DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337
TITOLO I ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA Capo I
Art. 1
(Istituzione di ruoli e carriera).
2.Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
3.I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla ((lettera d) possono essere)) articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario ((, sicurezza cibernetica)) e supporto logistico-amministrativo.
4.Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
4-bis.Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. ((Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.))
Art. 2
Norme applicabili
Al personale appartenente ai ruoli ((e alla carriera)) di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo. L'equiparazione del personale dei ruoli ((e della carriera)) suddetti con quello che espleta funzioni di polizia ((anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,)) e' fissata nella allegata tabella B.
Art. 3
(( (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). ))
((
1.Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.
))
Art. 4
(Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici )
1.Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
2.Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
3.Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4.Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale.
4-bis.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi ((1, 2, 3 e 4)), ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
Art. 5
Nomina ad agente tecnico
2.L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3.I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.
4.Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 , salvo quello relativo ai limiti di eta'.
5.Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
5-bis.((Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente)).
6.Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
7.Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione. (18)
Art. 5-bis
(( (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico).))
((
2.Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
4.La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
))
Art. 6
Promozione ad ((agente scelto tecnico)) La promozione ad ((agente scelto tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli ((agenti tecnici)) che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 9
(Promozione ((ad assistente tecnico)) ).
1.La promozione alla qualifica di ((assistente tecnico)) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ((agente scelto tecnico)).
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)).
Art. 11
(( (Promozione ad assistente capo tecnico).))
((
1.La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.
))
Art. 11-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((6))
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((6))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N.197)).
Art. 20-bis
(( (Ruolo dei sovrintendenti tecnici).))
((1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico))
Art. 20-ter
(Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici)
1.Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive ((, anche qualificate e complesse,)) richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2.Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3.Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. ((20))
4.Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
Art. 20-quater
(Nomina a vice sovrintendente tecnico)
((
2-bis.Resta ferma la facolta', per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.
))
3.Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.
4.Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
((
5.Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
))
6.Con ((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,)) sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b) ((, del presente articolo)) , le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 ((del presente articolo)) e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso((...)). (18)
7.I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.
((
7-bis.La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente successiva.
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