LEGGE 10 luglio 1982, n. 566

Type Legge
Publication 1982-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - MANNINO - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Soggetti) La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. (Imposte considerate) 1. La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Nuova Zelanda: l'imposta sul reddito (the income tax) e l'imposta complementare (the excess retention tax), ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta neozelandese"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, la Convenzione non si applica alle imposte (ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse. 6. Ai fini della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, l'imposta sul reddito non comprende l'imposta sui premi di emissione (bonus issue tax).

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Nuova Zelanda", usato in senso geografico, designa il territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti), con esclusione delle isole Cook, Niue o Tokelau; esso comprende inoltre le zone adiacenti al mare territoriale del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti) che sono state o che possono in futuro essere considerate dalla legislazione neozelandese come zone sulle quali la Nuova Zelanda puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, la ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali del mare, del fondo e del sottosuolo marini; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativamente al fondo ed al sottosuolo marini, nonche' alle risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Nuova Zelanda o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionale" designa: i) per quanto concerne la Nuova Zelanda, una persona fisica che ha la cittadinanza neozelandese ed una persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' della legislazione in vigore in Nuova Zelanda; ii) per quanto concerne l'Italia, una persona fisica che ha la nazionalita' italiana ed una persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituita in conformita' della legislazione in vigore in Italia; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) in Nuova Zelanda: il "Commissioner of Inland Revenue" o il suo rappresentante autorizzato; ii) in Italia: il Ministero delle finanze. 2. Nella presente Convenzione, i termini "imposta italiana" e "imposta neozelandese" non comprendono le penalita' o gli interessi applicati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. (Domicilio fiscale) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. (Stabile organizzazione) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione"se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se: a) essa esercita per piu' di dodici mesi in detto altro Stato attivita' di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha aperto in tale altro Stato; O b) sono state utilizzate o installate per piu' di dodici mesi in detto altro Stato dall'impresa, o per l'impresa, o in esecuzione di un contratto con l'impresa, consistenti attrezzature o macchinari. 5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. (Redditi immobiliari) 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" (real property) e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. (Utili delle imprese) 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che la impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. (Imprese associate) Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che si ritiene sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. (Dividendi) 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'ammontare della imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni e gli altri redditi assimilati ai redditi derivanti da azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse in tale caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, no prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Convenzione-art. 11

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