LEGGE 4 giugno 1982, n. 440

Type Legge
Publication 1982-06-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e all'accordo amministrativo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 53 della convenzione e all'articolo 41 dell'accordo amministrativo.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, E IL RE DI SPAGNA, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, l'Onorevole Giorgio Santuz, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, IL RE DI SPAGNA, S.E. Carlos Robles Piquer, Segretario di Stato per gli Affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. 1) Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: a) "Parti contraenti": la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo; b) "Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente elencati nell'articolo 2 della presente convenzione; c) "Autorita' competente": il Ministro, i Ministri o le Autorita' superiori dalle quali dipenda la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale; d) "Istituzione": l'organismo o l'Autorita' incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in una Parte contraente; e) "Istituzione competente": l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della parte contraente nella quale tale Istituzione si trova; f) "Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; g) "Residenza": dimora abituale; h) "Soggiorno": dimora temporanea; i) "Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di una Parte contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione; k) "Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennita'": le prestazioni economiche cosi' denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonche' le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite; l) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1) La presente convenzione si applica: A) nella Repubblica italiana: alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternita'; d) l'assicurazione contro la tubercolosi; e) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; f) gli assegni familiari; g) le gestioni ed i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; B) nello Stato spagnolo: 1. alla legislazione relativa al regime generale di sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e prestazioni: a) maternita', malattia comune o professionale, incapacita' al lavoro temporanea e infortuni, professionali o extraprofessionali; b) invalidita' temporanea o permanente; c) vecchiaia; d) morte e superstiti; e) disoccupazione; f) protezione della famiglia; g) servizi sociali e assistenza sociale. 2. alla legislazione relativa agli eventi e prestazioni indicati alla lettera B) del precedente numero 1. concernenti i seguenti regimi special di sicurezza sociale: a) settore agricolo; b) marittimi; c) minatori del carbone; d) ferrovieri; e) addetti ai servizi domestici; f) lavoratori indipendenti ed autonomi; g) rappresentanti del commercio; h) artisti; i) scrittori di libri; j) toreri. 2) La presente Convenzione si applichera', ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3) La presente Convenzione si applichera' altresi', alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche', il Governo dell'altra Parte contraente non notifichi l'opposizione al Governo della prima Parte entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di detti provvedimenti.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Le persone alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate al precedente articolo 2.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni ovunque esse risiedano.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in una Parte contraente, i periodi di assicurazione compiuti i virtu' della legislazione di tale Parte, si cumulano in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente. 2) La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7 1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione e' determinata in conformita' alle disposizioni del presente Titolo. 2) Salvo quanto disposto agli articoli 8, 9 e 10 della presente Convenzione: a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente e' soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente o se l'impresa o il datore di lavoro, da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altra Parte contraente; b) il lavoratore normalmente occupato in qualita' di lavoratore subordinato sul territorio di una Parte contraente che eserciti una attivita' indipendente sul territorio dell'altra Parte contraente resta soggetto alla legislazione della prima Parte; c) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di una Parte contraente 6 soggetto alla legislazione di tale Parte; d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione della Parte contraente alla quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono; e) il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da una Parte conserva la qualita' di lavoratore ed e' soggetto alla legislazione di tale Parte; se il beneficio di tale legislazione e' subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. La norma di cui al precedente articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e' applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni: a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in una delle due Parti contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la sua permanenza nell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione in vigore nella Parte del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso della Autorita' competente della Parte ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di una delle due Parti contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo; b) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia resta soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa; c) i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazione nonche' da imprese esercenti trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, rimangono soggetti alla legislazione in vigore nella Parte in cui dette imprese hanno la sede principale. Detti lavoratori possono tuttavia optare per l'applicazione della legislazione della Parte in cui sono occupati entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1) Il principio di cui all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a) si applica anche ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze. 2) I lavoratori di cui al paragrafo I, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare una sola volta, entro il termine previsto dall'accordo amministrativo di cui all'articolo 46 della presente Convenzione, per l'applicazione della legislazione della Parte di cui sono cittadini o di quella della Parte · ove sono occupati. 3) I paragrafi 1) e 2) non sono applicabili agli agenti diplomatici e agenti consolari di carriera come pure ai membri del personale amministrativo, e tecnico delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli articoli 7, 8, e 9 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione competente tiene conto, a tale effetto nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte contraente come se fossero periodi compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11 e a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente, oppure b) che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altra parte contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio di tale parte. 2) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono altresi' applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. 1) I lavoratori di cui agli articoli, 7 a 10 della presente Conversione che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione applicata dalla istituzione competente, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 11, beneficiano sul territorio della Parte in cui risiedono o soggiornano: a) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero ad essa iscritti b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se essi risiedessero sul territorio in cui ha sede l'istituzione competente. 2) Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1), lettere a) e b) si applicano per analoga ai familiari residenti nella Parte contraente diversa da quella in cui a sede l'istituzione competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtu' della legislazione della Parte nel cui territorio risiedono.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. I disoccupati di cui all'articolo 23 della presente Convenzione beneficiano, unitamente ai propri familiari, nella Parte in cui si sono recati, delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione della Parte cui spetta l'onere dell'indennita' di disoccupazione, dalla istituzione della Parte in cui si sono recati, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fossero iscritti e per l'intero periodo di godimento di detta indennita'.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambe le parti contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a carico di quest'ultima; 2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola Parte contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questa Parte le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata; 3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, saranno rimborsate alla istituzione che le ha corrisposte. 4) Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne il beneficio delle prestazioni in natura anche ai titolari di pensioni o di rendita e loro familiari.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. La concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, di protesi, grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, il cui elenco sara' stabilito nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 46 della presente Convenzione, e' subordinata, salvo casi di urgenza, all'autorizzazione dell'istituzione competente. Tale autorizzazione non e' tuttavia necessaria qualora il costo annuo delle prestazioni sia disciplinato in base a forfait.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraente per conto della istituzione dell'altra Parte in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 46.

Convenzione-art. 18

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