LEGGE 4 giugno 1982, n. 376
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION sur la reconnaissance des etudes et dea diplomes relatifs a' l'enseignement superleur dans les Etats de la region Europe Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI E DEI DIPLOMI RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NEGLI STATI DELLA REGIONE EUROPA PREAMBOLO Gli Stati appartenenti alla Regione Europa, parti della presente Convenzione RICORANDO che, come constatato piu' volte dalla Conferenza generale dell'Unesco nelle sue risoluzioni concernenti la cooperazione europea, "lo sviluppo della cooperazione tra le Nazioni nei settori dell'educazione, della scienza, della cultura e dell'informazione, conformemente ai principi dell'Atto costitutivo dell'Unesco, ha un ruolo essenziale nel raggiungimento della pace e della comprensione internazionale", COSCIENTI degli stretti rapporti esistenti tra le proprie culture malgrado la diversita' delle lingue e le differenze dei regimi economici e sociali, e desiderosi di rafforzare la loro cooperazione nei settori dell'educazione e della formazione nell'interesse del benessere e della prosperita' permanente dei loro popoli RICORDANDO che gli Stati riuniti ad Helsinki hanno, nell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1 agosto 1975, espresso la propria intenzione di "migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l'accesso all'insegnamento ed alle istituzioni culturali e scientifiche di studenti, insegnanti e scienziati degli Stati partecipanti......... in particolare......... giungendo al reciproco riconoscimento dei gradi e diplomi universitari sia, qualora necessario, per mezzo di accordi tra governi, sia tramite intese dirette tra le Universita' e gli altri istituti di insegnamento superiore e ricerca" e "favorendo una piu' esatta valutazione dei problemi relativi al raffronto e all'equivalenza dei gradi e diplomi universitari", RICORANDO che la maggior parte degli Stati contraenti hanno gia' concluso tra essi, allo scopo di promuovere tali obiettivi, degli accordi bilaterali o sub-regioni i relativi specificamente alla equivalenza o al riconoscimento dei diplomi; desiderosi tuttavia, pur proseguendo ed intensificando i propri sforzi sul piano bilaterale e sub-regionale, di estendere la propria cooperazione in tale settore all'insieme della regione Europa, CONVINTI che la grande diversita' esistente in tale regione nei sistemi d'insegnamento superiore costituisca un'eccezionale patrimonio culturale che e' opportuno salvaguardare, e desiderosi di permettere all'insieme delle proprie popolazioni di beneficiare pienamente di tale patrimonio facilitando ai cittadini di ogni Stato contraente l'accesso alle risorse dell'educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione negli istituti scolastici di tali altri. Stati, CONSIDERANDO che e' opportuno far ricorso, per autorizzare la ammissione ad ulteriori livelli di studio, al concetto del riconoscimento degli studi che, in una prospettiva di mobilita' sia sociale che internazionale permetta di valutare il livello di formazione raggiunto tenendo conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti cosi' come di ogni altra appropriata competenza individuale nella misura in cui essa potra' essere giudicata valida dalle competenti autorita', CONSIDERANDO che il riconoscimento effettuato dall'insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno di tali Stati ha lo scopo di accrescere la mobilita' internazionale delle persone e lo scambio delle idee, delle conoscenze e delle esperienze scientifiche e tecnologiche, e che e' auspicabile che gli studenti stranieri vengano accolti negli istituti di insegnamento superiore, restando inteso che il riconoscimento dei loro studi o diplomi non potra' loro conferire diritti piu' ampi di quelli degli studenti nazionali, CONSTATANDO che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie 1. di permettere la migliore utilizzazione possibile dei mezzi di formazione e di educazione esistenti nei propri territori, 2. di assicurare una piu' ampia mobilita' di insegnanti, studenti, ricercatori e professionisti, 3. di rendere meno gravose le difficolta' incontrate da chi ha ricevuto una formazione o un'educazione all'estero al momento del suo rientro nel Paese d'origine, DESIDEROSI di assicurare il piu' largo riconoscimento possibile agli studi ed ai diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione di un'educazione permanente, la democratizzazione dell'insegnamento, l'adozione e l'applicazione di una politica dell'educazione adattata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, alle trasformazioni sociali ed al contesto culturale di ogni Paese, RISOLUTI a sanzionare ed organizzare la loro futura collaborazione in tali settori per mezzo di una convenzione che costituira' il punto di partenza di un'azione dinamica e concertata, condotta in particolare per mezzo dei meccanismi nazionali, bilaterali, subregionali e multilaterali gia' esistenti o la cui creazione dovesse apparire necessaria, RICORDANDO che l'obiettivo finale fissato dalla Conferenza generale dell'Unesco consiste nella "elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validita' dei titoli, gradi e diplomi forniti dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i Paesi", HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente Convenzione si intende per "riconoscimento" di un diploma, titolo o grado dell'insegnamento superiore ottenuto all'estero, la sua accettazione, da parte delle competenti autorita' di uno Stato contraente, quale attestato valido e la concessione al suo titolare dei diritti di cui beneficiano le persone in possesso di diploma, titolo o grado nazionale al quale e' comparabile il diploma, titolo o grado straniero. In proposito, il riconoscimento ha il seguente significato: a) II riconoscimento di un diploma, titolo o grado allo scopo di intraprendere o proseguire studi di livello superiore, permettera' che la candidatura del titolare interessato venga presa in considerazione ai fini della sua ammissione negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato contraente, come se l'interessato stesso fosse titolare di diploma, titolo o grado paragonabile, ottenuto nello Stato contraente in questione. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che dovessero esser richieste per l'ammissione nell'istituto di insegnamento superiore o di ricerca dello Stato ricevente. b) Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado straniero per l'esercizio di un'attivita' professionale costituisce il riconoscimento dell'esistenza della preparazione professionale necessaria per l'esercizio della professione di cui si tratta, senza pregiudizio, tuttavia, per i regolamenti giuridici e professionali e per le procedure in vigore negli Stati contraenti interessati. Tale riconoscimento non ha l'effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che potrebbero esser state poste dalle competenti autorita' governative o professionali, ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale in questione. c) Tuttavia, il riconoscimento di un diploma, titolo o grado non dovra' conferire al suo titolare diritti, in un altro Stato contraente, piu' ampi di quelli di cui egli stesso beneficia nel Paese in cui tale diploma, titolo o grado gli e' stato conferito. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "studi parziali" i periodi di studi o di formazione che, senza costituire un ciclo completo, siano di natura tale da apportare un significativo complemento in materia di acquisizione di conoscenze o di competenze.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Gli Stati contraenti intendono contribuire, con un'azione comune, sia alla promozione di una cooperazione attiva di tutte le nazioni della regione Europa per la pace e la comprensione internazionale, sia ad una maggiore efficacia della loro collaborazione con altri Stati membri dell'Unesco per quanto concerne una migliore utilizzazione del proprio potenziale educativo, tecnologico e scientifico. 2. Gli Stati contraenti proclamano in modo solenne la propria ferma volonta' di cooperare strettamente, nel quadro delle rispettive legislazioni e strutture costituzionali, cosi' come nel quadro degli accordi intergovernativi in vigore, al fine di a) permettere, nell'interesse di tutti gli Stati contraenti, la utilizzazione migliore e la piu' ampia, compatibilmente con le proprie politiche generali dell'insegnamento e le rispettive procedure amministrative, delle risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e, a tale scopo: i) di permettere nella misura piu' ampia possibile l'accesso nei propri istituti di insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno degli Stati contraenti; ii) di riconoscere gli studi e i diplomi di tali persone; iii) di esaminare la possibilita' di elaborare ed adottare una terminologia e dei criteri di valutazione paragonabili allo scopo di facilitare l'applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilita' delle unita' di valore, delle materie di studio e dei diplomi; iv) di adottare, ai fini dell'ammissione alle ulteriori tappe di studi, una concezione dinamica che tenga conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti e di ogni altra competenza individuale appropriata nella misura in cui cio' possa esser considerato valido dalle autorita' competenti;. v) di adottare, ai fini della valutazione degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione acquisito e sul contenuto dei programmi seguiti e tenendo conto del carattere interdisciplinario delle conoscenze a livello di insegnamento superiore; vi) di perfezionare il sistema di scambio di informazioni concernente il riconoscimento degli studi e dei diplomi; b) realizzare negli Stati contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio e dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni Paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell'Unesco per quanto concerne il miglioramento costante della qualita' dell'insegnamento, la promozione dell'educazione permanente e la democratizzazione dell'educazione e tenendo altresi' conto degli scopi dello sviluppo della personalita' umana e della comprensione, tolleranza e amicizia tra le nazioni e, in generale, di tutti gli obiettivi relativi ai diritti dell'uomo assegnati al settore dell'educazione dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dagli Accordi internazionali relativi ai diritti dell'uomo adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Convenzione dell'Unesco concernente la lotta contro la discriminazione nel settore dell'insegnamento; c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale per la soluzione dei "problemi di comparabilita' e di equivalenza tra gradi e diplomi universitari" e per il riconoscimento degli studi e delle qualifiche accademiche. 3. Gli Stati contraenti convengono di adottare tutte le possibili misure sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale e in particolare per mezzo di accordi bilaterali, sub-regionali, regionali od altri, cosi' come per mezzo di intese tra Universita' o altri istituti di insegnamento superiore e di intese tra le organizzazioni e gli organismi nazionali ed internazionali competenti, allo scopo di permettere alle autorita' interessate di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti dal presente articolo.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le competenti autorita' a riconoscere, in conformita' alla definizione del riconoscimento figurante all'articolo 1, paragrafo 1, i diplomi rilasciati al termine degli studi secondari e ogni altro titolo rilasciato negli altri Stati contraenti, che consenta l'accesso all'insegnamento superiore, allo scopo di permettere ai detentori di tali titoli e diplomi d'intraprendere degli studi negli istituti d'insegnamento superiore situati nel territorio di tali Stati contraenti. 2. Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 a), l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potra' esser subordinata all'esistenza delle capacita' logistiche di accoglimento e alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste per intraprendere con profitto gli studi in questione.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorita' competenti a: a) riconoscere, conformemente alla definizione di riconoscimento figurante all'articolo 1, paragrafo 1, i certificati, diplomi e titoli allo scopo di permettere ai possessori di tali titoli di proseguire gli studi, ricevere una formazione o intraprendere ricerche nei propri istituti d'insegnamento superiore; b) definire nella misura piu' ampia possibile le modalita' secondo cui potranno esser riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, gli studi parziali compiuti negli istituti d'insegnamento superiore situati negli altri Stati contraenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 summenzionato sono applicabili ai corsi previsti dal presente articolo.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorita' competenti, ai fini dell'esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiore conferiti dalle autorita' competenti degli altri Stati contraenti.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall'autorita' di tale Stato, quest'ultimo trasmettera' il testo della Convenzione agli istituti interessati e fara' quanto in suo potere affinche' tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e III della Convenzione.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. 1. In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettuati e sui diplomi, titoli o gradi riconosciuti dagli istituti riconosciuti dalle autorita' competenti del paese dove il diploma, titolo o grado e' stato rilasciato, il beneficio di cui agli articoli 3, 4 e 5 summenzionati puo' esser acquisito da ogni persona che abbia seguito tali studi o ottenuto tali diplomi, titoli o gradi, quale ne sia la nazionalita' o la condizione politica o giuridica. 2. Ogni cittadino di uno Stato contraente che abbia ottenuto nel territorio di uno Stato non contraente uno o piu' diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti dagli articoli 3, 4 e 5 summenzionati, puo' avvalersi delle disposizioni applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine e nel paese in cui l'interessato desideri continuare i propri studi.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 2 e faranno quanto e' in loro potere per assicurare l'esecuzione degli impegni previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 summenzionati, per mezzo: a) di organismi nazionali; b) del Comitato regionale definito dal seguente articolo 10; c) di organismi bilaterali o sub-regionali.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi e l'esecuzione degli impegni definiti dalla presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una stretta coordinazione e cooperazione degli sforzi di autorita' nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare universita', organismi di riconoscimento e altre istituzioni educative. Gli Stati contraenti si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all'applicazione della presente Convenzione ad appropriati organismi nazionali ai quali verranno associati tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure in loro potere al fine di accelerare in modo efficace il funzionamento di tali organismi nazionali. 2. Gli Stati contraenti coopereranno con le autorita' competenti di un altro Stato contraente permettendo loro, in particolare, di raccogliere tutte quelle informazioni utili alla loro attivita' relative agli studi, titoli e gradi d'insegnamento superiore. 3. Ogni organismo nazionale dovra' disporre dei mezzi necessari che gli permettano sia il raccogliere, analizzare e classificare tutte le informazioni utili alle proprie attivita' concernenti gli studi e i diplomi d'insegnamento superiore, sia d'ottenere, entro tempi brevi, da un centro nazionale di documentazione le informazioni di cui potra' aver bisogno in tale settore.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. E' istituito un Comitato regionale composto dai rappresentanti dei governi dei paesi contraenti. Il suo Segretariato e' affidato al Direttore generale dell'Unesco. 2. Gli Stati non contraenti della regione Europa invitati a partecipare alla conferenza diplomatica incaricata di adottare la presente Convenzione potranno prender parte alle riunioni del Comitato regionale. 3. Le funzioni del Comitato regionale sono di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici inviatigli dagli Stati, concernenti i progressi realizzati e gli ostacoli da essi incontrati nell'applicazione della Convenzione, cosi' come gli studi condotti dal suo Segretariato sulla Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottomettere un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni. 4. Il Comitato regionale indirizza agli Stati parti della Convenzione, qualora necessario, delle raccomandazioni di carattere generale o specifico relative all'applicazione della Convenzione stessa.
Convenzione-art. 11
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