DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 635

Type DPR
Publication 1982-05-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il terzo comma dell'art. 678, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi".

Art. 2

L'art. 811, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi".

Art. 3

Il quinto comma dell'art. 901, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1982

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 155

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