LEGGE 17 giugno 1982, n. 557

Type Legge
Publication 1982-06-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accord

ACCORD EUROPEEN sur l'echange de reactifs pour la determination des groupes tissulaires Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO EUROPEO sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d'Europa, Considerando che i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono disponibili soltanto in quantita' limitata; Considerando che, in uno spirito di solidarieta' europea, e' vivamente auspicabile che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nella fornitura di tali reagenti qualora se ne presenti la necessita'; Considerando che questa reciproca assistenza e' possibile soltanto se le caratteristiche e l'impiego dei reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono soggetti a norme concordate tra gli Stati membri e se l'importazione dei medesimi beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, l'espressione "reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali" designa tutti i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali di origine umana, animale, vegetale o altra. 2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente Accordo si applicano anche alle cellule di composizione antigenica nota, impiegate nello studio dei reagenti di cui trattasi.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Le Parti contraenti, sempreche' dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali alle altre parti che ne abbiano necessita', senza richiedere alcun compenso, salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di tali sostanze, nonche', se del caso, delle spese d'acquisto delle medesime.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. I reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che non diano luogo ad alcun profitto e siano utilizzati soltanto a fini medici e scientifici, vale a dire non commerciali, e potranno essere consegnati soltanto ai laboratori designati dai governi interessati in conformita' dell'articolo 6 del presente Accordo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo del presente Accordo. 2. Inoltre, esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo. 3. Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sara' corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa e' stata predisposta in conformita' di quanto specificato nel Protocollo. Il certificato sara' compilato secondo il modello riportato nell'allegato al Protocollo. 4. Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente Accordo.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da ogni diritto all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali messi a loro disposizione dalle altre Parti. 2. Esse prenderanno altresi' tutte le misure necessarie per garantire per la via piu' diretta la rapida consegna di queste sostanze ai destinatari di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Per il tramite del Segretario generale del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti si comunicheranno l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali autorizzati a rilasciare il certificato previsto dall'articolo 4 del presente Accordo ed a distribuire i reagenti per la classificazione tessutale importati.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenire Parti contraenti mediante: a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per gli Stati membri che firmeranno l'Accordo in seguito, senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratificheranno o lo accetteranno, l'Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento d'adesione che prendera' effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ciascuna Parte contraente puo' designare il territorio o i territori ai quali si applichera' il presente Accordo. 2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna Parte contraente puo', previa dichiarazione trasmessa al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale essa sia autorizzata a sottoscrivere impegni. 3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo precedente potra' essere revocata, in ordine a qualsiasi territorio designato nella stessa, secondo le condizioni previste all'articolo 11 del presente Accordo.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Ciascuna Parte contraente puo', per quanto la riguarda, denunciare il presente Accordo mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'Accordo: a) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione; b) le firme con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione; d) le date di entrata in vigore del presente Accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8; e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10; f) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia; g) ogni modifica o aggiunta al Protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo. In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme).

Protocollo

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DISPOSIZIONI GENERALI 1. SPECIFICITA'. A. Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di citotossicita' su linfociti. Se impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, questi reagenti devono reagire con tutti i linfociti noti per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificita' indicate sull'etichetta. Essi non devono reagire con nessuna cellula nota per non contenere tale antigene (o tali antigeni). Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico di interferenza, quale, ad esempio: a) un effetto di prozona; b) una anticomplementarita'. B. Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare in una tecnica di fissazione del complemento su piastrine. Se impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, questi reagenti devono dare una fissazione del complemento con tutte le piastrine note per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificita' indicate sull'etichetta. Essi non devono dare fissazione del complemento con piastrine note per non contenere tale antigene (o tali antigeni). Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico di interferenza, quale, ad esempio: a) un effetto di prozona; b) una anticomplementarita'. 2. ATTIVITA'. A. Reagenti per la classificazione tessutale impiegati nelle tecniche di citotossicita' su linfociti. Il titolo dei reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluizioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo all'antigene (o agli antigeni) corrispondente (i) all'anticorpo (o agli anticorpi) contenuto (i) nel reagente stesso. Inoltre, il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tessutali a seguito di trasfusioni, gravidanza, ecc. Ogni diluizione viene quindi verificata con linfociti noti per contenere l'antigene (o gli antigeni) corrispondente (i) nel reagente, secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante. Il titolo e' il reciproco del valore che rappresenta la massima diluizione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva, ove la diluizione e' calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale. B. Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine. Il titolo di un reagente di questo tipo si determina procedendo a duplici diluizioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato al 10 per cento su tampone veronal. Ogni siero viene quindi analizzato con piastrine note per contenere gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reagente, secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante. Il titolo e' il reciproco del valore che costituisce la massima diluizione del siero in cui si osservi ancora una reazione nettamente positiva, la diluizione essendo calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale. Altre disposizioni per i reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di citotossicita' su linfociti e per i reagenti da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine: 3. CONSERVAZIONE. I reagenti per la classificazione tessutale possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata. I reagenti liquidi devono essere conservati ad una temperatura che non superi -70 Gradi C ed i reagenti disidratati ad una temperatura che non superi 4 Gradi C. Per quanto possibile, occorre evitare di scongelare e ricongelare i reagenti nel periodo di stoccaggio. I reagenti disidratati devono essere conservati in un'atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati e che dev'essere chiuso in modo da evitare qualsiasi penetrazione di umidita'. Un reagente disidratato non deve perdere piu' dello 0,5 per cento del suo peso quando viene analizzato accentuandone la disidratazione per mezzo dell'anidride fosforosa ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio per 24 ore. I reagenti devono essere preparati con le necessarie precauzioni di asepsi e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica. Per evitare la comparsa di batteri, il fabbricante puo' prescrivere che al reagente venga aggiunto un antisettico e/o un antibiotico. In questi casi, in presenza della sostanza aggiuntiva, il reagente deve continuare a soddisfare le condizioni di specificita' e di attivita'. Cio' vale anche per qualsiasi altro additivo, ad esempio gli anti coagulanti. I reagenti, dopo essere stati scongelati o ricostituiti, devono essere trasparenti e non devono contenere ne' residui ne' tracce di coagulazione, ne tanto meno particelle visibili. 4. STABILITA' E DATA DI SCADENZA. Ogni reagente conservato in adeguate condizioni di stoccaggio deve mantenere le proprieta' richieste per almeno un anno. La data di scadenza di un reagente allo stato liquido indicata sull'etichetta non puo' prolungarsi oltre un anno dalla data dell'ultima prova soddisfacente di attivita'. La durata di validita' puo' essere prolungata per ulteriori periodi di un anno, qualora vengano ripetute le prove di attivita'. La data di scadenza dei reagenti in forma disidratata che figura sull'etichetta deve essere conforme alle conclusioni tratte dalle prove di stabilita'. 5. PREPARAZIONE E VOLUME PER CAMPIONE. I reagenti per la classificazione tessutale saranno preparati e suddivisi in modo che i reagenti contenuti in un recipiente consentano di effettuare, oltre alle prove con le cellule sconosciute, anche prove con cellule di controllo positivo e negativo. Il volume contenuto in un recipiente sara' tale da poter essere eventualmente utilizzato per effettuare gli appropriati tests d'attivita' descritti nel presente Protocollo. 6. REGISTRAZIONE DEI RISULTATI E CAMPIONI. Il laboratorio di produzione deve registrare per iscritto tutte le fasi relative alla produzione e al controllo dei reagenti per la classificazione tessutale. Esso deve altresi' conservare adeguati campioni di tutti i reagenti prodotti fino a che ci siano valide ragioni di ritenere che la partita non e piu' utilizzata. 7. SPEDIZIONE. I reagenti congelati devono essere spediti in modo da rimanere congelati sino all'arrivo. Occorre prendere le precauzioni necessarie per evitare che i reagenti siano inattivati per penetrazione di CO2. I reagenti disidratati possono essere spediti alle temperature ambiente. 8. ETICHETTE, FOGLI ILLUSTRATIVI E CERTIFICATI. Su ciascun contenitore definitivo saranno applicate due etichette, stampate in nero su carta bianca, una in inglese ed una in francese, che conterranno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto; c) nome e quantita' di antisettico e/o di antibiotico, se presenti, oppure menzione di assenza dei medesimi; d) dose o, se il reagente e' disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione; e) data di scadenza; f) numero della partita; g) condizioni di immagazzinaggio; h) risultati della prova HE-Ag. Inoltre, su queste etichette o su quelle apposte sulla scatola di cartone contenente piu' recipienti definitivi, oppure sul foglio illustrativo che accompagna i recipienti figureranno le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante; b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto; c) dose, oppure, se il reagente e' disidratato, dose e composizione del liquido necessario per la sua ricostituzione; d) data dell'ultima prova di attivita'; e) data di scadenza (se del caso); f) numero della partita; g) una descrizione chiara delle istruzioni per l'uso raccomandate dal fabbricante; h) le condizioni di stoccaggio delle fiale non aperte e le precauzioni da adottare dopo l'apertura delle medesime; i) la composizione esatta, ivi compresi, eventualmente, gli antisettici e/o gli antibiotici; j) l'indicazione che il prodotto contiene o non contiene materiali di origine umana. Ogni invio deve essere corredato da un certificato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo e dell'allegato al presente Protocollo. Al presente Protocollo e' allegato il fac-simile di un'etichetta e di un foglio illustrativo.

Protocollo-Disp. particolari

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (1) FAC-SIMILE DI ETICHETTA CONSIGLIO D'EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

```

1.

Nome e indirizzo del fabbricante. 2. Reagente per la classificazione tessutale anti HL-A. 3. 1 ml. oppure 4. Data dell'ultimo controllo di attivita'. 5. Data di scadenza. 6. Numero della partita. 7. Tecnica da impiegare: linfocito-tossicita NIH. 8. Da conservare a ....... (temper., ecc.). 9. Composizione. 10. Il reagente contiene siero umano.

```

Questa etichetta sara' apposta sull'imballaggio contenente piu' recipienti definitivi. FAC-SIMILE DI FOGLIO ILLUSTRATIVO CONSIGLIO D'EUROPA. Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali. 1. Laboratorio nazionale di riferimento per la classificazione tessutale 1 Main Street, Metropolis, Westland. 2. Reagente per la classificazione tessutale anti HL-A I. 3. E' stata aggiunta una soluzione di N3Na 0,1 g per cento. 4. 1 ml. oppure, ricostituire con 1 ml di acqua distillata. 5. Data di scadenza: 5 dicembre 1975. 6. Numero della partita: n. 7257. 7. Da conservare a -70 Gradi C. 8. Risultato della prova per individuare HB-Ag: negativo. ---------- Questo foglio illustrativo sara' fissato su ciascun recipiente definitivo. --------------- (1) Da completare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

Protocollo-Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO CONSIGLIO D'EUROPA Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali. Certificato Da non staccare dall'invio: Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo addizionale-art. 1

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