DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 485

Type DPR
Publication 1982-03-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee concernente il tenore di piombo delle benzine;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.

Art. 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato e' fissato in 0,40 g/l. Il tenore di piombo della benzina verra' determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.

Art. 3

La riduzione del tenore di piombo non deve comportare un aumento significativo delle quantita' di altri inquinanti o un deterioramento della qualita' della benzina.

Art. 4

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti potra' essere diminuito il tenore massimo di piombo di cui all'art. 2 fino al limite dello 0,15 g/l.

Art. 5

Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all'art. 2, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, puo' essere autorizzato un limite superiore per un periodo di quattro mesi e per l'ulteriore periodo consentito con deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunita', ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978.

Art. 6

Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 8

Allegato

ALLEGATO METODI DI RIFERIMENTO Per la misura del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento e' quello definito nella Norma internazionale ISO 3830 (prima edizione del 15 febbraio 1977) "Prodotti petroliferi - Benzina - Determinazione del tenore di piombo - Metodo al monocloruro di iodio". I risultati delle varie misure saranno interpretati secondo il metodo descritto alla norma BS 4306 edizione 1968, pubblicato dalla British Standards Institution.

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