DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 382
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, n. 870;
Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 1.480 per l'anno finanziario 1980 ed in L. 2.055 per gli anni finanziari 1981 e seguenti.
Art. 2
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1980 si provvedera' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1981 e seguenti si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Art. 3
L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gravera' sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1982
Registro n. 20 Poste, foglio n. 1
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