DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 447

Type DPR
Publication 1982-06-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva 77/435 adottata in data 27 giugno 1977 dal Consiglio delle Comunita' europee relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);

Ritenuta la necessita' di emanare norme di attuazione della direttiva 77/435 indicata;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Per accertare che le operazioni finanziate dal FEOGA - sezione garanzia - siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del presente decreto, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano ogni anno un controllo sistematico delle operazioni stesse, sulla base dei documenti commerciali che l'imprenditore beneficiario o debitore del sistema di finanziamento previsto a carico del FEOGA e' obbligato a tenere. I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonche' gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo. Le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare i documenti commerciali per il periodo di anni cinque a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati compilati.

Art. 2

Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilita' di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilita' con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino. L'imprenditore deve conservare la contabilita' di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa e' stata compilata.

Art. 3

Fatti salvi i controlli previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, il numero delle imprese soggette al controllo sistematico di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonche' i criteri per il coordinamento e l'espletamento dei controlli, sono annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non puo' essere inferiore alla meta' del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU. Le imprese da controllare devono essere scelte secondo criteri che garantiscono la rappresentativita' della loro ripartizione secondo l'importanza finanziaria che esse rivestono nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOGA - sezione garanzia. Tuttavia, nel corso del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disciplina, i controlli sistematici possono essere limitati alla meta' del numero di imprese risultante dall'applicazione del secondo comma.

Art. 4

I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate. Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi degli organismi abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato. I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria. Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facolta' di accedere nella sede legale dell'impresa, nonche' nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attivita'. L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti, la corrispondenza attinente alle operazioni FIOGA, nonche' di rilasciare estratti o copie dei documenti stessi.

Art. 5

Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarita' ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale.

Art. 6

Qualora un'impresa abbia sede in altro Stato membro, ma il pagamento o la riscossione dell'importo considerato nel sistema di finanziamento del FEOGA, abbia avuto o avrebbe dovuto aver luogo in Italia, gli organismi abilitati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, su richiesta degli organi competenti dello Stato membro interessato, sono tenuti a fornire, ai fini del controllo, le necessarie informazioni riguardanti l'impresa, purche' esse non siano in contrasto con altra norma posta a tutela di particolari interessi nazionali. I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo.

Art. 7

Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunita' o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle.

Art. 8

Nei rapporti annuali redatti a norma dell'articolo 4, par. 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 deve essere incluso un apposito capitolo dedicato all'applicazione della disciplina dei controlli delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento di cui al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - FORMICA - BARTOLOMEI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 25

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