DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 456

Type DPR
Publication 1982-03-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 271 sono inseriti i nuovi seguenti articoli relativi alle scuole per terapisti della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali). Art. 272 - Istituzione, denominazione. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Bari e' istituita una scuola triennale per la formazione teorico-pratica di terapisti della riabilitazione. Art. 273 - Sede. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Universita' degli studi di Bari. La scuola si avvale ai fini dell'insegnamento delle attrezzature cliniche, strumentali, scientifiche, del materiale didattico e della biblioteca dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e della clinica ortopedica dell'Universita' degli studi di Bari e di eventuali altri istituti della stessa Universita'. Art. 274 - Scopi. - La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di terapista della riabilitazione per la prevenzione e la cura delle invalidita' di carattere neurologico, neuropsichico, ortopedico, traumatologico, reumatologico e delle invalidita' delle malattie cardiovascolari e respiratorie. Art. 275 - Mezzi. - Ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, la misura delle tasse e soprattasse della scuola e' quella del successivo art. 276 del titolo XX dello statuto presente. La fissazione delle misure dei contributi speciali avverra' in ottemperanza ai criteri del disposto dell'art. 11 (della sopracitata legge del 18 dicembre 1951) secondo il quale i contributi stessi ricevono anche una specifica destinazione. Le tasse, soprattasse e contributi sono versati direttamente all'amministrazione universitaria e pertanto ogni decisione circa la utilizzazione del relativo importo e' di competenza del consiglio di amministrazione, il quale terra' presenti sia la necessita' di origine didattica segnalata dai competenti organi accademici, sia le vigenti disposizioni segnalate con la circolare n. 3599 del 12 settembre 1952 relativamente alla destinazione del provento delle tasse, soprattasse e contributi della scuola. Il consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della direzione della scuola approvata dal consiglio di facolta' stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi. Per quanto altro e' relativo alla destinazione dei proventi delle tasse, soprattasse e contributi si intendono operanti le distribuzioni secondo le disposizioni della circolare n. 3599 del 12 settembre 1952. Viene quindi riportato il prospetto tasse e contributi che si legge all'art. 276: versamento di L. 20.000 per tassa di immatricolazione; versamento di L. 5.000 per libretto, stampati, ecc.; versamento di L. 8.000 per tassa annuale studenti fuori corso; versamento di L. 25.000 di tassa trimestrale da versarsi la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio, la terza entro il mese di maggio; versamento di L. 7.000 per soprattassa annua di esami. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 50.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni. Art. 276 - Durata del corso. Anno accademico. Materie d'insegnamento. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni accademici. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche saranno svolte presso la clinica neurologica e presso altri istituti universitari secondo i programmi stabiliti per ciascun anno accademico. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ai seminari e tirocini pratici secondo le modalita' stabilite dallo statuto della scuola. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: anatomia generale con particolare riferimento all'anatomia dell'apparato motore e S.N.; fisiologia generale con particolare riferimento alla fisiologia dell'apparato motore e S.N.; igiene, deontologia, legislazione sanitaria, assistenza sociale e pronto soccorso; psicologia; chinesiologia e fisioterapia generale; nozioni di patologia generale, medica e chirurgica. 2° Anno: chinesiterapia generale e speciale; tecniche di riabilitazione e di rieducazione motoria (1° corso); semeiotica, patologia e clinica delle malattie del S.N.; semeiotica, patologia e clinica dell'apparato locomotore; geriatria e rieducazione speciale dell'anziano; psichiatria. 3° Anno: tecniche di riabilitazione e rieducazione motoria (2° corso); afasiologia e rieducazione del linguaggio; terapia occupazionale, ergoterapia; nozioni di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; rieducazione del cardiopatico e pneumopatico; applicazioni protesiche. TIROCINI PRATICI 1° Anno: terapia fisica e massoterapia; bilanci ed esplorazioni funzionali; frequenza di reparti ospedalieri di: ortopedia, geriatria, rianimazione, recupero e rieducazione funzionale e centri di educazione speciale, per bambini, per la rilevazione di problemi e l'acquisizione di facili manualita'. 2° Anno: rieducazione motoria delle malattie del S.N.; ginnastica correttiva; ginnastica preparatoria al parto; rieducazione speciale dell'anziano; educazione motoria speciale nell'eta' evolutiva. 3° Anno: elettroterapia; rieducazione del cardiopatico e pneumopatico; terapia occupazionale; rieducazione del linguaggio. Il superamento degli esami di profitto consente la iscrizione all'anno successivo di corso. E' prevista la posizione di fuori corso. Prospetto tasse e contributi. All'atto dell'iscrizione l'allievo dovra' presentare: 1) ricevuta del versamento di L. 20.000 su c/c della tassa di immatricolazione limitatamente agli iscritti al 1° anno di corso; 2) ricevuta del versamento di L. 5.000 su c/c per libretto, stampati, ecc.; 3) ricevuta di L. 8.000 per tassa annuale per studenti fuori corso. L'allievo inoltre ogni anno e' tenuto al pagamento di una tassa trimestrale per un importo di L. 25.000 da versarsi su apposito modulo di c/c nei seguenti periodi: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio e la terza entro il mese di maggio. Sono dovute infine L. 7.000 per soprattassa annuale di esami. Art. 277 - Passaggio ai successivi anni di corso e conseguimento diploma. - I passaggi al 2° e 3° anno di corso prevedono il superamento per esami teorico-pratici delle materie di insegnamento previste per ciascun anno di corso. Al termine del 3° anno del corso, dopo aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno sostenere un esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione. Gli esami annuali e di diploma si danno in due sessioni: quella estiva e quella autunnale. L'esame di diploma di terapista, della riabilitazione consiste nella discussione con il direttore della scuola e l'apposita commissione di una tesi scritta su un argomento concordato con il relatore. Art. 278 - Ammissione alla scuola. - L'ammissione alla scuola e' vincolata alle effettive possibilita' didattiche della scuola stessa e alle necessita' per il territorio. Pertanto il numero massimo degli allievi per ogni anno di corso e' fissato in trenta. Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi che siano in possesso di: 1) diploma di scuola media superiore; 2) idoneita' fisica e psichica a svolgere la professione di terapista della riabilitazione; 3) eta' non superiore ai 30 anni fatte salve le elevazioni dei limiti di eta' previste dalla legge; 4) requisiti di buona condotta morale, civile e penale. Gli aspiranti devono inoltrare domanda di ammissione in carta legale presso la segreteria della scuola entro i termini perentori indicati nel bando, allegando la documentazione specificata dal bando stesso. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola risulti superiore al numero massimo di posti disponibili deve essere formata una graduatoria di merito. E' previsto pertanto un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, attraverso il quale una apposita commissione esaminera' le attitudini ed i requisiti di base dei candidati; 5) gli allievi ammessi alla scuola devono produrre un certificato di sana e robusta costituzione e devono aver praticato le vaccinazioni previste dalle norme vigenti. In qualsiasi momento essi potranno essere sottoposti alla verifica della idoneita' psicofisica mediante accertamenti radiografici, clinici e di laboratorio. Art. 279 - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore didattico: presiede il consiglio della scuola; propone al consiglio della facolta' di medicina e chirurgia la nomina dei docenti e dei terapisti didattici; vigila sull'andamento generale della scuola e impartisce le direttive necessarie. Il consiglio scolastico, costituito dal direttore didattico e dai docenti del corso, provvede al funzionamento didattico della scuola, secondo il programma formulato all'inizio dell'anno, adeguando l'attivita' scolastica alle possibilita' dei servizi e delle sedi ove si svolge l'insegnamento. Art. 280 - Il personale della scuola per terapisti della riabilitazione comprende: a) il direttore; b) il personale docente; c) i terapisti della riabilitazione con funzione di docenti gia' alle dipendenze dell'Universita' nel ruolo di tecnici terapisti della riabilitazione. Il personale di cui sopra fa parte del personale universitario gia' esistente presso la clinica neurologica I dell'Universita' degli studi di Bari.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1982

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 383

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.