DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 577

Type DPR
Publication 1982-07-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

PERTINI SPADOLINI - ROGNONI DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI" IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406 Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 2

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139)))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 3

Art. 3. Principi di base e misure tecniche fondamentali ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139))). Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare: 1)((PUNTO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139))); 2)((PUNTO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139))); 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della [legge 13 maggio 1961, n. 469](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469).

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 4

Art. 4. Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli [articoli 36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-04-27;547~art36) e [37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-04-27;547~art37), anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella [legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833), sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'[art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art3), e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 5

Art. 5. Collegamenti con organismi internazionali Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformita' alle iniziative della Comunita' economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 6

Art. 6. Collegamenti con organismi nazionali Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreche' con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la piu' ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 7

Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139)))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 8

Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139)))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 9

Art. 9. Competenze degli organi centrali Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni: a) organizzazione generale e coordinamento delle attivita' di prevenzione incendi; b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo; c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10; d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4; e) organizzazione e aggiornamento dell'attivita' di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi; f) organizzazione dell'attivita' di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 10

Art. 10. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente; c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco; h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); bb) un esperto della "piccola industria"; cc) un esperto della "proprieta' edilizia". Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-01-12;37). Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ((4))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 11

Art. 11. Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139))). Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. ((4)) Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. ((4)) All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. ((4)) Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. ((4))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 12

Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139)))

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 13

Art. 13. Esame dei progetti I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'[art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-04-27;547~art37), all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-05-26;689), per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalita' ed i principi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attivita', degli impianti, ecc. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonche' i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 14

Art. 14. Visite tecniche Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verra' stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attivita' soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita' soggette a controllo. Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati: a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attivita' e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi; b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attivita' in esercizio; c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate; d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 15

Art. 15. Adempimenti di enti e privati Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco: 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite; 3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art2) e [4 della legge 26 luglio 1965, n. 966](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art4); 4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-05-26;689), ai sensi dell'[art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-04-27;547~art37); 5) ((NUMERO ABROGATO DAL [D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-01-12;37))). Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione. Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e' altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi- art. 16

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