a considerare la possibilita' di una cooperazione in determinati settori di ricerca nei quali la Comunita' realizza programmi scientifici e tecnici.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 1. Nel settore agricolo, la cooperazione tra la Comunita' e la Jugoslavia si prefigge in particolare di incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnica in materia di progetti di comune interesse, anche in paesi terzi: - promuovere in particolare gli investimenti di reciproco vantaggio e di sviluppare a tal fine la ricerca di complementarita'. 2. A tale scopo la Comunita' e la Jugoslavia: - intensificano gli scambi di informazioni sugli orientamenti delle rispettive politiche agrarie, comprese le previsioni, a breve ed a medio termine, di produzione, di consumo ed in materia di scambi; - agevolano e favoriscono lo studio di progetti concreti di cooperazione che rispondano agli interessi reciproci delle due parti; - incoraggiano il perfezionamento e l'ampliamento dei contatti tra gli operatori economici.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 1. Nel settore dei trasporti la Comunita' e la Jugoslavia esaminano la possibilita' di: - migliorare e sviluppare, segnatamente ai fini della complementarita', le prestazioni di servizi, in particolare per quanto riguarda i trasporti interni, anche combinati, - attuare in questo settore iniziative specifiche che rispondano al reciproco interesse. 2. La cooperazione si prefigge anche di favorire il miglioramento e lo sviluppa delle infrastrutture a reciproco vantaggio delle parti. A tale scopo la Comunita' e la Jugoslavia scambiano informazioni sui progetti di assi di comune interesse e promuovono la collaborazione per la loro realizzazione. 3. Inoltre la Comunita' e la Jugoslavia: - procedono a scambi ci vedute e di informazioni sullo sviluppo delle rispettive politiche dei trasporti; - incoraggiano la cooperazione tra i porti dell'Adriatico sulla base del reciproco interesse.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 La Comunita' e la Jugoslavia promuovono gli scambi di informazioni nel settore del turismo e la partecipazione a studi comuni sulle possibilita' di sviluppo in questo settore e stimolano i contatti fra i loro organismi competenti e le associazioni professionali del turismo per incrementare il traffico turistico.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Al fine di migliorare la qualita' ed il quadro di vita, l'ambiente e le condizioni di vita delle due parti, di mettere in comune le conoscenze tecniche in materia di ambiente, nonche' di favorire la cooperazione per quanto riguarda i problemi ecologici, la Comunita' e la iugoslavia procedono a scambi di informazioni sull'evoluzione delle loro rispettive politiche ed incoraggiano l'attuazione in comune di specifiche azioni prioritarie.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 La Comunita' e la Jugoslavia incoraggiano gli scambi di informazione sull'evoluzione delle loro rispettive politiche in materia di pesca e l'attuazione di progetti di comune interesse per promuovere ed approfondire la cooperazione in questo settore.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunita' e la Jugoslavia procedono a scambi di informazioni e ad analisi comuni in merito alle loro politiche economiche a medio termine, all'evoluzione delle loro bilance dei pagamenti e delle politiche che la determinano nonche' all'evoluzione dei mercati finanziari sulle piazze europee, al fine di promuovere l'attivita' degli operatori economici. Esse procedono, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, a scambi di informazioni in merito alle condizioni generali che possono influire sui flussi di capitali relativi al finanziamento degli investimenti in vari settori di comune interesse. 2. La Comunita' partecipa al finanziamento dei progetti d'investimento di reciproco interesse, che tengano conto degli obiettivi del presente accordo, alle condizioni indicate nel protocollo n. 2 relativo alla cooperazione finanziaria.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 1. Per il conseguimento degli obiettivi che figurano nel presente accordo, il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti dall'accordo.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 Nel settore commerciale, il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio dei loro scambi commerciali al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Fatte salve le disposizioni speciali, per taluni prodotti, del presente titolo e del protocollo n. 1, i prodotti originari della Jugoslavia, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e nell'allegato A del presente accordo, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 Il regime di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati del 22 gennaio 1972, concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda, si applica nei confronti della Jugoslavia per il periodo stabilito nel suddetto articolo.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 1. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunita' concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili. 2. Al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del suddetto accordo le parti contraenti stabiliscono il regime da applicare successivamente ai prodotti tessili.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 1. Per i prodotti qui appresso elencati, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' saranno gradualmente soppressi con il ritmo indicato al paragrafo 2. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il dazio di base da prendere in considerazione per il calcolo delle riduzioni di cui al paragrafo 2 e' quello effettivamente applicato in qualsiasi momento nei confronti dei paesi terzi. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti di cui all'allegato IV del protocollo n. 1 alle condizioni stabilite nel suddetto protocollo.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 I dazi doganali all'importazione nella Comunita' per i prodotti enumerati nell'allegato B sono quelli indicati per ciascuno di essi nel suddetto allegato.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il Consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Consiglio di cooperazione entro questo termine, la Comunita' puo' prendere le misure necessarie. Peraltro dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del protocollo n. 1, alle condizioni stabilite da questo ultimo. 2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo I, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilita' con gli obiettivi dell'accordo.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 Per i prodotti sotto elencati, originari della Jugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono nuovamente ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 1. I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, beneficiano del regime all'importazione nella Comunita' definito nei seguenti paragrafi, purche', fatte salve le norme particolari previste nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari ai prezzi di riferimento della Comunita' ad essi applicabili. 2. Per i vini di cui al paragrafo 1, il dazio doganale all'importazione nella Comunita' e' ridotto del 30% nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 12.000 ettolitri. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica ai vini che, previa verifica dell'equivalenza della legislazione iugoslava in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia, saranno stati stabiliti tra le autorita' competenti delle parti contraenti mediante scambio di lettere.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 1. Per il tabacco del tipo "Prilep" della sottovoce 214.01 ex B della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Jugoslavia, i dazi doganali sono sospesi al livello del 7% ad valorem con riscossione minima di 13 ECU/ 100 kg e riscossione massima di 45 ECU/100 kg. 2. Il regime all'importazione nella Comunita' definito al paragrafo 1, si applica al tabacco del tipo "Prilep", munito di un certificato di origine e di autenticita', nel quadro di un contingente tariffario comunitario annuo di 1.500 tonnellate. 3. Le rispettive autorita' competenti delle parti contraenti definiscono mediante scambio di lettere le disposizioni e le procedure relativo al certificato di origine e di autenticita' indicato al paragrafo 2.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 1. L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunita' dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato C non puo' essere superiore: - al 5% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore al 104% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 106% del medesimo; - al 15% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore al 102% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 104% del medesimo; - al 50% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore al prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 102% del medesimo - al 75% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore o pari al 98% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al medesimo; - all'80% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore o pari al 96% del prezzo di orientamento ed inferiore al 98% del medesimo; - all'85% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario e' superiore o pari al 90% del prezzo di orientamento ed inferiore al 96% del medesimo; - al 90% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario e' inferiore al 90% del prezzo di orientamento. 2. a) La Jugoslavia comunica ai servizi competenti della Comunita' qualsiasi informazione utile relativa ai prezzi praticati all'esportazione, nonche' alle quantita' ed alla presentazione dei prodotti esportati (animali vivi carcasse, quarti); b) la Jugoslavia prende tutte le misure utili affinche' il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, resti ad un livello equivalente a quello che risulta dall'applicazione del prelievo normale; c) per contribuire alla stabilizzazione del mercato interno della Comunita', la Jugoslavia rispetta un adeguato ritmo di consegna e prende tutte le disposizioni utili per vigilare all'ordinato sviluppo delle sue esportazioni nella Comunita', in particolare con un efficace controllo di ciascuna spedizione mediante un certificato attestante che la merce e' originaria e proveniente dalla Jugoslavia e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato C. Il testo di detto certificato e' stabilito di comune accordo tra i servizi competenti delle due parti; d) le modalita' relative all'applicazione delle lettere a), b) e c) saranno definite nel quadro della cooperazione da stabilire tra i servizi competenti della Jugoslavia e della Comunita'; e) le riduzioni dei prelievi si eseguono nel quadro di un volume di 2.900 tonnellate mensili nel caso in cui il prezzo del mercato comunitario aia inferiore al 98% del prezzo di orientamento.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Jugoslavia. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Jugoslavia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente,

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 I prodotti di cui al presente accordo, originari della Jugoslavia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 La Jugoslavia concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di regimi, speciali relativi alla circolazione delle merci previsti negli accordi frontalieri conclusi anteriormente tra uno o piu' Stati membri e la Jugoslavia.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. La Jugoslavia ha la facolta' di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Jugoslavia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunita'. 3. Essa ne informa la Comunita', al fine di consentire, al momento opportuno, gli scambi di opinioni appropriati in materia. 4. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Jugoslavia a norma del paragrafo 2.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione dei titoli II e III ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo no 3.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31 In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione puo' adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32 Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una diScriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente. I prodotti asportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ritorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33 I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sui cambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Jugoslavia, non sono soggetti a restrizioni.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulate al commercio tra le parti contraenti.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35 1. So una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le procedure di cui all'articolo 38. 2. In caso di misure dirette contro le sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36 In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37 Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 36 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38 1. Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti. Prima che la parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione, se l'altra parte lo richiede. 2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la parte contraente interessata puo' applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli articoli 35 e 36, le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione. 3. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette a misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39 In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficolta' emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40 In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella della Jugoslavia, la parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41 Nell'attuazione della cooperazione, la Comunita' e la Jugoslavia accordano particolare attenzione alle iniziative che si iscrivono nel quadro degli accordi di Osimo firmati il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Le parti contraenti tengono conto in particolare del reciproco interesse annesso al Conseguimento degli obiettivi dei suddetti accordi per quanto riguarda l'elenco dei progetti sottoposti ad un finanziamento nel quadro della cooperazione.

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42 1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunita', nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Jugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n. 3 nella suddetta zona. 2. Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli articoli 20 e 29 o del protocollo n. 1.

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43 Per l'applicazione degli articoli 41 e 42, la Comunita' e la Jugoslavia cooperano strettamente in sede di Consiglio di cooperazione in particolare per tener conto dell'evoluzione dei progetti di sviluppo della zona, conformemente agli obiettivi degli accordi di Osimo.

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44 Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza Iugoslava, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. La Jugoslavia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Jugoslavia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e prestazioni di vecchiaia, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Jugoslavia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 45. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 46 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Jugoslavia e gli Stati membri, se detti accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini iugoslavi o per i cittadini degli Stati membri.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49 1. Il consiglio di cooperazione e' composto da rappresentanti dalla Comunita' e dei suoi Stati membri e da rappresentanti della Jugoslavia. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consigli, di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e la Jugoslavia.

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento suoi compiti da un Comitato di cooperazione. 2. Esso puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52 Nel quadro del, Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo di dovessero sorgere o rischiarassero di sorgere dei problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di perturbazione del mercato.

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53 Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54 1. Quando la Comunita' conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo. 2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte 8 in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato dalla Jugoslavia nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Jugoslavia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le organizzazioni di lavoro associato jugoslavi.

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali. 2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo 21, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Jugoslavia e nella Comunita' e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Jugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 I protocolli 1, 2 e 3, gli allegati A, B e C, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di lettere che figurano nell'atto finale costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 La durata dell'accordo e' illimitata. Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validita' del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, alle condizioni precisate dal trattato stesso, e, dall'altro, al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Il presente accordo 8 redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbo-croata, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Il presente accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Belgrado, addi' due aprile millenovecentoottanta. Pour Sa Majeste' le Roi dea Belges, Voor Zijne Majeateit de Koning der Belgen, For Hendes Majestat Danmarks Dronning, Fuer den Praesidenten der Bundearepublik Deutechland, Pour le President de la Republique francaise, For the President of Ireland, Per il presidente della Repubblica italiana, Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. For Her Majesty the Queen or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. For Radet for De europeiske Pallesakaber, Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften, Por the Council of the European Communities, Pour le Conseil dea Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Za Predsednika Socijaliaticke Federativne Republike Jugoslavije, Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-art. 1

PROTOCOLLO N. 1 relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15 ARTICOLO 1 1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati I-IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi; i massimali per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati per ciascun prodotto. 2. Quando viene raggiunto il massimale stabilito per l'importazione di un prodotto, si puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali, di cui al paragrafo I, all'importazione del prodotto in questione, sino al termine dell'anno civile. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75% dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 3. Se, per due anni successivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori all'80% dell'importo stabilito, la Comunita' puo' soprassedere all'applicazione di tale massimale. 4. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali di cui agli allegati I-IV sono aumentati annualmente dei 5%, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II - A, per i quali l'aumento dei massimali segue lo stesso ritmo del livello di autolimitazione stabilito per il medesimo prodotto nell'ambito dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunita', concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili. Tuttavia, nel caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' si riserva la possibilita' di prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente.

Protocollo n. 1-art. 2

ARTICOLO 2 La Comunita' si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi: - approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati; - decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune - attuazione di una politica comune nel settore dell'energia. 2. In questo caso, la Comunita' concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtu' dell'accordo. Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso. 3. Fatto salvo il paragrafo 1 le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.

Protocollo n. 1-Allegato I

ALLEGATO I relativo a taluni prodotti industriali. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato II

ALLEGATO II relativo a taluni prodotti tessili Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato III

ALLEGATO III relativo a taluni derivati del petrolio Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato IV

ALLEGATO IV relativo a taluni prodotti di base Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato A

ALLEGATO A relativo ai prodotti contemplati all'articolo 15 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato B

ALLEGATO B relativo al regime tariffario e alle modalita' da applicare a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 19 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-Allegato C

ALLEGATO C relativo ai prodotti contemplati all'articolo 24 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2-art. 1

PROTOCOLLO N. 2 relativo alla cooperazione finanziaria tra la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia e la Comunita' economica europea ARTICOLO 1 Nel quadro della cooperazione finanziaria, la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico della Jugoslavia e che presentano un interesse comune per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e per la Comunita'.

Protocollo n. 2-art. 2

ARTICOLO 2 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di messa in atto della cooperazione finanziaria, potra' essere impegnato un importo complessivo di 200 milioni di unita' di conto europee (UCE) sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle sue risorse proprie. 2. L'importo di cui al paragrafo I del presente articolo utilizzato per la partecipazione al finanziamento di determinati progetti d'investimento, presentati alla Banca dalle banche o da organizzazioni di lavoro associato che hanno sede in Jugoslavia. 3. L'esame dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.

Protocollo n. 2-art. 3

ARTICOLO 3 1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, debbono essere ripartite con la massima regolarita' su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo I, potranno essere utilizzate sino ad esaurimento. In questo caso l'utilizzazione avverra' con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

Protocollo n. 2-art. 4

ARTICOLO 4 I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti; il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.

Protocollo n. 2-art. 5

ARTICOLO 5 Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti puo' assumere la forma di cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare le banche iugoslave e gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.

Protocollo n. 2-art. 6

ARTICOLO 6 Le organizzazioni di lavoro associato, costituite a norma di legge iugoslava, con o senza partecipazione, sotto forma di impresa comune, degli investitori stranieri, possono beneficiare a parita' di condizioni dei finanziamenti stabiliti nel quadro della cooperazione finanziaria.

Protocollo n. 2-art. 7

ARTICOLO 7 I beneficiari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Comunita' economica europea. La Banca si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Protocollo n. 2-art. 8

ARTICOLO 8 1. La partecipazione alle aggiudicazioni, alle gare di appalto ed ai contratti si svolge in base alle pratiche ed agli usi della Banca. 2. La Jugoslavia riserva agli appalti e ai contratti stipulati per l'esecuzione di progetti finanziati a titolo della cooperazione finanziaria un regime fiscale e doganale almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

Protocollo n. 2-art. 9

ARTICOLO 9 La Jugoslavia prende le misure necessarie affinche' gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtu' della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.

Protocollo n. 2-art. 10

ARTICOLO 10 La concessione di un prestito ad un beneficiario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, puo' essere subordinata, da parte della Banca, alla garanzia della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Protocollo n. 2-art. 11

ARTICOLO 11 Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Jugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.

Protocollo n. 2-art. 12

ARTICOLO 12 I risultati della cooperazione finanziaria possono venire esaminati dal Consiglio di cooperazione.

Protocollo n. 3-art. 1

PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ARTICOLO 1 Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 5, sono considerati: 1. come prodotti originari della Jugoslavia: a) i prodotti totalmente ottenutivi; b) i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunita', ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all'articolo 3, paragrafo 3. 2. come prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenutivi; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Protocollo n. 3-art. 2

ARTICOLO 2 Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunita', ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino ed oceanico; b) i prodotti dal regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi contenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

Protocollo n. 3-art. 3

ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limite, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissato dal presente protocollo per poter essere considerati originari; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu', operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo n. 3-art. 4

ARTICOLO 4 Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Jugoslavia o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute. 4. valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Protocollo n. 3-art. 5

ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunita' o dalla Comunita' in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Jugoslavia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo I, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o della Jugoslavia: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o da un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o dell'incarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci. c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo n. 3-art. 6

ARTICOLO 6 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempreche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1420 unita' di conto europee, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo. Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unita' di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unita' di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avra' il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonche' all'articolo 17, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro considerato. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte della sua attrezzatura normale, ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. 4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari e' considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del valore totale degli assortimenti.

Protocollo n. 3-art. 7

ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'allegato V del presente protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.

Protocollo n. 3-art. 8

ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo i sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Protocollo n. 3-art. 9

ARTICOLO 9 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210 x 297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m2. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far rilasciare qualsiasi falsificazione con mazzi meccanici o chimici. Oli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o seno, destinato ad individuarlo.

Protocollo n. 3-art. 10

ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Protocollo n. 3-art. 11

ARTICOLO 11 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

Protocollo n. 3-art. 12

ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Protocollo n. 3-art. 13

ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine 5 dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

Protocollo n. 3-art. 14

ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

Protocollo n. 3-art. 15

ARTICOLO 15 La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o piu' altri certificati SUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.

Protocollo n. 3-art. 16

ARTICOLO 16 Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo 8 compilato dall'esportatore, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso 8 redatto in una delle lingue nelle quali 8 redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono gia' state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario SUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno di e 8 mm in piu' a ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare 8 una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Protocollo n. 3-art. 17

ARTICOLO 17 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci cono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 90 unita' di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni o a 235 unita' di conto europee, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Protocollo n. 3-art. 18

ARTICOLO 18 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Jugoslavia o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o della Jugoslavia e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dalla Jugoslavia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Jugoslavia o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Jugoslavia o nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

Protocollo n. 3-art. 19

ARTICOLO 19 1. Quando un certificato e rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle qual il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono confermi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAGLICE AUSGESTELT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLOENDE", "IZDATO NAKNADNO".

Protocollo n. 3-art. 20

ARTICOLO 20 In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Protocollo n. 3-art. 21

ARTICOLO 21 La Jugoslavia e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.

Protocollo n. 3-art. 22

ARTICOLO 22 Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jugoslavia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

Protocollo n. 3-art. 23

ARTICOLO 23 Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo n. 3-art. 24

ARTICOLO 24 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Protocollo n. 3-art. 25

ARTICOLO 25 Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Protocollo n. 3-art. 26

ARTICOLO 26 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Jugoslavia.

Protocollo n. 3-art. 27

ARTICOLO 27 La Comunita' e la Jugoslavia adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.

Protocollo n. 3-art. 28

ARTICOLO 28 La Comunita' e la Jugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Protocollo n. 3-art. 29

ARTICOLO 29 Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazioni esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.

Protocollo n. 3-art. 30

ARTICOLO 30 Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

Protocollo n. 3-art. 31

ARTICOLO 31 Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio,di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.

Protocollo n. 3-art. 32

ARTICOLO 32 Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.

Protocollo n. 3-Allegato I

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articolo 1 e 2 Le espressioni "la Comunita'" o "la Jugoslavia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o della Jugoslavia. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5 Nota 2 - ad articolo 1 Allo scopo di determinare se una merce 5 originaria della Comunita' o della Jugoslavia non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4 Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 4 - ad articolo 1 Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 5 - ad articolo 2, lettera f) L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Jugoslavia; - che battono bandiera di uno Stato membro o della Jugoslavia; - che, per quanto riguarda gli Stati membri, appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro e di cui l'amministratore o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri e di cui, inoltre, il capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50% agli Stati membri, a collettivita' pubbliche o a cittadini degli Stati membri; - che, per quanto concerne la Jugoslavia, appartengono almeno per il 51% a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato aventi sede principale in Jugoslavia e di cui l'amministratore o gli amministratori ed i membri dell'organo d'amministrazione sono cittadini della Jugoslavia e di cui, inoltre, per quanto concerne gli investimenti di stranieri nelle organizzazioni di lavoro associato iugoslave, almeno il 51% degli investimenti appartiene a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato iugoslave; - il cui stato maggiore 5 interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia; - e il cui equipaggio 8 composto, almeno nella proporzione del 75%, da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia. Nota 6 - ad articolo. 4 Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento 5 stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Protocollo n. 3-Allegato II

ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3-Allegato III

ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3-Allegato IV

ALLEGATO IV ELENCO Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3-Allegato V

ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3-Allegato VI

ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta il Re dei Belgi, di Sua Maesta la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altra, riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, all'atto della firma di tale accordo hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 nonche' agli articoli 21, 22 e 23 2..Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Iugoslavia 3. Dichiarazione comune relativa alla zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo 5. Dichiarazione comune relativa al protocollo no 3 6. Dichiarazione di intenti delle parti contraenti 7. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione e ai contatti fra l'Assemblea parlamentare europea e i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I. 8. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunita' 9. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Jugoslavia relativa all'articolo 24 2. Dichiarazione della Jugoslavia relativa a taluni prodotti agricoli 3. Dichiarazione della Comunita relativa al regime comunitario applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Jugoslavia 4. Dichiarazione della Comunita relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo 5. Dichiarazione della Comunita relativa all'unita di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 2 6. Dichiarazione della Comunita relativa all'articolo 29 del protocollo n. 3 7. Dichiarazione della Comunita relativa al sistema della preferenze tariffarie generalizzate 8. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino e preso atto: - dello scambio di lettere relativo alle operazioni di lavorazione e di trasformazione di taluni articoli tessili - dello scambio di lettere relativo alla manodopera iugoslava occupata nella Comunita'. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita', alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione. Fatto a Belgrado, addi' due aprile millenovecentoottanta. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, For Hendes Majestat Danmarks Dronning, Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, Pour le President de la Republique francaise, For the President of Ireland, Per il Presidente della Repubblica italiana, Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom or Great Britain and Northern Ireland, For Radet for De europaiske Fallesskaber, Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil dea Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Za Predsednika Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Dichiarazioni comuni

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