DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1982, n. 480

Type DPR
Publication 1982-06-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato"; Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 8 del succitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS); Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal proponente, concernente i lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia da parte del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 4

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 1

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI SICUREZZA (CESIS) Art. 1. Possono effettuarsi in economia, a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste e i servizi di seguito elencati: 1) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti ad uso del CESIS; 2) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio; 3) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione e riscaldamento di locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica; 4) acquisto e riparazione di mobili ed arredi, acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali, riviste, giornali, pubblicazioni in genere, agenzie di stampa, generi di cancelleria, materiale per disegno, cinematografia; abbonamenti e rilegature; 5) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, acquisto di materiali di ricambio ed accessori, di combustibili, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo; 6) spese per trasporti, per spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali; 7) spese per il funzionamento di sale mediche, acquisto di medicinali, materiale ed apparecchiature sanitari; 8) spese per il funzionamento di mense; 9) spese per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiale ginnico sportivo; 10) acquisto e manutenzione di attrezzature e materiale fotografico, litografia, riproduzione grafica e legatoria; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura; 11) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, acquisto di attrezzature accessorie e materiali di consumo per detti impianti; 12) spese per lo svolgimento di corsi per l'addestramento del personale, per l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni ai fini della difesa personale; 13) spese per traduzioni, indagini, ricerche ed esperienze connesse all'organizzazione dei servizi d'istituto; 14) spese per conferenze e rappresentanza; 15) lavori, provviste e servizi, qualunque sia il loro ammontare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato reputi debbano rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato; 16) spese di vario genere non previste nei precedenti punti sino all'importo di L. 2.000.000.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 2

Art. 2. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, nei casi previsti dal precedente articolo, e disposta dal segretario generale del CESIS e dal direttore della divisione bilancio, programmazione e servizi, rispettivamente nei limiti di somma previsti dagli articoli 7 lettera e), e 8 [lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~letb), nonche' dal funzionario delegato nel limite di cui al [secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art8-com2), e successive modificazioni. Per le ordinazioni di materiale fino al limite di spesa di L. 400.000, il consegnatario e' autorizzato a provvedervi direttamente.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 3

Art. 3. L'atto autorizzativo di cui al primo comma dell'art. 2 deve indicare, per ciascuna delle spese, i motivi per i quali si e' ritenuto di far ricorso alla procedura in economia.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 4

Art. 4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' lavori, provviste o servizi. In caso di inosservanza, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 82 e seguenti della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 5

Art. 5. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 6

Art. 6. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori effettuati senza l'intervento di alcun imprenditore, con personale dipendente dall'amministrazione impiegando materiali e mezzi di proprieta' od in uso all'amministrazione medesima. Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna fino al limite di lire duemilioni.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 7

Art. 7. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o ditte.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 8

Art. 8. Per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste con il sistema del cottimo fiduciario devono richiedersi, possibilmente a piu' persone o ditte, appositi preventivi da sottoporre, qualora a cio' non ostino motivi connessi con l'esigenza della tutela del segreto e della riservatezza, al visto di congruita' dei competenti organi tecnici. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera contenente le relative condizioni, i prezzi, le modalita' di pagamento, la penale per la ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 9

Art. 9. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alla ditta o alla persona cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, potra' disporre l'esecuzione del servizio, a spese della ditta medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 10

Art. 10. I lavori, le forniture ed i servizi di cui all'art. 1 devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo. Per motivi inerenti alla tutela del segreto o per esigenze di riservatezza e nei casi in cui i lavori, le provviste e i servizi, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa attestazione e' sostituita da una dichiarazione di regolare esecuzione o fornitura rilasciata dal consegnatario del CESIS per il materiale che il medesimo prende in carico fino al limite di spesa di lire cinquemilioni nette e per lavori con spesa fino al limite di lire un milione. Quando i limiti di spesa superano gli importi indicati dal precedente comma, o quando trattasi di lavori, forniture e servizi di particolare natura che presuppongono una specifica conoscenza o esperienza, il collaudo deve essere effettuato dallo ufficio tecnico erariale o dall'ufficio del genio civile, oppure da uno o piu' esperti nominati dal segretario generale del CESIS anche estranei all'amministrazione, purche' muniti di regolare "Nulla osta di segretezza". E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi; in tale caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'[art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art48), e successive modificazioni. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenza nella direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi. Per il materiale di facile consumo e' sufficiente la dichiarazione di regolare fornitura e dell'avvenuta registrazione negli appositi registri a norma delle vigenti disposizioni.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 11

Art. 11. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi da pagarsi mediante ordinativi diretti, di cui al successivo articolo 12, non possono essere ammesse al pagamento se non sono munite del visto di liquidazione da parte del dirigente della divisione bilancio, programmazione e servizi e corredate dell'autorizzazione di spesa da parte del segretario generale del CESIS. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti di facile consumo.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 12

Art. 12. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede mediante aperture di credito emesse a favore del funzionario delegato, sulla tesoreria centrale, ovvero con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 13

Art. 13. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61) e negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive integrazioni e modificazioni.

Regolamento per lavori, provviste e servizi in economia del CESIS- art. 14

Art. 14. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827), che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri SPADOLINI

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