DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 505

Type DPR
Publication 1982-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 77/504 del 25 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva n. 77/504/CEE del Consiglio delle Comunita' europee, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Art. 2

Ai sensi del presente decreto si intende per bovino riproduttore di razza pura, l'animale della specie bovina iscritto nel libro genealogico della razza stessa e i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti nel libro genealogico medesimo; per libro genealogico si intende il registro, tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalita' giuridica e ufficialmente riconosciuta dallo Stato, in cui vengono iscritti i riproduttori di razza pura, di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti, e per i quali siano stati effettuati i controlli funzionali a norma delle vigenti di posizioni.

Art. 3

I bovini riproduttori di razza pura, nonche' il loro sperma ed i loro ovuli fecondati, di provenienza dai Paesi membri delle Comunita' europee, hanno libero accesso nel territorio nazionale e sono soggetti alla stessa normativa stabilita per i bovini, lo sperma e gli ovuli fecondati di produzione nazionale.

Art. 4

Per le importazioni di bovini riproduttori di razza pura, di sperma e di ovuli fecondati, provenienti da Paesi terzi, non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate alle importazioni in Italia da altri Paesi comunitari.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - BARTOLOMEI - ALTISSIMO - MARCORA - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 17

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