DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 494

Type DPR
Publication 1982-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che, in attuazione della direttiva del Consiglio (CEE) n. 66/404 del 14 giugno 1966, reca la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;

Vista la direttiva del Consiglio (CEE) n. 75/445 del 26 giugno 1975, che modifica alcune disposizioni della citata direttiva n. 66/404 del 14 giugno 1966;

Ritenuta la necessita' di emanare le necessarie disposizioni per dare attuazione alla citata direttiva n. 75/445 del 26 giugno 1975;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'art. 6 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed il clone; b) la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati; c) la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati; d) i materiali di base per i materiali di propagazione controllati; e) l'origine autoctona e non autoctona; f) l'anno di maturazione dei semi; g) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi".

Art. 2

L'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della presente legge si intendono per: 1) materiali forestali di base: a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme; b) per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme; c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate; 2) materiali forestali di propagazione: a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi; b) le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni; c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni; 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge; 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dagli articoli 3, e 4 della presente legge".

Art. 3

Dopo l'art. 7 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Art. 7-bis. - Possono essere ammessi alla produzione di materiali di propagazione controllati soltanto i materiali di base da cui derivano materiali di propagazione aventi valore di utilizzazione superiore. Il valore di utilizzazione superiore e' valutato mediante le prove comparative, condotte secondo le norme di cui all'allegato C della presente legge". "Art. 7-ter. - Ai fini della presente legge si intende per valore di utilizzazione superiore: il valore dato dalle caratteristiche genetiche dei materiali di propagazione, che globalmente considerati rappresentano, rispetto ai testimoni scelti conformemente all'allegato C, un netto miglioramento per la silvicoltura in generale o per la coltura nelle regioni in cui tali testimoni sono normalmente utilizzati". "Art. 7-quater. - Ai fini della presente legge si intende per arboreto da seme: la piantagione di cloni e di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare detta impollinazione, e gestita nel modo piu' idoneo a produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili".

Art. 4

Il primo comma dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge". Dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge".

Art. 5

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 22 maggio 1973, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Sul cartellino del produttore alla voce "provenienza" dovra' essere indicato "materiali di propagazione di arboreto da seme" per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di propagazione prodotti partendo da tali sementi. Sul cartellino medesimo alla voce "provenienza" dovra' essere indicato il termine "ammissione provvisoria" per i materiali di propagazione controllati, i cui materiali di base sono stati ammessi in conformita' di quanto disposto dall'art. 15".

Art. 6

Il terzo comma dell'art. 11 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Detti certificati redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale".

Art. 7

L'art. 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, a partire dal 1° luglio 1977, qualora dai risultati delle prove comparative di cui all'allegato C si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, ai requisiti richiesti per l'ammissione, di cui al secondo comma dell'art. 7-bis, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiali di propagazione controllati".

Art. 8

Gli allegati A, B, C alla legge 22 maggio 1973, n. 269, sono sostituiti dagli allegati A, B, C, D uniti al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - BARTOLOMEI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 9

Allegato A

ALLEGATO A La disciplina prevista dal presente decreto per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate: Abies alba Mill. |Abete

Abies cephalonica (Loud.) Abete greco

Cupressus sempervirens L. Cipresso

Larix decidua Mill. Larice

Larix Kaempferi Carr. = Larix leptolepis (Sieb e Zucc.) Gord. |Larice giapponese

Picea abies Karst. Picea, abete rosso

Picea sitchensis Carr. = Picea sitchensis Trautv. e Mey |Picea di Sitka

Pinus cembra L. Cembro

Pinus halepensis Mill. Pino d'Aleppo

Pinus uncinata Mill. = Pinus mugo uncinata Ramond |Pino uncinato

Pinus nigra Arn. Pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio

Pinus leucodermis Ant. = Pinus heldreichii Christ. var. _ leucodermis Ant. |Pino loricato

Pinus pinaster Ait. Pino marittimo

Pinus pinea L. Pino domestico

Pinus sylvestris L. Pino silvestre

Pinus strobus L. Pino strobo

Pinus radiata D. Don. = Pinus insignis Doug. |Pino insigne --------------------------------------------------------------------- Pseudotsuga menziesii Franco = Pseudotsuga taxsifolia Britt. |Douglasia --------------------------------------------------------------------- Alnus cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten. |Ontano napoletano

Eucalyptus sp. pl. Eucalitti

Fagus sylvatica L. Faggio

Populus sp. pl. Pioppi

Quercus rubra L. = Quercus borealis Michx |Quercia rossa --------------------------------------------------------------------- Quercus robur L. = Quercus pedunculata Ehrh |Farnia

Quercus cerris L. Cerro

Quercus petraea Liebl. = Quercus sessiliflora sal. |Rovere --------------------------------------------------------------------- Quercus suber L. |Sughera

Allegato B

ALLEGATO B REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE SELEZIONATI. 1. BOSCHI DA SEME. 1.1. Origine. - Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia gia' stato controllato. 1.2. Ampiezza dei boschi. - I soprassuoli possono comprendere uno o piu' gruppi di alberi, contigui o non, purche' sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta. 1.3. Posizione. - I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varieta' suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza e' particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni. 1.4. Omogeneita'. - I soprassuoli devono presentare una normale variabilita' individuale dei caratteri morfologici. 1.5. Caratteri morfologici. - I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la forma del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la presenza di fusti biforcati o di fibra torta deve essere ridotta al minimo. 1.6. Produzione quantitativa. - La produzione quantitativa e' spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano l'ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche. 1.7. Qualita' tecnologiche. - La qualita' del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi puo' divenire un criterio essenziale. 1.8. Stato sanitario e resistenza. I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli. 1.9. Eta'. - I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'eta' tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza. 2. ARBORETI DA SEME. Gli arboreti da seme devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualita' genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva. 3. CLONI. 3.1. Si applicano per analogia i punti 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ed 1.9. del presente allegato. 3.2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi. 3.3. L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

Allegato C

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