DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Type DPR
Publication 1982-04-24
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA. Capo I

Art. 1

Istituzione dei ruoli

2.Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli ((e alla predetta carriera)), nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. (15)

Art. 2

Dotazioni organiche

La dotazione organica dei ruoli ((e della carriera)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

Art. 3

Gerarchia

1.La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli ((e alla carriera))del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: ((funzionari)), ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2.Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo ((o della stessa carriera)) la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

4.L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 4

(( (Ruolo degli agenti ed assistenti) 1. Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente; agente scelto; assistente; assistente capo ))

Art. 5

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti)

1.Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2.Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

3.Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo.

3-bis.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.

Art. 6

(Nomina ad agente)

1-bis.In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

1-ter.((Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.))

1-quater.((Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento)).

2.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3.Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4.I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.

5.Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne faccino richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6.Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.

Art. 6-bis

(Corsi di formazione per allievi agenti)

1.Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. (31)

2.Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.

3.In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.

4.Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita'prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. (31)

4-bis.((Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate)). ((41))

5.Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6.Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso. ---------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 19 maggio 220, n. 34, ha disposto (con l'art. 260, comma 7) che "Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi".

Art. 6-ter

(Dimissioni dai corsi)

2.Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3.Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5.La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))

Art. 7

Promozione ad agente scelto

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121. ((16)) Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 10

(( (Promozione ad assistente) 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 12

(Promozione ad assistente capo)

1.La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto ((quattro anni)) di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

Art. 12-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 15

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 ((13)) ------------ AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la soppressione del Capo III.

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 20

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 21

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 22

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 23

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 24

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 24-bis

(( (Ruolo dei sovrintendenti) 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo ))

Art. 24-ter

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)

1.Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2.Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive ((, anche qualificate e complesse,)) richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi, affidato il comando di uno o piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

3.Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e puo' essere, altresi', affidato il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.

4.Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 24-quater

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

((

2-bis.Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

))

3.Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.

4.Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

((5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b))

6.Con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b) ((, del presente articolo)), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 ((del presente articolo)), i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso ((...)).

7.I frequentatori che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.

((

7-bis.La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.))

Art. 24-quinquies

(Dimissioni dal corso)

2.Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3.E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.

5.Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

((

5-bis.Il personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.

))

6.Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.

Art. 24-quinquies.1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 24-sexies

(Promozione a sovrintendente)

1.La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto ((quattro)) anni di effettivo servizio nella qualifica. (16)

Art. 24-septies

(Promozione e sovrintendente capo)

1.La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante ((scrutinio per merito assoluto)) al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24-octies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 25

(Ruolo degli ispettori)

1.((Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche)), che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ((ispettore superiore; sostituto commissario.))

Art. 26

(Funzioni degli ispettori)

1.Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2.Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.

3.In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Agli stessi puo' essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita' operative equivalenti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti.

4.In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori puo' sostituire il superiore gerarchico.

((

5.Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.

))

((

5-bis.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonche' quello di vice dirigente di ufficio o unita' organiche in cui, oltre al dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.

))

Art. 27

(Nomina a vice ispettore)

1-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23)).

1-ter.Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. ((PERIODO SBROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026,N. 23)).

2.I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

3.Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

4.Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.

6.Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

7.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione. (16)

Art. 27-bis

((Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore))

2.Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3.A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4.((Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.))

5.I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 27-ter

(Corsi per la nomina a vice ispettore)

1.Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.

2.Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

3.Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.

4.I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.

5.Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

6.I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. (41)

7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. ((42))

Art. 27-quater

Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore

((...))

2.Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3.Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5.La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 27-quinquies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 28

(Promozioni a ispettore)

1.La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, ((oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter)).

Art. 28-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 29

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 30

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197 ))

Art. 31

(Promozione a ispettore capo)

1.La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutino per merito assoluto , al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31.1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 31-bis

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore)

1.L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di ((laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno)). (27)

Art. 31-ter

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 31-quater

(Promozione a sostituto commissario)

1.La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2.Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. (27) ((30))

Art. 31-quinquies

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193 ))

Art. 32

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 33

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201 ))

Art. 38

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 39

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 41

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 42

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 43

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 44

Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

I primi dirigenti allorche' abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo. La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano gia' maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico. ((9))

Art. 45

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334 ))

Art. 46

Collocamento a riposo d'ufficio

Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 46-bis

(( (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento).))

((

1.Il personale della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.

2.Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame.

3.Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.

))

TITOLO II NORME PARTICOLARI DI STATO Capo I

Art. 47

Diritti e doveri

I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del presente decreto legislativo.

Art. 48

Obbligo di residenza

Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Art. 49

Congedi

I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva. I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione. ((3))

Art. 50

Incompatibilita'

Il personale di cui al presente decreto legislativo non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di societa' cooperative tra impiegati dello Stato. Il personale puo' essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.

Art. 51

Diffida

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilita'. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 52

Aspettativa

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa e' disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. ((Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa)).

Art. 53

Mandato amministrativo o politico

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non puo' prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si e' presentato come candidato. Il personale non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita. Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Detto personale, ove non si avvalga della facolta' prevista dal comma precedente, e' autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti. I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Art. 54

Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.

Art. 55

Trasferimenti

((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti)) di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. (27) ((41)) Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate puo' chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede. Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 56

Comando presso altra amministrazione

Il personale di cui al presente decreto legislativo puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attivita' di polizia. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti. Salvo i casi previsti dai precedenti commi e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza. Al personale comandato si applica, altresi', per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 57

Collocamento fuori ruolo

Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 58

Cause di cessazione dal servizio

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I limiti di eta' per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 59

Richiamo in servizio

((Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno puo', sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico. Il Ministro dell'interno puo' disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di eta'. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza. Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, puo' essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo)).

Art. 60

Riammissione in servizio

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non puo' essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermita'. ((14))

Art. 61

Norme relative agli scrutini

Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte anche in relazione alla sede di servizio. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 62

Rapporti informativi

Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente". Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': 1) competenza professionale; 2) capacita' di risoluzione; 3) capacita' organizzativa; 4) qualita' dell'attivita' svolta; 5) altri elementi di giudizio. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze ((dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.)).

Art. 63

Giudizio complessivo

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento. L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 64

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)); b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)); c) ((per il commissario capo, il commissario)) ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso ((dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio)); d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio. Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore dell'ufficio predetto. ((Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate)) in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio. Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.

Art. 65

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' compilato: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)); b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126)); c) ((per il commissario capo, il commissario)), il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore; d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 66

(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ))

((

1.Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

))

Art. 66-bis

(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo). ))

((

1.A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo e' compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.

))

Art. 67

Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 68

Consiglio di amministrazione

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro. Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69

Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((con qualifica fino a vice questore)). La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 70

Preposizione all'istituto superiore di polizia ed alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Art. 71

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti)

1.La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ((agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,)), i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

Art. 72

Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

((La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.)) Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 73

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

((La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.)) Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 74

(( Promozione per merito straordinario dei funzionari. ))

1.La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

((

1-bis.Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

))

Art. 75

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. ((34)) Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.

Art. 75-bis

(Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario)

1.Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e ((per i)) funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 75-ter

(( (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attivita' di servizio). ))

((

1.Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

))

Art. 76

Richiamo in caso di mobilitazione

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo. Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio. Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 77

Accertamenti medico-legali

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali ((e le relative procedure)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. ((Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)).

Art. 78

Orario di servizio

Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza e' di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 79

Tessera di riconoscimento

Agli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio. La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' ai vice capo della Polizia. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 80

Norme particolari

I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonche' quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il quale puo' delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o piu' settori del dipartimento. Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attivita' di coordinamento e pianificazione.

Art. 81

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82

Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 14

Tabella A

Tabella A (articolo 2)

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|Livello | Posti di | | di | Qualifica qualifica e di FUNZIONE | |funzione| funzione |

+========+==========================================================+

| |Carriera dei funzionari di Polizia |

+--------+--------------+--------------+----------------------------+

| C | Dirigente | 35 |Direttore o vice direttore | | | generale di | (39 a |di direzione o ufficio | | | pubblica | decorrere |centrale nell'ambito del | | | sicurezza |dal 1° gennaio|dipartimento della pubblica | | | | 2023) |sicurezza; questore di sede | | | | |di particolare rilevanza; | | | | |ispettore generale capo; | | | | |consigliere ministeriale; | | | | |dirigente di ispettorato o | | | | |di ufficio speciale di | | | | |pubblica sicurezza; | | | | |dirigente ((di ispettorato | | | | |della)) Polizia di Stato; | | | | |direttore della scuola | | | | |superiore di polizia; | | | | |direttore della scuola di | | | | |perfezionamento per le forze| | | | |di polizia; dirigente di | | | | |ufficio interregionale per | | | | |le esigenze di polizia di | | | | |frontiera di particolare | | | | |rilevanza. |

+--------+--------------+--------------+----------------------------+

| D | Dirigente | 195 |Questore; ispettore | | | superiore | (196 a |generale; consigliere | | | |decorrere dal |ministeriale aggiunto; | | | | 31 dicembre |direttore di servizio o di | | | | 2022) |ufficio equiparato | | | | |nell'ambito del dipartimento| | | | |della pubblica sicurezza; | | | | |dirigente di ispettorato o | | | | |di ufficio speciale di | | | | |pubblica sicurezza; | | | | |dirigente di ufficio | | | | |territoriale a livello | | | | |regionale o interregionale | | | | |per le esigenze di polizia | | | | |stradale o di frontiera, | | | | |nonche' di polizia | | | | |ferroviaria o postale e | | | | |delle comunicazioni di | | | | |particolare rilevanza; | | | | |dirigente di ufficio | | | | |territoriale per le esigenze| | | | |di polizia di frontiera di | | | | |particolare rilevanza; | | | | |dirigente di reparto mobile | | | | |di particolare rilevanza; | | | | |direttore di istituto di | | | | |istruzione di particolare | | | | |rilevanza; vice direttore | | | | |della scuola superiore di | | | | |polizia; vice direttore | | | | |della scuola di | | | | |perfezionamento per le forze| | | | |di polizia. |

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