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LEGGE 25 giugno 1982, n. 419

Current text a fecha 1982-07-23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimo- niali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finan- ziario 1978 per la competenza propria del- l'esercizio stesso, risultano stabilite in. . L. 76.709.413.104.521 delle quali: furono versate. . . . L. 70.675.865.465.228 rimasero da versare . " 2.370.389.515.585 --------------------- " 73.046.254.980.813 ---------------------- e rimasero da riscuotere. . . . . . . . . . . L. 3.663.158.123.708 ======================