DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655

Type DPR
Publication 1982-05-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n.

689;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunita' di provvedere, con separato regolamento, alla esecuzione delle norme contenute nei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quelli di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile; Decreta:

Art. 1

E approvato l'unito regolamento, firmato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentocinquantaquattro articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).

Art. 2

Il regolamento avra' effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data restano abrogate tutto le disposizioni che risultino contrarie od incompatibili con esso nonche' quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

PERTINI SPADOLINI - GASPARI - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - LAGORIO - BALZAMO - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 1

Regolamento - art. 1

Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), e successive modificazioni. Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona. Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed i recapiti.

Regolamento - art. 2

Art. 2. Organizzazione dei servizi L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potesta' piena ed esclusiva di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in conformita' delle modalita' fissate dalle leggi e dal presente regolamento. L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e limitatamente al perdurare degli stessi. La deroga alle modalita', indicata nel precedente comma, e' stabilita di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal direttore provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale.

Regolamento - art. 3

Art. 3. Reclami I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio postale. I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione. I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.

Regolamento - art. 4

Art. 4. Esclusione di responsabilita' L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti di somme o per le consegne di oggetti effettuati a persone che abbiano cambiato stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti o delle consegne.

Regolamento - art. 5

Art. 5. Rimborso tasse Non e' ammesso il rimborso di tasse riscosse, se non nei casi espressamente stabiliti.

Regolamento - art. 6

Art. 6. Avvisi di ricevimento Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale, sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e sono predisposti dagli interessati. Gli utenti che fanno largo uso di avvisi di ricevimento possono essere autorizzati a stamparli per proprio conto purche' rispondano alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione.

Regolamento - art. 7

Art. 7. Trasmissione dell'avviso di ricevimento L'avviso di ricevimento e' avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce. Il mittente puo' richiedere che l'avviso sia trasmesso per telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso stesso, la tassa per il telegramma.

Regolamento - art. 8

Art. 8. Restituzione dell'avviso di ricevimento L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, e' sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione. L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito all'interessato. In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' richiedere alla Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo comma. ((L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale)). ((L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli [articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910). Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'[articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20-com1bis), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82))). ((In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82))). ((Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli [articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910), in alternativa alla firma dell'agente postale)). ((Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)).

Regolamento - art. 9

Art. 9. Persone addette ai servizi postali Ai fini degli [articoli 619](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art619) e [620 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art620) e dell'art. 10 del codice postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti addetti a questo servizio.

Regolamento - art. 10

Art. 10. Verifica di corrispondenze non epistolari Per gli oggetti dichiarati e affrancati come corrispondenze non epistolari, spediti sottofascia o in buste aperte o in involucri formati in, modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce violazione del segreto epistolare la verifica del contenuto fatta allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal codice postale e dal presente regolamento.

Regolamento - art. 11

Art. 11. Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi Il controllo sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta alle persone addette ai servizi postali. Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari. E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, sulle tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli senza autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria. E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.

Regolamento - art. 12

Art. 12. Oggetti diretti ad omonimi Nel caso previsto dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato. Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato verbale. Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza o il pacco gli appartiene. Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.

Regolamento - art. 13

Art. 13. Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art. 11 del codice postale, debbono togliere di corso le corrispondenze stesse e trasmetterle subito al pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la procedura deve essere seguita evitando qualsiasi colloquio esplicativo con il mittente. Nel caso che il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di origine o di transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria.

Regolamento - art. 14

Art. 14. Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma, del codice postale Gli uffici postali di origine che, dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo comma dello art. 11 del codice postale, devono, ove si tratti di corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile con facilita' ed immediatezza rintracciare il mittente, invitare questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga effettuata. Ove si tratti di telegrammi, gli uffici devono accertare l'identita' personale del mittente e invitarlo a sottoscrivere l'invio. Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli uffici postali devono inviare le corrispondenze ed i telegrammi al pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. Debbono essere senz'altro trasmesse al pretore, ai fini della decisione circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie non presentate allo sportello, per le quali non sia possibile rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente. Gli uffici postali di transito e di destinazione, ai quali pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli di corso e trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine alla loro inoltrabilita'. Qualora il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 13.

Regolamento - art. 15

Art. 15. Contestazione di violazioni La contestazione da parte dell'Amministrazione della violazione prevista dall'art. 81 del codice postale e' subordinata alla decisione dell'autorita' giudiziaria sulla non inoltrabilita' delle corrispondenze. L'Amministrazione ha, invece, la potesta' di contestare direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che, a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare o deteriorare altri oggetti postali.

Regolamento - art. 16

Art. 16. Invii contenenti materie esplosive o infiammabili Ai sensi dell'art. 81 del codice postale non sono ammesse le corrispondenze chiuse o aperte, nonche' i pacchi ed i colli che contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali da poter cagionare danno immediato alle persone e alle cose. Gli uffici postali di partenza, di transito o di destinazione, qualora accertino o abbiano il fondato sospetto che un oggetto contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne danno subito comunicazione ai competenti organi di polizia per le necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.

Regolamento - art. 17

Art. 17. Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando non sia stato ancora nominato il tutore.

Regolamento - art. 18

Art. 18. Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono. Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorita' giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione. Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei casi di sequestro o di pignoramento.

Regolamento - art. 19

Art. 19. Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorita' giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva notifica del provvedimento.

Regolamento - art. 20

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