LEGGE 8 giugno 1982, n. 354
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione stessa.
Art. 3
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla "gestione finanziaria" della predetta Azienda.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION relative a l'aide alimentaire de 1980 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE del 1980 relativa all'aiuto alimentare ARTICOLO I. (Finalita). La presente Convenzione si propone come finalita' l'attuazione concreta, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente Convenzione - di un aiuto alimentare pari ad almeno 10 milioni di t di frumento ed altri cereali idonei al consumo umano.
Convenzione-art. II
ARTICOLO II. (Definizioni). 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) la sigla "cif" significa costo di assicurazione nolo; b) per "Comitato" si intende il Comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo V; c) per "Segretario esecutivo" si intende il Segretario esecutivo del Consiglio internazionale del grano; d) la sigla "fob" significa franco a bordo; e) i termini "cereale" o "cereali" designano, salvo indicazione contraria, il frumento, l'avena, il granoturco, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivanti, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III, paragrafo 1; f) per "membro" si intende una parte contraente - della presente Convenzione; g) per "segretariato" si intende il segretariato del Consiglio internazionale del grano; h) il termine "tonnellata" designa 1.000 chilogrammi; i) con il termine "anno" si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno. 2. Nella presente Convenzione, il termine "governo" o "governi" include anche la Comunita' economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" "da parte di un governo" designano anche la firma da parte dell'autorita' competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorita', ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Convenzione-art. III
ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale). 1. I membri aderenti alla presente Convenzione hanno concordemente deciso di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera e), idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, oppure il loro equivalente in danaro, per gli importi annui minimi precisati al paragrafo 3. 2. I membri forniscono il loro contributo ed i paesi beneficiari valutano le proprie necessita' sulla base di una pianificazione preventiva, la quale deve essere attuata tenendo presente, per quanto possibile, che i paesi beneficiari, per poter elaborare i loro programmi di sviluppo, devono conoscere l'entita' probabile di assistenza alimentare che riceveranno ogni anno finche' restera' in vigore la presente Convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni. 3. Il contributo minimo che deve essere fornito annualmente dai singoli membri per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo 1 e' il seguente: Membri Tonnellate --------------------------------------------------------- Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 CEE e singoli Stati membri . . . . . . . . . . 1.650.000 USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.470.000 Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 4. Per l'applicazione della presente Convenzione, ogni membro che avra' aderito alla medesima conformemente al paragrafo 2 dell'articolo XVI sara' da considerarsi indicato al paragrafo 3 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che sara' stato per esso stabilito a norma delle corrispondenti disposizioni del suddetto articolo XVI. 5. Se il contributo di un membro viene versato integralmente o parzialmente in danaro, la quantita' fissata per tale membro o la parte di detta quantita' non corrisposta in cereali viene valutata ai prezzi del frumento praticati sul mercato. Ai fini dell'applicazione per presente paragrafo, il Comitato calcola ogni anno il prezzo praticato sul mercato per l'anno successivo, basandosi sul prezzo mensile medio del frumento rilevato per l'anno civile precedente. Il Comitato stabilira' nel regolamento interno le modalita' di rilevamento del prezzo mensile medio del frumento. Per calcolare il prezzo praticato sul mercato, il Comitato terra' conto di tutti i rialzi o ribassi piu' rilevanti del prezzo annuo medio. 6. Il Comitato stabilira' nel regolamento interno le modalita' secondo cui dovra' essere valutato il contributo di un membro, impegnato o spedito in cereali diversi dal frumento; in sede di valutazione, si dovra' tener conto, se del caso, del tenore in cereali dei prodotti in questione e del valore commerciale del cereale di cui trattasi rispetto al frumento. 7. L'aiuto alimentare oggetto della presente Convenzione puo' essere fornito sotto una delle forme seguenti: a) dono di cereali, oppure dono in danaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a vantaggio del paese beneficiario; b) vendita al paese beneficiario, contro una somma di danaro non trasferibile ne' convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore; (1) c) vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su 20 anni o piu', con un saggio d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali; (2) fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano paesi fortemente sottosviluppati o paesi a basso reddito pro capite od altri paesi in fase di sviluppo colpiti da gravi difficolta' economiche. 8. Gli acquisti di cereali di cui al paragrafo 7, lettera a), saranno effettuati prevalentemente presso i membri aderenti alla presente Convenzione ed alla vigente Convenzione sul commercio del grano, dando la preferenza ai membri in via di sviluppo aderenti alle due Convenzioni, onde promuoverne le esportazioni o le attivita' di trasformazione. In sede di acquisto di cereali, si dovra' quindi seguire il criterio generale di effettuare la maggior parte degli acquisti nei paesi in via di sviluppo, dando la priorita' ai membri in via di sviluppo della presente Convenzione. Tali disposizioni non impediscono l'acquisto di cereali presso un paese in fase di sviluppo non aderente alle Convenzioni sopra citate. In tutti gli acquisti oggetto del presente paragrafo, si dovra' tener particolarmente conto della qualita', dei vantaggi in materia di prezzi cif, delle possibilita' di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonche' delle necessita' specifiche di questi ultimi. I contributi in danaro non dovranno, di norma, essere utilizzati per acquistare da un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nello stesso anno - o nell'anno precedente, ove la quantita' di cereali ottenuta non sia ancora esaurita - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale. 9. Le operazioni di aiuto avviate conformemente ai paragrafi 7 e 8 devono essere realizzate compatibilmente con le preoccupazioni espresse nei Principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze. 10. I membri applicano ai contributi in cereali il regime fob. 11. I costi di trasporto fuori regime fob, qualora siano a carico dei donatori, sono considerati contributi in danaro ai sensi della presente Convenzione, concessi in supplemento ai contributi annui minimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 12. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati ai sensi della presente Convenzione. 13. I membri possono accordare i loro contributi su base bilaterale o tramite un'organizzazione internazionale. Essi dovranno tuttavia prendere in attenta considerazione l'opportunita' e il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali - in particolare il Programma alimentare mondiale - e dovranno conformarsi, in linea di massima, alle direttive e ai criteri approvati dal Comitato "Politiche e programmi di aiuto alimentare" del Programma alimentare mondiale. 14. Se, nel corso di un anno, un membro non e' in grado di adempiere gli obblighi assunti in virtu' della presente Convenzione, esso dovra', l'anno successivo, maggiorare i propri impegni o le proprie spedizioni, secondo il caso, della parte rimasta inadempiuta l'anno precedente. ------------------ (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa, comunque non superiore al 10 per cento. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione non superiore al 15 per cento del totale.
Convenzione-art. IV
ARTICOLO IV. (Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico). Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in tutti i paesi in via di sviluppo a basso reddito, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal Segretario esecutivo, convoca una sessione del Comitato per esaminare la gravita' del deficit. Il Comitato puo' raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione, aumentando l'aiuto alimentare.
Convenzione-art. V
ARTICOLO V. (Comitato per l'aiuto alimentare). E' istituito un Comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le parti contraenti della presente Convenzione. Il Comitato designa un presidente e un vicepresidente.
Convenzione-art. VI
ARTICOLO VI. (Poteri e funzioni del Comitato). 1. Il Comitato: a) riceve periodicamente dai singoli membri una relazione in merito all'importo, alla composizione, alle condizioni e alle modalita' di distribuzione dei contributi da essi forniti in virtu' della presente Convenzione; b) segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in danaro, tenendo particolarmente conto dell'obbligo di acquistare cereali nei paesi in via di sviluppo, formulato al paragrafo 8 dell'articolo III; c) verifica l'assolvimento degli obblighi assunti in virtu' della presente Convenzione; d) organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione delle norme relative all'aiuto alimentare adottate nell'ambito della presente Convenzione e - qualora siano disponibili i dati corrispondenti - circa l'incidenza della convenzione stessa sulla produzione alimentare nei paesi beneficiari. Il Comitato fara' rapporto secondo le necessita'. 2. Per l'applicazione dell'articolo IV e del paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo, il Comitato puo' consultare i paesi beneficiari e ottenerne informazioni. 3. Il Comitato inserisce nel regolamento interno le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione. 4. Oltre ai poteri e alle funzioni indicati nel presente articolo, il Comitato possiede le altre competenze ed esercita le altre attribuzioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
Convenzione-art. VII
ARTICOLO VII. (Sede, sessioni e numero legale). 1. Il Comitato ha sede a Londra, salvo decisione diversa adottata dal medesimo. 2. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale del grano. Il Consiglio si riunisce pure in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o su richiesta di almeno tre membri, o nella misura in cui lo esigano le norme della presente Convenzione. 3. Le sessioni del Comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del Comitato stesso.
Convenzione-art. VIII
ARTICOLO VIII. (Decisioni). Il Comitato adotta le proprie decisioni con la procedura del "consensus".
Convenzione-art. IX
ARTICOLO IX. (Ammissione di osservatori). Se del caso, il Comitato puo' invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualita' di osservatori, i rappresentanti del Segretariato di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.
Convenzione-art. X
ARTICOLO X. (Disposizioni amministrative). Il Comitato, per i compiti amministrativi di cui puo' chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del Segretariato.
Convenzione-art. XI
ARTICOLO XI. (Inosservanza degli impegni e contenzioso). In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtu' della stessa, il Comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
Convenzione-art. XII
ARTICOLO XII. (Firma). La presente Convenzione sara' aperta, a Washington, dall'11 marzo al 30 aprile 1980 incluso, alla firma dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3.
Convenzione-art. XIII
ARTICOLO XIII. (Depositario). Il governo degli Stati Uniti d'America e' depositario della presente Convenzione.
Convenzione-art. XIV
ARTICOLO XIV. (Ratifica, accettazione o approvazione). La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando tuttavia inteso che il Comitato istituito in virtu' della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtu' della presente Convenzione puo' accordare una o piu' proroghe del termine a ogni firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Convenzione-art. XV
ARTICOLO XV. (Applicazione provvisoria). Ogni governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Convenzione-art. XVI
ARTICOLO XVI. (Adesione). 1. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la Convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando inteso che il Comitato istituito in virtu' della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtu' della presente Convenzione puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. 2. Quando la presente Convenzione sara' entrata in vigore conformemente al disposto del suo articolo XVII, essa sara' aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il Comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Ogni governo aderente alla presente Convenzione in virtu' del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Convenzione-art. XVII
ARTICOLO XVII. (Entrata in vigore). 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1980 a condizione che, entro il 30 giugno 1980, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima. 2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i governi stessi, a condizione che sia in vigore il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima, oppure potranno prendere qualsiasi altra misura che, a loro parere, la situazione richieda.
Convenzione-art. XVIII
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