DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 490
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunita' europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' aggiunto il seguente comma: "I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".
Art. 2
Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, e' sostituito dal seguente: "Cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunti: a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico; b) mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto".
Art. 3
Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 11
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.