DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1982, n. 478

Type DPR
Publication 1982-04-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni concernenti "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e relativo regolamento;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, "Approvazione del regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Ritenuta l'opportunita' di apportare modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, sono abrogati e sostituiti con gli annessi articoli 1 e 2.

PERTINI SPADOLINI - SIGNORELLO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 3

Allegato

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO. Gli articoli 1 e 2 e 3 del regolamento per i servizi in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 1031, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo - sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e l'importo per ciascuna categoria di spesa non superi, nel corso dell'esercizio finanziario, il limite di L. 75.000.000 - sono i seguenti: a) lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonche' di piccoli adattamenti dei locali, in uso all'amministrazione e dei relativi impianti; b) lavori di riparazione e di manutenzione nonche' custodia di autoveicoli e motocicli, pagamento della tassa di circolazione, acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per il buon uso degli autoveicoli; pagamento del premio di assicurazione RC., degli automezzi, da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice; c) lavori di riparazione e manutenzione del macchinario speciale occorrente per i servizi del Ministero; acquisto di materiale scientifico e tecnico (macchine fotocopiatrici, telescriventi, macchine ciclostyle, macchine offset, pezzi di ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come: lampade al xenon, rocchetti dentati, rollini folli, pattini fissi, pattini mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per proiettori e moviola lampade di proiezione 16 m/m, valvole per gli amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole specchi e controspecchi proiettori 35 m/m e specchi moviola, etc.), quando sia oggettivamente antieconomico o impossibile il ricorso alle normali forme di acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione e di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione di impianti tecnici; d) lavori di riproduzione fotografiche e fotostatiche di disegni, pubblicazioni, bollettini, circolari, nonche' di documenti di ufficio; e) lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in casi eccezionali, lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; compilazione di opuscoli, disegni e grafici; f) acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti a giornali, riviste, agenzie di informazioni; g) servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli speciali di corrispondenza; h) servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per premi e per doni, colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti, riunioni di commissioni, servizi di illuminazione e simili in occasione di solennita' varie; i) servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di vettura a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio e di magazzinaggio; l) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero; m) per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' esclusa ogni possibilita' da parte dell'amministrazione di ricorrere ad approvvigionamenti da diversa fonte. L'esecuzione in economia di cui al comma precedente e' disposta dai dirigenti, secondo le attribuzioni e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e dai funzionari delegati, ancorche' non dirigenti, nel limite di importo di cui all'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Art. 2. - Per l'esecuzione di lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore a L. 5.000.000 debbono essere richiesti i preventivi con offerta almeno a tre ditte, salvo che la specialita' del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti. I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il pagamento. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati da dirigenti competenti. Qualora la spesa non superi L. 5.000.000 e' sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato ai sensi del comma precedente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture. Visto, il Ministro del turismo e dello spettacolo SIGNORELLO

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