DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 336
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali
Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli. Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 38 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
TITOLO II INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.
Art. 2
Riconoscimento del servizio ausiliario
Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica sicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, il servizio prestato in posizione di "ausiliario". Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera per effetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 3
Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari
L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, e' effettuato sulla base dell'anzianita' di servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. Ai fini dell'inquadramento, l'anzianita' di servizio viene determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento riservati a laureati. Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n. 634, l'anzianita' di servizio decorre dalla data di ammissione al corso di istruzione.
Art. 4
Inquadramento nel ruolo dei dirigenti
I dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile, i maggiori generali e i colonnelli del ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato: nella qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori di pubblica sicurezza e i maggiori generali; nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.
Art. 5
Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario
Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si applicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, la dotazione organica del personale stesso e' rideterminata ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Al personale di cui al primo comma si applicano altresi', ai soli effetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionari civili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per il computo dell'anzianita' di servizio, si applica il secondo comma dell'art. 3.
Art. 6
Inquadramento nel ruolo dei commissari
I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato: a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi; b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi; c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva. Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Art. 7
Personale delle qualifiche ad esaurimento
Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conservato ad esaurimento. Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonche' agli ufficiali del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3. Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Art. 8
Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori
Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianita' di servizio inferiore ai tredici anni. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.
Art. 9
(((Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli). Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalita' di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti: a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo; b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale; c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore; d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore))
Art. 10
Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe
I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9. I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale. Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresi' inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili. I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe. I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera c) dell'art. 9; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9. Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 9, lettere a), b) e e). Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze. I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti. I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianita' della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.
Art. 11
Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio
I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero dei posti, le modalita' del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Art. 12
Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe
I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e di terza classe. Le modalita' del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente art. 11.
Art. 13
Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe
I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere b), e), e d) dell'art. 9, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito. I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'art. 10. Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'art. 9, lettere a), b) c) e d). Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze. I marescialli di seconda e terza classe che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti. I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo di terza classe, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente capo. I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianita' maturata nel grado, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.
Art. 14
Corso di aggiornamento
I marescialli dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15
(((Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo). Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se piu' favorevole, e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore. Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della qualifica immediatamente superiore))
Art. 16
Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
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