LEGGE 10 luglio 1982, n. 559
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'accordo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - ANDREATTA - BALZAMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-art. 1
ACCORDO recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, al fine di adattare l'accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera alle mutate esigenze del traffico ferroviario, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. L'articolo 2, par. 2, punto 2 e' modificato come segue: "2. nella stazione di Arnoldstein: verifica tecnica per la direttrice nord sud e transito contabile merci.".
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. (1) Il presente accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna. (2) L'accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 27 agosto 1980 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Aristide Gunnella Per la Repubblica d'Austria Heinz Laube
Abkommen
ABKOMMEN zur Anderung des Abkommens zwischen der Italienischen Republik und der Republik Osterreich vom 29 Marz 1974 uber die Regelung dea Grenzuberganges der Eisenbahn Die Italienische Republik und die Republik Osterreich sind, in der Absicht, das Abkommen ueber die Regelung des Grenzuberganges der Eisenbahnen den veranderten Erfordernissen des grenzuberschreitenden Eisenbahnverkehrs anzupassen, wie folgt ubereingekommen: ARTIKEL I. Artikel 2 Absatz 2 Ziffer 2 hat zu lauten: "2. im Bahnhof Arnoldstein: die technische Untersuchung fur die Nord-Sudrichtung sowie den UEbergangsabrechnungsdienst fur Guter.". ARTIKEL II. (1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetausch werden. (2) Das Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Geschehen zu Rom, am 27 August 1980, in doppelter Urschrift in italienischer und deutscher Sprache, wobei jeweils beide Texte authentisch sind. Fur die Italienische Republik Fur die Republik Osterreich Aristide Gunnella Heinz Laube Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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