LEGGE 10 luglio 1982, n. 563
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - ROGNONI - MANNINO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accord
ACCORD DE COOPERATION entre la Republique Italienne et la Republique hellenique sur la protection du milieu marin de la Mer ionienne et de ses zones cotieres Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica, ansiosi di preservare e di migliorare la qualita' dell'ambiente marino del Mar Ionio e di proteggere le zone costiere contro i rischi dell'inquinamento marino; desiderosi di rafforzare la stretta collaborazione tra i due Governi in vista della realizzazione di tali obiettivi; tenendo conto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977, e delle implicazioni che possono derivarne per quanto attiene alla preservazione dell'ambiente marino; tenendo conto dello spirito di cooperazione che ha animato gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento, conclusa a Barcellona il 16 febbraio 1976, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. I Governi contraenti decidono di instaurare una stretta cooperazione al fine di prevenire, combattere e sopprimere gradualmente l'inquinamento delle acque del Mar Ionio e delle sue zone costiere.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Il presente Accordo si applica alla regione marittima compresa fra, ad est, le linee della costa greca occidentale, dalle isole Othonoi all'isola di Gavdos (Creta), ad ovest, le linee della costa italiana orientale da Otranto a Capo Passero, a nord, il limite meridionale dell'Adriatico e, a sud, una linea che va dall'isola di Gavdos a Capo Passero, passando per il punto 35° 34',2 latitudine nord e 18° 20',7 longitudine est Greenwich. Il campo di applicazione del presente Accordo puo' essere esteso per decisione dell'organo previsto dall'articolo seguente, con riserva di approvazione da parte dei due Governi contraenti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. A tali fini i Governi contraenti decidono di costituire una Commissione mista, denominata nel testo che segue "La Commissione".
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. La Commissione e' incaricata: a) di esaminare ogni problema relativo alla protezione dell'ambiente marino compreso nel campo di applicazione del presente Accordo; b) di proporre ai Governi contraenti ricerche e studi al fine di determinare le cause, l'origine, la natura e il grado di inquinamento marino, nonche' di valutare gli elementi che ne risultano; c) di elaborare dei programmi e di proporre ai Governi contraenti le misure e i mezzi necessari per far fronte alle cause che provocano o che potrebbero provocare il deterioramento dell'ambiente marino; d) di dare il proprio parere sul contenuto di accordi e di programmi specifici bilaterali e altri vertenti sul campo di applicazione del presente Accordo al fine di armonizzarli con i propri programmi; e) di collaborare con le Commissioni che si occupano di questioni analoghe concernenti i mari attigui; f) di sottoporre ai Governi contraenti un rapporto annuale sulle proprie attivita' e i risultati di queste ultime. Oltre ai rapporti annuali, la Commissione puo' sottoporre dei rapporti intermedi dove figurino i risultati degli studi e delle ricerche che essa ha direttamente proposto, le proprie attivita' nonche' le proprie proposte di azioni future. Tutti questi rapporti potranno essere pubblicati con il consenso dei Governi contraenti.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. La Commissione si compone di due delegazioni dei Governi contraenti. Ogni Governo designa otto delegati al massimo di cui un capo delegazione. Ogni delegazione puo' aggregarsi degli esperti per esaminare questioni particolari. La Commissione puo' anche creare gruppi di lavoro e incaricare esperti dello studio di speciali problemi.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. La Presidenza della Commissione e' assicurata dal Capo della delegazione del Paese ove viene tenuta la sessione ordinaria, e viene mantenuta sino alla sessione ordinaria successiva.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. Sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente a richiesta di una delle due delegazioni per l'esame di questioni urgenti. Il Presidente propone il luogo e la data della sessione, nonche' il progetto di ordine del giorno nel quale ogni delegazione fa figurare i punti che essa desidera trattare. L'ordine del giorno delle sessioni ordinarie viene comunicato alle delegazioni un mese prima della data della sessione.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. Ogni delegazione dispone di un voto. Le decisioni sono prese di comune accordo. Per ogni sessione, verra' redatto e adottato un rendiconto che verra' firmato dai capi delle due delegazioni.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. Allo scopo di essere effettivamente informata sul piano scientifico e tecnico, la Commissione riunisce i dati e le informazioni disponibili e stabilisce le relazioni sia tra le due parti che con gli organismi internazionali competenti in materia di protezione dell'ambiente marino.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. I Governi contraenti esaminano le proposte elaborate dalla Commissione e decidono sulle condizioni di applicazione delle misure necessarie.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. Ogni Governo contraente sopporta le spese relative alla propria partecipazione in seno alla Commissione e ad eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese delle ricerche intraprese sul proprio territorio. Le spese relative ai programmi e alle ricerche di interesse comune saranno ripartite tra i Governi contraenti secondo le modalita' proposte dalla Commissione e stabilite dai detti Governi. Una procedura analoga verrebbe applicata nel corso in cui venissero proposte ricerche straordinarie dalla Commissione.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno, redatto nelle lingue italiana e greca.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che sara' effettuato ad Atene.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. Allo spirare di un termine di quattro anni dopo la sua entrata in vigore, ciascuno dei Governi contraenti puo' denunciare in ogni momento il presente Accordo, previo preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 5 marzo 1979, in due esemplari originali in lingua francese. (Seguono le firme).
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