LEGGE 22 luglio 1982, n. 466
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.
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