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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 634

Current text a fecha 1982-09-07

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 222, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 222. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue: tassa di immatricolazione (primo anno) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno) L. 200.000; soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno) L. 14.000; soprattassa per esame di diploma (ultimo anno) L. 20.000; tassa di trasferimento per altra sede L. 10.000; tassa registrazione congedi provenienti da altra sede L. 2.000; rilascio diploma originale per il valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo L. 6.000; tassa erariale di diploma L. 50.000.

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 228, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' soppresso.

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 231, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso.

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 238, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in pediatria, e' soppresso.

Art. 5

L'ultimo comma dell'art. 241, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in cardiologia, e' soppresso.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 242, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, e' soppresso.

Art. 7

L'ultimo comma dell'art. 263, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in malattie infettive, e' soppresso.

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 266, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, e' soppresso.

Art. 9

L'art. 276, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, e' soppresso.

Art. 10

L'art. 283, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, e' soppresso.

Art. 11

L'ultimo comma dell'art. 286, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' soppresso.

Art. 12

L'art. 292, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e' soppresso.

Art. 13

L'art. 298, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psichiatria, e' soppresso.

Art. 14

L'art. 305, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia, e' soppresso.

Art. 15

L'art. 320, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in psicologia, e' soppresso.

Art. 16

L'art. 335, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in chirurgia toracica, e' soppresso.

Art. 17

L'art. 341, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina dello sport, e' soppresso.

Art. 18

L'art. 351, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in anatomia patologica, e' soppresso.

Art. 19

L'art. 362, relativo alle tasse e soprattasse della scuola di specializzazione in medicina interna, e' soppresso.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1982

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 154