DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 496
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 77/312 del 29 marzo 1977, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
L'esposizione della popolazione al rischio di saturnismo fuori dei luoghi di lavoro si basa, ai sensi del presente decreto, sulla misurazione della piombemia e, a titolo di esame indicativo o complementare, sulla misurazione dell'ALAD (deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico) secondo le modalita' di cui agli allegati II e III. I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.
Art. 2
Le regioni attuano la procedura di sorveglianza biologica, avvalendosi delle competenti autorita' sanitarie locali. In particolare le regioni provvedono: a) alla redazione del programma di sorveglianza biologica; b) al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei programmi delle competenti autorita' sanitarie locali; c) alla normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali previste dal presente decreto. Le unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto. L'attivita' statale di coordinamento e' affidata all'Istituto superiore di sanita', sulla base delle direttive impartite dal Ministero della sanita'. L'Istituto superiore di sanita' manterra' i necessari rapporti a livello tecnico con la commissione delle Comunita' europee.
Art. 3
La campionatura riguarda: gruppi di almeno 100 persone in zone urbane che contano piu' di 0,5 milioni di abitanti; gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra potra' essere raggiunta, scelte tra le popolazioni esposte a fonti significative di inquinamento da piombo; gruppi critici determinati dalle autorita' competenti delle singole regioni.
Art. 4
La campionatura dei gruppi di cui al precedente articolo viene effettuata durante due campagne in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi. La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.
Art. 5
Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica, simultaneamente sono considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto riportate nell'allegato I: 20 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 500% del gruppo di popolazione esaminato; 30 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90% del gruppo di popolazione esaminato; 35 ug (microgrammi) al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98% del gruppo di popolazione esaminato.
Art. 6
Per la determinazione della piombemia: le singole regioni comunicano al Ministero della sanita' ed all'Istituto superiore di sanita' i nomi dei laboratori che partecipano al programma di sorveglianza biologica ed i metodi di analisi usati; l'Istituto superiore di sanita', in collegamento con le regioni, organizza programmi di mutuo confronto nell'ambito dei programmi della commissione delle Comunita' europee, cui partecipano rappresentanti dei predetti laboratori; l'Istituto superiore di sanita', in collegamento con le regioni, esamina i risultati di tali programmi allo scopo di migliorare la comparabilita' dei metodi di analisi; l'Istituto superiore di sanita' informa periodicamente il Ministero della sanita' e la commissione delle Comunita' europee dei risultati cosi' ottenuti.
Art. 7
L'esito delle analisi che accerti uno o piu' superamenti dei livelli di riferimento di cui all'art. 5, e' immediatamente comunicato alle regioni ed al Ministero della sanita'. Essi: verificano la validita' dei risultati; ricavano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti, effettuando tutte le indagini necessarie anche su tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 ug/100 ml; adottano nell'ambito delle rispettive competenze misure adeguate.
Art. 8
Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano la designazione del rappresentante regionale incaricato di trasmettere al Ministero della sanita' ed all'Istituto superiore di sanita': i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di popolazione di cui all'art. 3, contenenti indicazioni riguardanti il metodo d'analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone in cui e' stata effettuata la campionatura; tali dati debbono garantire l'anonimato delle persone esaminate. Le modalita' e la prima trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune accordo tra il Ministero della sanita', l'Istituto superiore di sanita' e le singole regioni; le informazioni sui fattori che si presume siano le cause del superamento dei livelli di riferimento di cui all'art. 5. La regione comunica inoltre al Ministero della sanita' le misure adottate a norma dell'art. 7. Il Ministero stesso provvedera' a riferire i dati, le informazioni e le misure di cui al comma precedente alla commissione delle Comunita' europee.
Art. 9
Si terranno, almeno due volte all'anno, riunioni presso l'Istituto superiore di sanita', dei rappresentanti delle regioni, segnatamente al fine di: assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica ed in particolare delle disposizioni degli articoli 3 e 4; controllare la comparabilita' delle analisi effettuate; esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra le regioni sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza biologica e sulle misure adottate a norma dell'art. 7. L'Istituto superiore di sanita' inviera' dettagliati rapporti, su queste riunioni, al Ministero della sanita' ed alla commissione delle Comunita' europee.
Art. 10
Sulla base delle informazioni raccolte a norma dell'art. 8, l'Istituto superiore di sanita' elabora con i rappresentanti delle singole regioni: una relazione annua di sintesi sull'esecuzione di tale programma, che verra' trasmessa alla commissione delle Comunita' europee; una relazione generale alla fine di tale programma, che servira' di base all'eventuale elaborazione di nuove proposte per le quali si terra' anche conto dei progressi raggiunti nel campo scientifico e tecnico.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 13
Allegato I
ALLEGATO I RELAZIONI DOSE-EFFETTO I livelli di piombemia presi in considerazione per valutare i risultati del controllo biologico derivano dall'analisi dei dati scientifici sui vari effetti tossici del piombo. Tale analisi, che tiene conto delle normali variazioni dei valori biologici della popolazione, consente di stabilire relazioni quasi quantitative tra la dose e l'effetto. Per l'applicazione della presente direttiva si adottano le seguenti relazioni dose-effetto: Una diminuzione dell'attivita' dell'ALAD nei globuli rossi, per effetto di un'esposizione al piombo, puo' essere accettata da una popolazione purche' essa non sia causa di turbe nell'ematopoiesi. Per piombemie inferiori a 15-20 ug/100 ml, si ritiene attualmente che la diminuzione dell'attivita' dell'ALAD non produce turbe nell'ematopoiesi. L'aumento delle protoporfirine eritrocitarie (PPE) nel sangue e' indicativo di un'interferenza con l'utilizzazione del ferro, che inibisce la sintesi dell'eme. L'aumento delle PPE si verifica per tassi di piombemia superiori a 20-30 ug/100 ml, ma puo' anche essere dovuto ad altre cause. L'interferenza con la sintesi del glutatione puo' essere tollerata solo da una piccola parte della popolazione, e solo se debole e quando non produca altre manifestazioni subcliniche. Tale interferenza, inaccettabile con la sintesi del glutatione, non si verifica finche' il tasso di piombemia rimane inferiore a 30 ug/100 ml. L'aumento significativo dell'escrezione urinaria dell'acido delta-aminolevulinico (ALAU) e' sintomo di turbe importanti del metabolismo delle porfirine e pertanto di salute malferma. L'aumento statisticamente significativo dell'ALAU si manifesta solo per tassi di piombemia superiori ai 35 ug/100 ml.
Allegato II
ALLEGATO II CORRISPONDENZA TRA TASSO DI PIOMBEMIA E ATTIVITA' ENZIMATICA Ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la corrispondenza tra il tasso di piombemia e l'attivita' enzimatica dell'ALAD, misurata secondo il metodo europeo standardizzato (allegato 3) e' la seguente:
Piombemia (pg/100 ml di sangue)
ALAD (unita/litro)
Fintantoche' i valori dell'ALAD misurati permangono superiori in modo significativo ai limiti teste' indicati per le varie frazioni di popolazione, non sono necessarie misure di conferma di piombemia.
Allegato III
ALLEGATO III PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ALAD METODO EUROPEO STANDARDIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA DEITRATASI DELL'ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO Il principio su cui si basa il metodo adottato per determinare l'attivita' della deitratasi dell'acido delta-aminolevulinico e' noto. Esso si basa sull'incubazione dell'enzima con un eccesso di substrato dell'acido delta-aminolevulinico. Il porfobilinogeno che si forma dopo un determinato tempo viene mescolato con il reattivo di Ehrlich modificato, ed il colore ottenuto viene misurato mediante un fotometro usando un mezzo di contrasto. La quantita' di porfobilinogeno prodotta e' una misura dell'attivita' dell'ALAD. METODO Effetto della luce. Recenti esperienze hanno dimostrato che il PBG e' particolarmente sensibile alla luce. L'analisi completa dovrebbe essere effettuata in assenza totale di luce solare diretta nel laboratorio (e non soltanto nel luogo in cui viene effettuata l'analisi). Prima fase Campionatura del sangue e conservazione prima dell'analisi Eseguire una presa di sangue di 2 ml di sangue venoso per mezzo di una siringa di plastica (non stabilizzata al piombo) in presenza di eparina diseccata (< 5 mg). Preparare immediatamente e raffreddare a 4 °C 4 prelievi di 0,2 ml ripartiti in provette di plastica (non stabilizzate al piombo). L'aspirazione dev'essere effettuata con pipette graduate di tipo Marbourg. Se l'analisi viene effettuata entro un termine di 3 ore, non e' necessario il raffreddamento dei prelievi. La durata massima di conservazione dei campioni a 4 °C e' di 24 ore. Poco prima dell'analisi e' necessario immergere tutti i campioni in un bagno di acqua gelata per 10 minuti. Nota. - Tra le materie plastiche consigliabili, citiamo il polietilene, il polistirene ed il polipropilene. Il tempo di conservazione di 24 ore a 4 °C e' calcolato con una stima prudente. Questo lasso di tempo e' sufficiente per permettere il trasporto del campione dal luogo della presa di sangue ad un laboratorio centrale per essere analizzato. Sui 4 prelievi di sangue, 3 debbono essere utilizzati per la determinazione dell'ALAD ed uno per la prova di riferimento. Seconda fase Determinazione del valore ematocrito Questa determinazione dev'essere effettuata: contemporaneamente alla presa di sangue; con un metodo capillare che utilizza due campioni. Centrifugazione previa chiusura di un'estremita' ad una velocita' di almeno 30.000 g minuti (per non meno di 5 minuti). Nota. - E' preferibile che questa determinazione venga effettuata sul posto, ma non piu' di 24 ore dopo la presa di sangue. Se possibile, utilizzare una centrifuga microematocrita. Terza fase Emolisi Emolisi di tre campioni di sangue "scongelati" in precedenza con 1,3 ml d'acqua distillata (portata in precedenza a 37°C) durante 10 minuti a 37°C ± 0,2°C. Aggiunta di acqua preferibilmente per mezzo di una pipetta graduata di 2 ml, indi mescolare a fondo. A questo stadio i campioni non devono piu' essere agitati. Nota. - Si e' deciso di usare acqua e non Triton X 100 per l'emolisi. Esperimenti di emolisi con il Triton X 100 portano ad un rallentamento considerevole dell'attivita' dell'ALAD, che non si e' ancora riusciti a spiegare, ma che potrebbe essere artificiale. Quarta fase Aggiunta della soluzione di ALA all'emolisi Preparare una soluzione di ALA. La soluzione non deve essere preparata da piu' di 5 ore. Portare tale soluzione a 37°C per almeno 10 minuti prima di aggiungerla. Aggiungere 1 ml di questa soluzione all'emolisato, preferibilmente con una pipetta volumetrica a boccia di 1 ml, indi mescolare. Nota. - E' stato accettato un pH di 6,4 poiche' degli esperimenti hanno dimostrato che a tale valore di pH corrisponde la miglior correlazione fra le attivita' dell'ALAD ed i tassi di piombemia per popolazioni normali. Non si tratta di ottenere il massimo di attivita' (realizzabili elevando il pH) poiche' le attivita' da determinare sono sufficientemente importanti. Quinta fase Preparazione della prova di riferimento Preparare 0,2 ml di sangue trattato come per la determinazione dell'ALAD fino al momento dell'aggiunta della soluzione di ALA; al posto di quest'ultima, aggiungere 1 ml di soluzione HgC12 - TCA, indi 1 ml di soluzione di ALA, quindi procedere come per la determinazione dell'ALAD (vedi in appresso). Per l'aggiunta di cui sopra, si utilizzeranno pipette volumetriche. Nota. - Un solo campione di riferimento viene comparato con una serie di 3 prove per ogni campione di sangue. Se l'O.D. ottenuto per la prova di riferimento e' molto alto, si ripetera' l'operazione per controllo. Sesta fase Incubazione 60 minuti a 37°C ± 0,2°C a bagno-maria. Tempo di incubazione a partire dall'aggiunta della soluzione di ALA. Nota. - Il tempo di incubazione di 60 minuti e' stato scelto per aumentare in modo naturale l'attivita' dell'ALAD, dato che nessuna altra fase ha dato luogo ad aumenti artificiali dell'attivita'. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che la relazione tempo di incubazione-attivita' e' lineare per i lassi di tempo che eccedono le due ore. Per ragioni pratiche si e' mantenuta la temperatura di incubazione a 37 °C. Settima fase Arresto della reazione PBG Aggiungere 1 ml di soluzione HgC12 - TCA al miscuglio di incubazione, preferibilmente con una pipetta d'aspirazione a goccia di 1 ml. Ottava fase Centrifugazione e filtrazione 30.000 g minuti. Filtrazione con carta Whatman n. 54 o simile (resistente all'acido). Nota. - La centrifugazione deve durare circa 10 minuti. La fase di filtrazione e' stata introdotta per evitare l'aspirazione di piccole particelle sulla superficie del liquido che rimane a galla. Queste particelle sembrano produrre una reazione colorata con il reattivo di Ehrlich. Molti esperimenti hanno mostrato che l'introduzione della fase di filtrazione porta ad una migliore riproducibilita'. La fase di filtrazione puo' all'occorrenza essere sostituita da una seconda centrifugazione. Nona fase Reazione con il reattivo di Ehrlich Mescolare 1 ml di liquido galleggiante con 1 ml del reattivo di Ehrlich modificato a mezzo di pipette ad aspirazione a boccia. Mischiare con un mescolatore tipo Vortex per assicurare l'omogeneita'. Lasciare reagire per 5 minuti prima di misurare l'estinzione. Nota. - Per assicurare l'omogeneita', e' molto importante che il liquido galleggiante filtrato con il reattivo di Ehrlich venga ben mescolato. Decima fase Misura dell'estinzione Lo spettrofotometro verra' tarato per mezzo di una soluzione di fenoftaleina in un tampone basico. Misura di estinzione del campione rispetto al campione di riferimento a 555 nm in una cellula di 1 cm (o di 2 cm se l'assorbimento e' molto debole). Undicesima fase Calcolo dell'attivita' enzimatica L'equazione che permette di calcolare l'attivita' e': Parte di provvedimento in formato grafico Nota. - Le unita' proposte sono conformi alle raccomandazioni relative alla nomenclatura degli enzimi adottata dall'Unione internazionale di biochimica. SOLUZIONI. Parte di provvedimento in formato grafico
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