DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1982, n. 371
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto l'art. 86, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sentito il Consiglio universitario nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato l'annesso schema-tipo di regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 7
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 1
SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. Art. 1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Con la denominazione Universita' devono intendersi ricompresi nel presente regolamento gli istituti di istruzione universitaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione. La gestione finanziaria del dipartimento e' disciplinata nel titolo V. Le Universita' sono tenute a redigere un preventivo finanziario consolidato strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle gestioni proprie, di quelle delle aziende agrarie, dei dipartimenti ed altre.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-art. 2
Art. 2. Criteri di formazione del bilancio di previsione II bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza: l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'Universita' nel periodo di riferimento. Il bilancio di previsione e' predisposto, sulla base delle linee programmatiche indicate dalle autorita' accademiche, dal direttore amministrativo, coadiuvato dal direttore della ragioneria, e presentato al consiglio di amministrazione dal rettore entro il 15 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, nonche' la consistenza del personale in servizio. Alla relazione rettorale e' allegata quella prevista dall'art. 98 del presente regolamento. Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalita' indicate nell'allegato H al presente regolamento. Le modalita' relativa alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministero del tesoro. Copia del bilancio di previsione ((e)) dei relativi allegati deve essere inviata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per conoscenza entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione. L' ((Universita')) trasmette al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del tesoro entro il 31 dicembre una previsione annuale degli incassi e dei pagamenti previsti per l'anno successivo, distintamente per titoli e categorie per le entrate e per le spese. Le aziende agrarie sono tenute alla compilazione di un bilancio di previsione secondo lo schema di cui all'allegato N. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 3
Art. 3. Integrita' e universalita' del bilancio Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'Universita' ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 4
Art. 4. Classificazione delle entrate e delle spese Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate contributive; Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; Titolo III - Entrate diverse; Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di cediti; Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti attivi da conto capitali; Titolo VI - Entrate derivanti da ((accensione)) di prestiti; Titolo VII - Partite di giro e contabilita' speciali. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli; Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni: Titolo IV - Partite di giro e contabilita' speciali. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. La classificazione di cui ai precedenti commi e' quella indicata nello schema di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento. Tale schema e' vincolante per la ripartizione in categorie, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze delle singole Universita'.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 5
Art. 5. Contenuto del bilancio Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. I contributi del Ministero della pubblica istruzione per funzionamento, attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia gia' comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 6
Art. 6. Quadro riassuntivo Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformita' all'allegato B nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 7
Art. 7. Avanzo e disavanzo di amministrazione Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformita' dell'allegato E. L'avanzo di amministrazione e' iscritto come prima voce del bilancio. Ai fini della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 8
Art. 8. Fondo di riserva Nelle spese correnti del bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non puo' superare il 5% delle complessive spese correnti previste. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 9
Art. 9. Variazioni e storni di bilancio Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Nei casi di urgenza puo' provvedere il rettore, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio di amministrazione. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 10
Art. 10. Accertamento delle entrate L'entrata e' accertata quando l'Universita' appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed e' iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati al servizio ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 11
Art. 11. Riscossione delle entrate Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Universita' sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversale di incasso. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalita' previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento. Ai terzi debitori sara' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 12
Art. 12. Reversali d'incasso Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal rettore, dal direttore amministrativo e dal direttore di ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: (( a) )) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione e residui i. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Universita' per l'annullamento e la riemissione in conto residui.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 13
Art. 13. Vigilanza sulla riscossione delle entrate Il direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 14
Art. 14. Fasi della spesa ed assunzione di impegni La gestione delle spese segue le fasi dell'((impegno)), della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale puo' delegare anche il rettore ed il direttore amministrativo, prefissando, per entrambi, i rispettivi limiti. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi: 1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando l'Universita' ne riconosca la necessita' o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove anni. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa. Con deliberazione del consiglio di amministrazione le somme stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme cosi' riportate dovra' essere compilato elenco da allegare al consuntivo. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 15
Art. 15. Registrazione degli impegni di spesa Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria a quello di provenienza.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 16
Art. 16. Liquidazione della spesa La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata dal competente ufficio amministrativo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalita' di cui al successivo art. 18, della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 17
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