DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982, n. 457

Type DPR
Publication 1982-06-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati, a decorrere dal 1 gennaio 1978, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo 1976-1981 hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 115,0 e 104,3 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 167,5 e 125,7; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1976-1980 hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, procedere ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1 agosto 1982 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono aumentate come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurativa non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.; 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove; 300.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta; 400.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta; 500.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql; 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql; 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore; 75.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 100.000.000 per ogni sinistro se il motore e' di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove; 200.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti; 300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 50.000.000 per ogni persona danneggiata.

PERTINI MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1982.

Registro n. 8 Industria, foglio n. 274

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