DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Ravvisata la necessita' di dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonche' all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalita' del sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Capo I INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO
Art. 1
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