LEGGE 10 luglio 1982, n. 565
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 18 dell'accordo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Agreement
AGREEMENT between the italian Republic and the State of Israel on air services between their respective territories Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese. ACCORDO tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo allo scopo di regolare i servizi aerei previsti tra i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Definizioni) Per gli scopi del presente Accordo e il relativo Allegato salvo diversamente richiesto dal contesto: a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali allegati ed emendamenti sono divenuti efficaci per, o sono stati ratificati da, entrambe le Parti contraenti; b) il termine "Autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile e, nel caso dello Stato di Israele, il Ministero dei trasporti o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una particolare funzione cui faccia riferimento il presente Accordo; c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'allegato; d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli nell'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per fini non di traffico" hanno il significato rispettivamente assegnato loro nell'articolo 96 della Convenzione.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. (Applicabilita' della Convenzione di Chicago) Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. (Concessione dei diritti) 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire i suoi servizi aerei internazionali previsti sulle rotte specificate nell'allegato. 2. Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente; b) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel detto territorio e per fini non di traffico; e c) nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. 3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) del presente articolo dovra' interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. (Designazione delle compagnie aeree) 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate nell'allegato. 2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovra', subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che e' qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorita' in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare il permesso ad una compagnia aerea dell'autorizzazione specificata al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie sull'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui non sia sicura che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato per operare alla rotta specificata siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire tutti i documenti relativi a tale questione che possano esserle richiesti dall'altra Parte contraente. 5. Allorche' una compagnia aerea sia stata cosi' designata ed autorizzata essa potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, a condizione che una tariffa fissata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore relativamente a detti servizi.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. (Revoca o sospensione delle autorizzazioni operative) 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti: a) qualora non sia sicura che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di detta compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato nell'esercizio dei servizi specificati siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini di tale Parte contraente; o b) qualora tale compagnia aerea non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; oppure c) qualora la compagnia aerea in altro modo non operi in conformita' con le condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al paragrafo 1 di questo articolo siano essenziali per impedire ulteriori trasgressioni di leggi o regolamenti, tale diritto dovra' essere esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. (Esenzioni da oneri sull'equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, eccetera) 1. L'aeromobile che esercita i servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo da parte della compagnia aerea designata da una Parte contraente, come pure le scorte di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale al suo arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. Saranno inoltre esenti da detti oneri doganali e fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati: a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e immagazzinati nel territorio di una Parte contraente da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e riservata ad uso esclusivo dell'aeromobile di detta compagnia aerea; b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, equipaggiamento normale imbarcato nel territorio di una Parte contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, mentre esercita i servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorita' di detta Parte contraente e riservate esclusivamente all'uso e al consumo durante il volo. 3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati se non utilizzati, salvo che non venga concessa la loro utilizzazione a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea o non venga permessa la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata. 4. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono concesse su basi di reciprocita' e possono essere soggette a conformarsi a particolari formalita' normalmente applicabili in tale territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. (Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati) 1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed eguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. 2. Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto dell'interesse della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per ii trasporto di passeggeri, merci e posta tra i loro rispettivi territori. 4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. (Tariffe) Ai fini dei paragrafi che seguono, il termine "tariffa", indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per le agenzie e altri servizi ausiliari ma non comprenderanno la remunerazione e le condizioni relative al trasporto della posta. 1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di capienza) e le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformita' alle disposizioni seguenti del presente Articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, unitamente ai diritti di commissione delle agenzie usate in connessione ad essi, verranno concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate di concerto, se possibile, con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa, e tale accordo, ove possibile, sara' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. 3. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo puo' essere ridotto, subordinatamente all'accordo di dette Autorita'. 4. Questa approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle Autorita' Aeronautiche ha espresso parere contrario entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' al paragrafo 3 del presente Articolo, tali tariffe verranno considerate approvate. Qualora il periodo per la loro presentazione sia stato ridotto, come prevista al paragrafo 3, le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui ogni parere contrario deve essere notificato sia inferiore ai trenta (30) giorni. 5. Se le compagnie aeree designate non possono concordare su alcuna di queste tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non puo' essere concordata in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe con un Accordo tra loro. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5, la controversia sara' risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo. 7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. (Trasferimento dei profitti) Ciascuna Parte Contraente concedera', su basi di reciprocita', il diritto del libero trasferimento in valute convertibili in entrambi i paesi al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, posta e merci sul suo territorio. Tuttavia, la procedura relativa a tali rimesse dovra' conformarsi alle norme sul cambio con l'estero della Parte Contraente nel cui territorio si verifica tale profitto. Tale trasferimento non sara' soggetto ad alcun onere, salvo quelli calcolati per le normali operazioni bancarie, ne' limitazioni o ritardi.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. (Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali) 1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, sul suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione o conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul suo territorio, di passeggeri equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza emigrazione, immigrazione, doganali e sanitari, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre si trova nel suo territorio.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. (Sedi e uffici delle compagnie aeree) 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle due Parti Contraenti o di entrambe, nella misura che si rendera' necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' possibile solo subordinatamente all'approvazione delle Autorita' competenti. 3. Il personale della compagnia aerea designata di una Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno assoggettati alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio. 4. Il numero ed i nominativi di tale personale di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 5. Ciascuna Parte Contraente estendera' a detti uffici e personale -cittadini dell'altra Parte Contraente - anche ogni assistenza necessaria per il soggiorno di detto personale nel territorio in questione.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. (Licenze e certificati) I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. (Consultazioni ed emendamenti) 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato. 2. Ove una delle due Parti Contraenti reputi desiderabile modificare i termini del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti riguardo a tali proposte di modifica potranno avvenire verbalmente o per iscritto e dovranno, salvo diversamente concordato, aver inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. 3. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, che non sia contenuta nell'Allegato, essa puo' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti verranno confermate con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti hanno ricevuto la notifica da parte dell'altra dell'assolvimento delle rispettive esigenze costituzionali. 4. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare l'allegato, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, verra' confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore alla data dello scambio di Note.
Accordo-art. 14
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