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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 639

Current text a fecha 1982-09-13

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il testo dell'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' integrato nel senso che e' aggiunta la seguente: Scuola di specializzazione in microbiologia.

Art. 2

Dopo l'art. 265, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 266. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha la sede presso l'istituto di microbiologia medica e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per anno di corso e di sessanta per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: batteriologia generale I; tecniche batteriologiche; immunologia generale; genetica dei microrganismi. 2° Anno: batteriologia generale II; antibiotici e chemioterapici; virologia generale; immunologia generale e tecniche immunologiche; dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: microrganismi patogeni e malattie; batteriologia speciale I; virologia speciale e tecniche virologiche; micologia medica; epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: batteriologia speciale II; sierologia; microbiologia degli alimenti; microbiologia dell'ambiente; protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: azione patogena dei microrganismi; tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; micologia generale e tecniche micelogiche; tecniche virologiche e virologia speciale; protozoologia. 4° Anno: tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; microbiologia industriale; esame microbiologico dell'ambiente; controllo microbiologico degli alimenti; tecniche microbiologiche. Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale verra' rilasciato un diploma di "Specialista in microbiologia" o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di "Specialista in microbiologia con indirizzo tecnico".

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1982

Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 258