LEGGE 12 agosto 1982, n. 569
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche: a) agente; b) agente scelto; c) assistente; d) assistente capo. La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici. Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche: a) operatore tecnico; b) operatore tecnico scelto; c) collaboratore tecnico; d) collaboratore tecnico capo. La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio. Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.
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