DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 517

Type DPR
Publication 1982-05-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste in particolare le direttive del Consiglio (CEE) n. 73/438 dell'11 dicembre 1973, n. 78/55 del 19 dicembre 1977, n. 78/692 del 25 luglio 1978 e la direttiva della commissione (CEE) n. 79/641 del 27 giugno 1979 contenute nell'elenco allegato alla citata legge n. 42/82;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopra indicata legge n. 1096/71;

Ritenuto che al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le sopramenzionate direttive (CEE) occorre modificare ed integrare le cennate leggi n. 1096/71 e 195/76;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, delle finanze, della industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti: allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (elite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate; allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate o certificate, sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole A e B unite al presente decreto.

Art. 2

L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente: "I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2. Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti: a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive; di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile. Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore. I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore. Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro. Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno dame preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice".

Art. 3

L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso. Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non e' indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile. Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata".

Art. 4

L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini. Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".

Art. 5

L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il produttore deve garantire una determinata facolta' germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta".

Art. 6

Gli allegati numeri 1, 2 e 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recanti: allegato n. 1 - cartellino ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate; allegato n. 2 - cartellino del produttore per le sementi standard ed i piccoli imballaggi della categoria sementi certificate; allegato n. 3 - elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei registri di varieta' e' obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, sono sostituiti dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole C, D ed E unite al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREOTTI - BARTOLOMEI - DARIDA - FORMICA - MARCORA - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 16

Tavola A

TAVOLA A Allegato n. 1 SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI CEREALI, DI FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE NON POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE SE NON CORRISPONDONO ALLE CATEGORIE "DI BASE (ELITE)" O "CERTIFICATA" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE. 1) CEREALI Avena sativa L. |Avena

Hordeum vulgare L. Orzo

Oryza sativa L. Riso

Phalaris canariensis L. Scagliola

Segale cereale L. Segale

Triticum asetivum L. emend Fiori _ et Paol |Frumento tenero

Triticum durum Dest. Frumento duro

Triticum spelta L. Spelta

2) FORAGGERE Brassica napus L. var. _ napobrassica (L.) Peterm. |Navone --------------------------------------------------------------------- Brassica oleracea L. convar. _ acephala (DC) |Cavolo da foraggio

Dactylis glomerata L. Erba mazzolina (Dattile)

Festuca arundinacea Schreb. Festuca arundinacea

Festuca pratensis Huds. Festuca dei prati

Festuca rubra L. Festuca rossa

Lolium multiflorum Lam. Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)

Lolium perenne L. Loglio perenne o loietto inglese

Lolium x hybridum Hausskn. Loglio ibrido

Phleum pratense L. Fleolo (coda di topo)

Medicago sativa L. Erba medica

Medicago x varia Martyn Medica varia, medica variegata

Pisum sativum (partim) Pisello da foraggio

Poa pratensis L. Fienarola dei prati

Raphanus sativus L. ssp. oleifera _ (DC) Metzg. |Rafano oleifero

Trifolium repens L. Trifoglio bianco, olandese o latino

3) PIANTE OLEACINOSE E DA FIBRA Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) _ Sinsk. |Colza

Brassica rapa L. (partim) Ravizzone

Cannabis sativa L. Canapa

Gossipium spp. Cotone

Helianthus annuus L. Girasole

Tavola B

TAVOLA B Allegato n. 2 SEMENTI DI GENERI E SPECIE DI PIANTE FORAGGERE E DI PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA CHE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATE ANCHE SE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA "COMMERCIALE" E COME TALI UFFICIALMENTE CONTROLLATE E CERTIFICATE. 1) FORAGGERE a) Graminacee Agrostis canina L. |Agrostide canina --------------------------------------------------------------------- Agrostis gigantea Roth |Agrostide gigantea o bianca

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera

Agrostis tenuis Sibth. Agrostide tenue

Alopecurus pratensis L. Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. _ et K. Presl. |Avena altissima

Festuca ovina L. Festuca ovina

Phleum bertolonii D.C. Fleolo bulboso

Poa annua L. Poa annua

Poa nemoralis L. Poa dei boschi

Poa palustris L. Fienarola delle paludi

Poa trivialis L. Poa comune

b)

Leguminose Hedisarum coronarium L. |Sulla Lotus corniculatus L. |Ginestrino Lupinus albus L. |Lupino bianco Lupinus angustifolium L. |Lupino azzurro Lupinus luteus L. |Lupino giallo Medicago lupolina L. |Lupolina Onobrychis viciifolia Scop. |Lupinella Trifolium alexandrinum L. |Trifoglio alessandrino Trifolium hybridum L. |Trifoglio ibrido Trifolium incarnatum L. |Trifoglio incarnato Trifolium resupinatum L. |Trifoglio persiano Trigonella foenum-graecum L. |Fieno greco Vicia faba L. (partim) |Favino, Favetta Vicia pannonica Crantz. |Veccia pannonica Vicia sativa L. |Veccia comune Vicia villosa Roth |Veccia vellutata o di Narbonne 2) OLEAGINOSE E DA FIBRA Arachis hipogaea L. |Arachide Brassica juncea L. Czern. et Cross. in Czern. |Senape bruna Brassica-nigra (L.) W. Koch. |Senape nera Glicine max (L.) Merr. |Soia Linum usitatissimum L. (partim) |Lino oleaginoso Papaver somniferum L. |Papavero Sinapis alba L. |Senape bianca

Tavola C

TAVOLA C Allegato n. 1 CARTELLINI UFFICIALI A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3): a) indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) Mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: "chiuso......" (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: "campione prelevato......" (mese ed anno); 4) Numero di riferimento del lotto; 5) Specie; 6) Varieta'; 7) Categoria; 8) Peso di produzione; 9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri; 10) In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 11) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, l'indicazione: "rianalizzato....." (mese ed anno). b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono: millimetri 110 x 67. B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12): a) indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E.; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; 3) Mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: "chiuso....." (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione "campione prelevato..." (mese ed anno); 4) Numero di riferimento del lotto; 5) Specie; 6) Varieta'; 7) Dicitura "sementi di pre-base"; 8) Numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata. b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

Tavola D

TAVOLA D Allegato n. 2 CARTELLINO DEL PRODUTTORE per le sementi "standard" e piccoli imballaggi della categoria "sementi certificate" a) Indicazioni prescritte: 1) Normativa C.E.E.; 2) Nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione; 3) Campagna di chiusura indicata con "chiuso nella campagna..... (termini della campagna)" oppure campagna dell'ultimo esame della facolta' germinativa indicata con "germinabilita' determinata nella campagna..... (termini della campagna)". Puo' essere indicata la fine della campagna. 4) Specie; 5) Varieta'; 6) Categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera "C" e le sementi standard dalle lettere "St"; 7) Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard); 8) Numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate); 9) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr.); 10) In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale. b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67.

Tavola E

TAVOLA E Allegato n. 3 ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI "REGISTRI DI VARIETA'" E' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA PRESENTE LEGGE. Allium cepa L. |Cipolla

Allium porrum L. Porro

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffir. Cerfoglio

Apium graveolens L. Sedano

Asparagus officinalis L. Asparago

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) _ Ulrich |Bietola da coste

Beta vulgaris L. var. esculenta L. Bietola da orto

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