LEGGE 10 luglio 1982, n. 561

Type Legge
Publication 1982-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di mutua assistenza amministrativa tra l'Italia e la Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1 dicembre 1980.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 20 dell'accordo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - FORMICA - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo-art. 1

ACCORDO di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Spagna: considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi; convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere effettivamente realizzata mediante una stretta cooperazione tra le due Amministrazioni doganali; tenuta presente la Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previsti dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Ai fini del presente Accordo si intendono: a) per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali all'importazione, all'esportazione, al transito, al movimento delle merci, dei capitali o dei mezzi di pagamento, ai depositi doganali concernenti sia la riscossione, la restituzione o la garanzia dei dazi doganali o degli altri diritti sia le misure di proibizione, di restrizione o di controllo, ivi comprese quelle concernenti le disposizioni valutarie. Nella Repubblica italiana l'espressione "dazi doganali" comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, alla importazione o all'esportazione, creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea; b) per "Amministrazioni doganali" le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto a); c) per "violazione" qualsiasi violazione o tentativo di violazione alla legislazione di cui al precedente punto a).

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. 1) Le Amministrazioni doganali delle parti contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione o di esportazione, specialmente quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria della merce. Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 7 del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente, sia nel caso di traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sia in qualsiasi altro caso che possa comportare grave pericolo per l'economia dell'altro paese. 2) L'Amministrazione interpellata se non dispone delle informazioni richieste, fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico in violazione alle rispettive legislazioni doganali.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti contraenti esercita, di propria iniziativa o a richiesta, e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio: a) sui movimenti e piu' particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere professionalmente o abitualmente violazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente; c) sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale; d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente; e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. 1) L'Amministrazione doganale di una Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, di iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazione alla legislazione doganale di questa ultima Parte. 2) Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte contraente di merci riprese nelle liste di cui all'articolo 4, in misura tale che sembrino costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte contraente, ne informa subito e di iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che puo' essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti adottano disposizioni affinche' i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legislazione doganale dei rispettivi paesi.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. 1) I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di questa ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e documenti. 2) L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente puo' autorizzare che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente. 2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. 1) Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformita' del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale. 2) A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorita' amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14. Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli agenti di cui all'articolo 10, punto 2), che sono a carico dello Stato o della parte privata che ha chiesto la citazione come testimoni o esperti.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15. 1) Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2) Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16. 1) Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2) Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte, ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17. Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale della Parte richiedente non e' in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18. L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalita' di pratica attuazione. Una Commissione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ambedue le Parti contraenti e' incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19. Il presente Accordo si applica ai territori soggetti alla sovranita' delle Parti contraenti.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20. Il presente Accordo sara' ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti. FATTO a Madrid, il 1 dicembre 1980 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola, i cui testi sono conformi e fanno ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana MARRAS Per il Governo del Regno di Spagna ORTEGA Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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