LEGGE 10 luglio 1982, n. 488

Type Legge
Publication 1982-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo-art. 1

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E SAN MARINO FIRMATA A ROMA IL 31 MARZO 1939. La Reggenza della Repubblica di San Marino e il Presidente della Repubblica italiana, considerato che l'assistenza amministrativa che si prestano le Autorita' dei due Stati richiede oggi una maggiore speditezza e riconosciuta la reciproca convenienza di modificare, a tale scopo, alcune disposizioni della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 31 marzo 1939; considerata altresi' l'opportunita' di regolare l'obbligo del servizio militare in Italia delle persone in possesso della cittadinanza italiana e della cittadinanza sammarinese, hanno risoluto di stipulare un Accordo aggiuntivo a tali effetti ed hanno nominato loro plenipotenziari: LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Avv. Giordano Bruno Reffi Segretario di Stato per gli Affari Esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Senatore Libero Della Briotta Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Gli articoli 38 e 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino conclusa a Roma il 31 marzo 1939 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 38 - Paragrafo 1) - I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato. Allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione. L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il piu' presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione. Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di Anagrafe del luogo di residenza del defunto. Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare. I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario. I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi. Paragrafo 2) - Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalita' di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini, in base ai quali e' stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile. Paragrafo 3) - La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia puo' essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmettera' il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente. I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario. Paragrafo 4) - La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono. Paragrafo 5) - Le competenti autorita' di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorita' provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovra' essere data comunicazione alle autorita' anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza cioe' quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato. Articolo 39 - Paragrafo 1) - I documenti rilasciati dalle autorita' che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato. Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorita' che ha provveduto al rilascio. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorita' di ciascuno Stato: certificato di cittadinanza; certificato di residenza; certificato di stato libero; richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio; certificato di stato di famiglia; copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale. Paragrafo 2) - Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato. Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perche' se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalita' di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorita' da lui eventualmente delegate".

Accordo-art. 2

Articolo 2. E' aggiunto alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, il seguente articolo 39-bis: "Articolo 39-bis. - Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino. Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare. Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terra' conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino. Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia. A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso".

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il presente Accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma il piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a San Marino in duplice originale il 28 del mese di ottobre dell'anno millenovecentottanta e milleseicentottanta dalla Fondazione della Repubblica. Per la Repubblica di San Marino GIORDANO BRUNO REFFI Per la Repubblica italiana LIBERO DELLA BRIOTTA

Accordo-Lettere

TESTO DELLE LETTERE San Marino, 28 ottobre 1980 Signor Segretario di Stato, in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: 1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorita' italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilita' di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra. 2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorita' dello Stato), si e' espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di eta'. Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato articolo 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di eta', non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. f.to: LIBERO DELLA BRIOTTA S.E. Avvocato GIORDANO BRUNO REFFI Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino San Marino, 28 ottobre 1980/1680 d.F.R. Signor Sottosegretario, ho l'onere di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data di oggi del seguente tenore: "Signor Segretario di Stato, in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue: 1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorita' italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilita' di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra. 2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorita' dello Stato), si e' espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di eta'. Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato articolo 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di eta', non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione". Nel prendere atto di quanto precede, La prego di gradire, Signor Sottosegretario, i sensi della mia piu' alta considerazione. f.to: GIORDANO BRUNO REFFI S.E. Senatore LIBERO DELLA BRIOTTA Sottosegretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica italiana - Roma Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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