DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1982, n. 624
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 77/489 del 18 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
I trasporti degli animali indicati al successivo art. 3 tra l'Italia e i Paesi membri della Comunita' economica europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli. Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalita' di cui all'allegato del presente decreto.
Art. 2
Ai sensi del presente decreto si intende per: a) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorita' statale o regionale competente ai sensi della normativa vigente; b) "mezzo di trasporto": le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonche' le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo od aereo; c) "trasporto internazionale": ogni movimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto e che implichi il passaggio della frontiera italiana, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.
Art. 3
Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali: a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I); b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II); c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III); d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV); e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).
Art. 4
Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneita' al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformita' alle condizioni di cui all'allegato e, in caso di controllo favorevole, rilascia apposita attestazione che gli animali e i mezzi di trasporto rispondono alle condizioni previste dal presente decreto. Qualora sia previsto un certificato sanitario per la esportazione, tale attestazione puo' essere annotata su detto certificato.
Art. 5
Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente art. 3, il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, constati che, per il mancato rispetto delle norme del presente decreto, derivino gravi pregiudizi allo stato di benessere degli animali ai fini della prosecuzione del trasporto, dispone la interruzione del trasporto stesso e ordina le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti riscontrati e per assicurare che l'ulteriore trasporto degli animali avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora da parte dell'importatore, dell'esportatore o del mandatario non si ottemperi alle disposizioni impartite, il veterinario di confine provvede d'ufficio addebitando le spese ai predetti operatori.
Art. 6
In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza agli animali.
Art. 7
Il Ministro della sanita' e' autorizzato ad emanare con proprio decreto ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto in conformita' delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea adottate dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/489/ CEE del 18 luglio 1977.
Art. 8
Nel caso in cui vengano accertati casi di infrazione alle norme del presente decreto in un trasporto di animali provenienti da uno Stato membro della CEE, le competenti autorita' italiane lo comunicano alle competenti autorita' centrali dello Stato membro; il Governo italiano, se ritiene che il detto Stato membro non abbia adottato adeguate misure necessarie ne informa la commissione della CEE.
Art. 9
I contravventori alle norme del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro da lire trecentomila a tre milioni.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA ALTISSIMO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 2
Allegato
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