DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 395

Type DPR
Publication 1982-02-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS.

Assunta" di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 52, 57 e 59, relativi alla scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali, sono cosi' modificati: Art. 52. - Nel primo comma la parola "minori" e' sostituita da "soggetti". Nello stesso articolo il secondo comma e' soppresso. Art. 57. - Nel primo comma l'espressione "della durata di due anni accademici" e' sostituita con: "della durata di tre anni accademici". Nell'art. 59 gli insegnanti di: lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene; istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale; legislazione minorile, mutano la denominazione in quella di: medicina preventiva ed educazione sanitaria; istituzioni di diritto pubblico; aspetti legislativi della sicurezza sociale. Inoltre nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: metodologia della ricerca ed elementi di statistica; sociologia e sociopatologia della famiglia; organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio; pedagogia applicata ed organizzazione delle comunita' speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari). Dopo l'art. 55 e' inserita la seguente norma transitoria: Norma transitoria. - Le diplomate della scuola Firas di "Formazione psicopedagogica per educatrici", potranno ottenere il corrispondente diploma della presente scuola con l'iscrizione e la frequenza al terzo anno e la discussione su una dissertazione scritta connessa all'attivita' di studio e di ricerca.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1982

Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 156

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.