LEGGE 4 giugno 1982, n. 375
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'accordo stesso.
Art. 3
Ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1 si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme della legislazione nazionale relative all'installazione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione: 1) il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, installa o esercisce stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere emissioni destinate o suscettibili d'essere ricevute, in tutto o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazioni espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformita' del regolamento delle radiocomunicazioni, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena e' punito il cittadino che compie le stesse attivita' fuori dai territori soggetti alla sovranita' delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana; 2) il cittadino che, sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, fuori dall'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie, con la consapevolezza di collaborare alle attivita' previste nel numero 1), taluno degli atti indicati nel secondo comma e punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda di lire ventimila a lire duecentomila. Sono considerati atti di collaborazione, ai sensi del comma precedente: a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione; b) la fornitura di quanto e' necessario per il loro funzionamento; c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti; d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicita'; e) la fornitura di servizi di pubblicita' in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge. Con le stesse pene e' punito il cittadino che compie le stesse attivita' fuori dai territori soggetti alla sovranita' delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana. Con le stesse pene di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma e' punito lo straniero che commette taluno dei fatti ivi previsti sul territorio dello Stato o a bordo di navi o di qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.
Art. 4
Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - GASPARI - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Agreement
EUROPEAN AGREEMENT FOR THE PREVENTION OF BROADCASTS TRANSMITTED FROM STATIONS OUTSIDE NATIONAL TERRITORIES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO EUROPEO per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri; Considerando che il Regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni, vieta l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeronavi o di ogni oggetto galleggiante od aerotrasportato fuori dai territori nazionali; Considerando inoltre l'utilita' di prevedere la facolta' di vietare l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino, fuori dai territori nazionali; Considerato l'interesse di una collaborazione europea in tale campo: Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Il presente Accordo concerne le stazioni di radiodiffusione installate o in servizio a bordo di una nave, di un'aeronave o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato e che, fuori dai territori nazionali, trasmettano emissioni destinate ad essere ricevute, o suscettibili di esserlo, completamente o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che causino interferenze nocive ad un servizio di radiocomunicazione, operante con l'autorizzazione di una delle Parti contraenti, in base al Regolamento delle radiocomunicazioni.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ogni Parte contraente si impegna ad adottare, in conformita' della propria legislazione interna, i provvedimenti necessari allo scopo di punire come reati l'impianto delle stazioni di cui all'articolo 1, il loro esercizio nonche' gli atti di collaborazione compiuti scientemente a tale scopo. 2. Saranno ritenuti atti di collaborazione, per quanto attiene alle stazioni di cui all'articolo 1, i seguenti atti: a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione; b) la fornitura di quanto e' necessario per il loro funzionamento; c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti; d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere compresa la pubblicita'; e) la fornitura di servizi di pubblicita' in favore delle stazioni di cui trattasi.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. Ogni Parte contraente si impegna ad applicare, in conformita' della propria legislazione nazionale, le norme previste dal presente Accordo nei confronti: a) dei propri cittadini che hanno commesso uno degli atti di cui all'articolo 2, sia sul proprio territorio che a bordo di proprie navi od aeronavi, sia al di fuori dei territori nazionali, a bordo di navi, di aeronavi o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato; b) degli stranieri che abbiano commesso uno di tali atti sul proprio territorio od a bordo di navi o di aeronavi aventi la propria nazionalita' od a bordo di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato soggetto alla propria giurisdizione.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' ritenuta suscettibile di impedire alle Parti contraenti: a) di punire come reati atti diversi da quelli previsti all'articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelle di cui all'articolo 3; b) di applicare le disposizioni del presente Accordo a stazioni di radiodiffusione installate od operanti su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le Parti contraenti possono non applicare il presente Accordo alle prestazioni degli artisti, interpreti od esecutori, fornite fuori dalle stazioni di cui all'articolo 1.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano agli atti compiuti allo scopo di soccorrere una nave, un'aeronave od oggetto galleggiante od aerotrasportato in pericolo o per proteggere la vita umana.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Non e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono parteciparvi mediante: a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, o b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio, in base alle disposizioni dell'articolo 8, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratifica o di accettazione ad avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di accettazione. 2. Per ogni Stato membro che firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratifichera' od accettera' l'Accordo, esso entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni membro od ogni membro associato della Unione internazionale delle telecomunicazioni che non sia membro del Consiglio d'Europa potra', previo assenso del Comitato dei Ministri, aderire al precedente Accordo. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia un mese dopo la data del deposito stesso.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio od i territori ai quali il presente Accordo sara' applicato. 2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, od in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio di Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata a stipulate. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 12 del presente Accordo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni altro Stato aderente al presente Accordo: a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; d) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo in base agli articoli 9 e 10; e) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11; f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Strasburgo, il 22 gennaio 1965, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario od aderente. (Seguono le firme).
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