DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982, n. 346
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Considerata l'opportunita' di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: E' concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria. La bandiera dell'Arma di fanteria sara' custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate.
PERTINI LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1982
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 203
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