DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n.
689;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere, con separato regolamento, alla esecuzione delle norme contenute nei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1982;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quelli di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile; Decreta:
Art. 1
E approvato l'unito regolamento, firmato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentocinquantaquattro articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).
Art. 2
Il regolamento avra' effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data restano abrogate tutto le disposizioni che risultino contrarie od incompatibili con esso nonche' quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.
PERTINI SPADOLINI - GASPARI - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - LAGORIO - BALZAMO - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 1
Regolamento - art. 1
Art. 1. Definizioni Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), e successive modificazioni. Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona. Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le ricevitorie ed i recapiti.
Regolamento - art. 2
Art. 2. Organizzazione dei servizi L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potesta' piena ed esclusiva di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in conformita' delle modalita' fissate dalle leggi e dal presente regolamento. L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e limitatamente al perdurare degli stessi. La deroga alle modalita', indicata nel precedente comma, e' stabilita di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal direttore provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale.
Regolamento - art. 3
Art. 3. Reclami I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio postale. I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione. I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.
Regolamento - art. 4
Art. 4. Esclusione di responsabilita' L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti di somme o per le consegne di oggetti effettuati a persone che abbiano cambiato stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti o delle consegne.
Regolamento - art. 5
Art. 5. Rimborso tasse Non e' ammesso il rimborso di tasse riscosse, se non nei casi espressamente stabiliti.
Regolamento - art. 6
Art. 6. Avvisi di ricevimento Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale, sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e sono predisposti dagli interessati. Gli utenti che fanno largo uso di avvisi di ricevimento possono essere autorizzati a stamparli per proprio conto purche' rispondano alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione.
Regolamento - art. 7
Art. 7. Trasmissione dell'avviso di ricevimento L'avviso di ricevimento e' avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce. Il mittente puo' richiedere che l'avviso sia trasmesso per telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso stesso, la tassa per il telegramma.
Regolamento - art. 8
Art. 8. Restituzione dell'avviso di ricevimento L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, e' sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione. L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito all'interessato. In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' richiedere alla Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo comma. ((L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale)). ((L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli [articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910). Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell'[articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art20-com1bis), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82))). ((In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82))). ((Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli [articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910), in alternativa alla firma dell'agente postale)). ((Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)).
Regolamento - art. 9
Art. 9. Persone addette ai servizi postali Ai fini degli [articoli 619](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art619) e [620 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art620) e dell'art. 10 del codice postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti addetti a questo servizio.
Regolamento - art. 10
Art. 10. Verifica di corrispondenze non epistolari Per gli oggetti dichiarati e affrancati come corrispondenze non epistolari, spediti sottofascia o in buste aperte o in involucri formati in, modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce violazione del segreto epistolare la verifica del contenuto fatta allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal codice postale e dal presente regolamento.
Regolamento - art. 11
Art. 11. Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi Il controllo sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta alle persone addette ai servizi postali. Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari. E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, sulle tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli senza autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria. E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.
Regolamento - art. 12
Art. 12. Oggetti diretti ad omonimi Nel caso previsto dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato. Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato verbale. Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza o il pacco gli appartiene. Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.
Regolamento - art. 13
Art. 13. Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art. 11 del codice postale, debbono togliere di corso le corrispondenze stesse e trasmetterle subito al pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la procedura deve essere seguita evitando qualsiasi colloquio esplicativo con il mittente. Nel caso che il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di origine o di transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria.
Regolamento - art. 14
Art. 14. Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma, del codice postale Gli uffici postali di origine che, dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo comma dello art. 11 del codice postale, devono, ove si tratti di corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile con facilita' ed immediatezza rintracciare il mittente, invitare questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga effettuata. Ove si tratti di telegrammi, gli uffici devono accertare l'identita' personale del mittente e invitarlo a sottoscrivere l'invio. Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli uffici postali devono inviare le corrispondenze ed i telegrammi al pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. Debbono essere senz'altro trasmesse al pretore, ai fini della decisione circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie non presentate allo sportello, per le quali non sia possibile rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente. Gli uffici postali di transito e di destinazione, ai quali pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli di corso e trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine alla loro inoltrabilita'. Qualora il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 13.
Regolamento - art. 15
Art. 15. Contestazione di violazioni La contestazione da parte dell'Amministrazione della violazione prevista dall'art. 81 del codice postale e' subordinata alla decisione dell'autorita' giudiziaria sulla non inoltrabilita' delle corrispondenze. L'Amministrazione ha, invece, la potesta' di contestare direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che, a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare o deteriorare altri oggetti postali.
Regolamento - art. 16
Art. 16. Invii contenenti materie esplosive o infiammabili Ai sensi dell'art. 81 del codice postale non sono ammesse le corrispondenze chiuse o aperte, nonche' i pacchi ed i colli che contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali da poter cagionare danno immediato alle persone e alle cose. Gli uffici postali di partenza, di transito o di destinazione, qualora accertino o abbiano il fondato sospetto che un oggetto contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne danno subito comunicazione ai competenti organi di polizia per le necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.
Regolamento - art. 17
Art. 17. Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando non sia stato ancora nominato il tutore.
Regolamento - art. 18
Art. 18. Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono. Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorita' giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione. Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei casi di sequestro o di pignoramento.
Regolamento - art. 19
Art. 19. Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorita' giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva notifica del provvedimento.
Regolamento - art. 20
Art. 20. Dichiarazione del terzo Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la citazione prevista dagli [articoli 543](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543) e [678 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art678), deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle somme affidati all'Amministrazione nonche' sui titoli relativi ai servizi a danaro. Il titolare puo' farsi rappresentare da altro dipendente della Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato. La dichiarazione puo' essere resa dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
Regolamento - art. 21
Art. 21. Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e degli atti di rinuncia o di revoca I provvedimenti e le decisioni dell'autorita' giudiziaria riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18. Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui sono state notificate, sempreche' risultino da atto pubblico o da scrittura privata con firma autenticata.
Regolamento - art. 22
Art. 22. Liquidazione e riscossione delle soprattasse Le soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi postali e di telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli impiegati ed agenti che ne siano incaricati secondo l'ordinamento dell'Amministrazione e dell'Azienda ed il relativo importo e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda.
Regolamento - art. 23
Art. 23. Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze Nella denominazione di corrispondenze sono comprese le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali di Stato e quelle dell'industria privata, le carte manoscritte, i biglietti di visita, le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali, le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti.
Regolamento - art. 24
Art. 24. Definizione di corrispondenza epistolare Agli effetti dell'art. 1 del codice postale, si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale.
Regolamento - art. 25
Art. 25. Eccezioni all'esclusivita' postale Fra le eccezioni all'esclusivita' postale previste dall'art. 41, lettere d) ed e), del codice postale sono compresi: 1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali; 2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un comune limitrofo; 3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tranviarie in servizio pubblico, della corrispondenza epistolare riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della corrispondenza epistolare della stessa natura, scambiata con altre imprese di linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio cumulativo, o con uffici governativi; 4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, della corrispondenza epistolare concernente esclusivamente l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonche' di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le societa' ferroviarie o con uffici governativi. Sono altresi' consentiti: a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle banche, salva la facolta' dell'Amministrazione di pretenderne la apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano corrispondenze epistolari; b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di navi o di aeromobili in navigazione purche', all'atto dell'arrivo o di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze stesse siano consegnate al piu' vicino ufficio postale; c) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze epistolari ufficiali delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli aeromobili in arrivo in Italia.
Regolamento - art. 26
Art. 26. Definizione di incetta Salvo quanto disposto dall'art. 41 del codice postale e dal precedente art. 25, per incetta si intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze epistolari di piu' mittenti al fine di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle distribuire all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica. Nessuno puo' collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Regolamento - art. 27
Art. 27. Requisiti delle corrispondenze I singoli oggetti di corrispondenza debbono rispondere, anche per quanto concerne i formati, a tutte le prescrizioni dettate dall'Amministrazione in attuazione delle norme postali internazionali o in relazione alle esigenze connesse all'automazione e alla meccanizzazione dei servizi.
Regolamento - art. 28
Art. 28. Indirizzo I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati al recapito dei destinatari o "fermo posta". Destinatari dei singoli oggetti di corrispondenza possono essere una o piu' persone; una persona perche' li rimette ad un'altra; una persona che puo' essere surrogata, in caso di sua mancanza, da un'altra. Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre od altri segni, o con lettere iniziali che non costituiscano la ragione sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario. E' consentito che nell'indirizzo degli oggetti di corrispondenza ordinaria diretti "fermo posta" i destinatari siano individuati mediante l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la identificazione delle persone che chiedono il pagamento dei titoli postali. L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini direttamente sugli oggetti di corrispondenza o sui relativi involucri o, ad eccezione degli oggetti da assicurare, su foglietti incollati sopra gli oggetti stessi; puo' essere scritto a mano, anche con matita non copiativa se si tratta di oggetti che hanno corso in via ordinaria, stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico. Nell'indirizzo l'indicazione della localita' di destinazione deve essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale.
Regolamento - art. 29
Art. 29. Elementi relativi al mittente Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo del destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e la data di spedizione. I predetti elementi possono essere apposti anche su etichette applicate sugli oggetti di corrispondenza, tranne che quest'ultimi debbano essere assicurati.
Regolamento - art. 30
Art. 30. Corrispondenze indirizzate agli uffici postali per la consegna a terzi Le corrispondenze indirizzate ad uffici postali per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi devono recare una dichiarazione che ne indichi la provenienza e sono considerate impostate nelle localita' dalle quali provengono. E' consentito indirizzare ad uffici postali pieghi debitamente affrancati contenenti piu' lettere circolari o altri oggetti di corrispondenza, con incarico agli uffici stessi di eseguire, a loro scelta, la distribuzione a persone esercenti determinate professioni o determinati commerci, purche' ciascun oggetto sia francato separatamente e per intero. Gli oggetti non francati o francati insufficientemente non hanno corso.
Regolamento - art. 31
Art. 31. Modalita' di francatura Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il francobollo e delle stampe spedite in abbonamento postale, le corrispondenze devono essere affrancate mediante francobolli, o impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo. Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di assicurazione, di assegno, di espresso e degli altri eventuali servizi accessori. Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire che spedizioni di rilevanti quantitativi di corrispondenze siano effettuate con particolari procedure. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa per inosservanza delle condizioni e modalita' prescritte o per altre gravi irregolarita' oppure per il venir meno delle speciali circostanze che ne determinarono il rilascio.
Regolamento - art. 32
Art. 32. Uso dei francobolli Buste e fasce francate i francobolli, oltre che per la francatura della corrispondenza, possono essere adoperati per altri usi stabiliti dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' mettere in vendita buste per lettere e fasce per giornali col francobollo gia' impresso; il prezzo delle buste e delle fasce sara' determinato con decreto ministeriale.
Regolamento - art. 33
Art. 33. Bollatura delle corrispondenze Fatta eccezione per le corrispondenze spedite in abbonamento postale o con le altre particolari procedure stabilite dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per le quali sono applicabili le disposizioni del successivo art. 250, sulle corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte dalle buche o dalle cassette d'impostazione e' impresso, dalla parte dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale. Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del codice postale possono essere chiuse in apposite buste recanti l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Regolamento - art. 34
Art. 34. Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari Le corrispondenze non epistolari debbono recare la specificazione della categoria alla quale appartengono, ai fini dell'applicazione della tariffa per esse stabilita. Salvo il disposto dell'art. 83 del codice postale, le corrispondenze di francatura obbligatoria, non francate o insufficientemente francate, spedite in via ordinaria, non hanno corso. Le corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto corso in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di tassa superiore, sono assoggettate ad una tassa pari al doppio dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
Regolamento - art. 35
Art. 35. Consegna degli oggetti affidati alla posta Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi art. 37, 38 e 42 ed i casi che seguono: 1) gli oggetti diretti: a) ad imprenditori in stato di fallimento debbono essere consegnati ai curatori, se gia' nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorita' giudiziaria; b) a persone in stato di infermita' mentale debbono essere consegnati ai tutori, se gia' nominati, od essere trattenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorita' giudiziaria competente abbia provveduto; c) a persone che risultino decedute debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti finche' qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento di autorizzazione da parte della autorita' giudiziaria; d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti; e) a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori; 2) gli oggetti che siano sequestrati o per i quali sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 del codice postale, debbono essere consegnati alle persone all'uopo indicate nelle ordinanze delle autorita' sequestranti; 3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta. Salvo il disposto del comma precedente, e' vietato agli uffici postali di ritardare, ad istanza di chiunque, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.
Regolamento - art. 36
Art. 36. Distribuzione delle corrispondenze Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli sportelli degli uffici. Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto. Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio. In via d'eccezione, pero', possono essere fatte recapitare nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati. Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e' subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti tariffari. Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.
Regolamento - art. 37
Art. 37. Distribuzione delle corrispondenze in ufficio Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate a chi le chiede in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente art. 35 e fatta eccezione per quelle fermo posta. Le corrispondenze fermo posta sono consegnate soltanto ai destinatari, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni, la cui identita' risulti sufficientemente comprovata. Le corrispondenze indirizzate fermo posta, le quali rechino pure l'indicazione del recapito del destinatario, debbono essere consegnate in ufficio, se sono stati preventivamente applicati i francobolli corrispondenti al diritto fisso di fermo posta; in caso diverso vanno recapitate a domicilio. Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio sono consegnate, previo rilascio di una ricevuta, soltanto ai rispettivi destinatari che provino la propria identita' od ai loro rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria qualita', con l'osservanza delle norme prescritte per il pagamento dei titoli postali. Per le raccomandate e per le assicurate non eccedenti il limite di valore stabilito dai provvedimenti tariffari le deleghe possono essere apposte a tergo degli avvisi, di cui e' cenno nell'ultimo capoverso del precedente art. 36 o su altri stampati forniti dall'Amministrazione, purche' le firme dei destinatari, se non note agli uffici postali, siano autenticate da pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio. I legali rappresentanti di enti, ditte, societa' ed associazioni possono delegare, in via permanente o temporanea e con le modalita' previste per la riscossione dei titoli, una terza persona a ritirare le corrispondenze assicurate dirette all'ente anche se di valore superiore al limite sopraindicato. Per le altre assicurate occorrono regolari procure e non sono validi mandati generali che non autorizzino, esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti. Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la consegna della corrispondenza raccomandata od assicurata deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria firma sul registro di consegna. Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, anche se riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i rispettivi titolari, mentre quelle che recano la soprascritta "Riservata alla persona" debbono essere tenute a disposizione dei titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni, o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano consegnate a chi li rappresenta. Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza provenienti dall'estero, verificati dalla dogana ai sensi del precedente art. 11 e gravati di diritti doganali.
Regolamento - art. 38
Art. 38. Recapito delle corrispondenze a domicilio Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti. Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi. Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 37. E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art. 37.
Regolamento - art. 39
Art. 39. Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione, debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
Regolamento - art. 40
Art. 40. Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non puo' aprirle, ne' prendere notizia del loro contenuto, ne' apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto. Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che per qualunque ragione non si siano potute recapitare con le norme e cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno degli invii dalla parte dell'indirizzo. Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo e' limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza e' di trenta giorni. Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili. Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani, le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite al mittente, salvo che quest'ultimo non ne abbia preventivamente richiesta la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai destinatari e da questi successivamente rispedite sono considerate di nuova spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.
Regolamento - art. 41
Art. 41. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle assicurate o raccomandate Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via ordinaria, provenienti dall'interno della Repubblica, che siano rimaste inesitate, dopo una ulteriore giacenza di un mese presso le direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi puo' avervi diritto, vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione: la distruzione e la macerazione devono essere effettuate alla presenza di un funzionario designato dal direttore provinciale. Per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare non occorre ulteriore giacenza. L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate, prevista dall'art. 43 del codice postale, viene effettuata da un funzionario designato dal direttore provinciale con l'assistenza di un capo reparto della direzione provinciale o di un ispettore. Tali corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia indicato dal predetto art. 43; gli oggetti di valore vengono venduti ed il ricavato della vendita, insieme con gli altri valori liquidi, e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione.
Regolamento - art. 42
Art. 42. Diritti del mittente sulle corrispondenze Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il mittente di un oggetto di corrispondenza puo' chiederne la restituzione o la modifica dell'indirizzo. La relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla richiesta, per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare, oltre al diritto speciale, la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata nonche', nel caso in cui abbia chiesto l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma. I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto corso, perche' richieste dai mittenti, vengono annullati e le corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.
Regolamento - art. 43
Art. 43. Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei destinatari o di terzi Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente art. 42, la corrispondenza in arrivo puo' essere fatta proseguire per altra localita', a richiesta scritta del destinatario presentata all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa per posta o per telegrafo, per il tramite di un ufficio postale, che accerti l'identita' del richiedente. Se la richiesta e' indirizzata direttamente all'ufficio di destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticita', la corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo posta. La richiesta puo' essere fatta anche da un terzo, conosciuto dall'ufficio, a nome del destinatario.
Regolamento - art. 44
Art. 44. Tassazione delle corrispondenze rispedite La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro della Repubblica non e' sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui appresso indicate. La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono considerate come di nuova impostazione. Non e' considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per agevolare la ricerca del destinatario. La corrispondenza restituita al mittente e da questi rispedita e' trattata come di nuova impostazione.
Regolamento - art. 45
Art. 45. Segnatasse La tassa cui e' assoggettata, ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del codice postale, la corrispondenza di francatura facoltativa, non francata o francata insufficientemente, e' rappresentata da segnatasse o da impronte di macchine affrancatrici applicate sulla corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione. Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi dal pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse o impronte di macchine affrancatrici.
Regolamento - art. 46
Art. 46. Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta" La corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta e' soggetta ad un diritto fisso che, se non corrisposto dal mittente, deve essere pagato dal destinatario. Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso, il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e la parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se in seguito a rinvio ad altra localita', l'oggetto sul quale grava venga distribuito a domicilio. Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata diretta fermo posta. Non sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di corrispondenza da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici spediti in abbonamento. La corrispondenza proveniente dall'estero con l'indicazione del recapito fermo posta e' soggetta al diritto fisso a carico del destinatario anche quando il mittente abbia provveduto a corrisponderlo. E' ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione "fermo telegrafo" verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per quella fermo posta. Agli effetti del pagamento del diritto fisso, e' parificata alla corrispondenza con indicazione fermo posta quella che, pur non recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a domicilio per insufficienza dell'indirizzo o per assenza, anche temporanea, del destinatario e quella che deve essere consegnata in ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non sia ritirata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima.
Regolamento - art. 47
Art. 47. Caselle postali Negli uffici possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni e verso pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od aperte, in cui viene inserita la corrispondenza diretta al richiedente medesimo. Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito, pero', elio una stessa casella serva promiscuamente piu' ditte o persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o persona che entra in concorso, un nolo aggiunto equivalente a due terzi del nolo principale. Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Regolamento - art. 48
Art. 48. Conti di credito E' ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque ne faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate dall'Amministrazione e verso pagamento della provvigione stabilita per la tenuta del conto. L'Amministrazione puo', altresi', alle condizioni da essa determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi l'importo delle tasse postali di determinati oggetti di corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza affrancatura. Tali oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche prescritte, sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere rifiutati dal titolare del conto.
Regolamento - art. 49
Art. 49. Uso di bolgette e sacchi Chiunque ne faccia domanda puo' ottenere l'uso di bolgette o di sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti sia effettuato direttamente dall'utente o dagli agenti dell'Amministrazione. Se il sacchetto e' fornito dall'Amministrazione l'utente deve effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Regolamento - art. 50
Art. 50. Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia I crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui di somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per nolo di caselle, uso di sacchi, spedizioni in abbonamento postale ed altro, si prescrivono nel termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del codice postale; detto termine decorre dalla data dell'ultima operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla data della richiesta medesima purche' questa sia presentata non oltre il termine previsto dall'art. 20 del codice postale. Decorso il termine indicato nel precedente comma l'Amministrazione provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di entrata, tra i proventi dell'azienda.
Regolamento - art. 51
Art. 51. Corrispondenze dirette a militari di truppa I benefici previsti dall'art. 55 del codice postale sono applicabili anche agli allievi di istituti di istruzione militare ed ai detenuti in stabilimenti militari di pena, finche' rimangano ascritti alle Forze armate, con grado non superiore a quelli indicati nell'articolo citato.
Regolamento - art. 52
Art. 52. Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie Per poter essere ammesse all'agevolazione prevista dal secondo comma dell'art. 55 del codice postale, le lettere non francate, inviate dai militari indicati nel primo comma del medesimo art. 55 alle rispettive famiglie, devono essere spedite con le modalita' stabilite dall'Amministrazione. Le lettere insufficientemente francate spedite con le modalita' predette sono sottoposte ad una tassa pari alla differenza tra l'intera francatura ordinaria dovuta e l'importo dei francobolli applicati. Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese a tutte le corrispondenze spedite a mezzo degli uffici di posta militare, se esistono. Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a bordo delle navi da guerra.
Regolamento - art. 53
Art. 53. Condizioni cui devono rispondere le lettere Le lettere possono essere spedite chiuse o aperte, con o senza busta o con busta a riquadro trasparente riservato all'indirizzo, purche' il riquadro stesso risponda alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Non sono ammesse buste interamente trasparenti o con riquadro aperto. L'Amministrazione, per esigenze tecniche o per invii di natura particolare, puo' stabilire speciali condizioni di forma o di chiusura. Qualunque oggetto che risponda ai limiti di dimensioni e di peso prescritti dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale puo' essere spedito con il trattamento delle lettere: le lettere che superino i limiti predetti non hanno corso. Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o scritte altre indicazioni, purche' non rechino pregiudizio alla chiarezza dell'indirizzo, salvo, in ogni caso, il disposto del secondo comma del precedente art. 33.
Regolamento - art. 54
Art. 54. Biglietti postali Sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli tariffari, i biglietti postali messi in vendita dallo Stato e costituiti da un foglietto piegabile, i cui lati possono essere incollati, e recanti gia' impressa la prescritta francatura, i biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano in peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di una lettera, la francatura deve essere completata fino al raggiungimento di quella prevista per una lettera di pari peso. I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal caso, pero', vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e la francatura deve essere, quindi, debitamente completata. I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante.
Regolamento - art. 55
Art. 55. Cartoline postali di Stato e dell'industria privata Le cartoline postali di Stato sono cartoncini di forma rettangolare recanti stampati nella parte anteriore il titolo cartolina postale" e nell'angolo superiore destro il francobollo per esse previsto. Le cartoline postali per l'interno sono valide anche se dirette all'estero, purche' ne sia completata la francatura mediante francobolli o impronte di macchine affrancatrici. Le cartoline postali per l'estero sono valide anche all'interno, ma nessuna restituzione di tassa e' dovuta; quelle emesse da amministrazioni estere non possono essere spedite nel territorio della Repubblica. Hanno pure corso le cartoline postali emesse dall'industria privata, purche' rispondano alle condizioni stabilite per le cartoline di Stato, non ne eccedano il peso e le dimensioni e non rechino lo stemma dello Stato.
Regolamento - art. 56
Art. 56. Condizioni cui devono rispondere le cartoline postali Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri, ne' possono essere chiuse in qualsiasi modo. La meta' destra della faccia anteriore e' riservata all'indirizzo, che puo' essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti. Le comunicazioni dei mittenti non possono essere fatte su fogli distinti incollati sulle cartoline; e' ammesso che vi siano attaccati indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, a condizione che siano interamente aderenti alla cartolina e non ne coprano lo scritto nemmeno in parte. E' ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone sulle cartoline che debbano servire come quietanza.
Regolamento - art. 57
Art. 57. Cartoline considerate come lettere Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria privata, incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo da rimanere chiuse sono considerate come lettere non francate. Le cartoline dell'industria privata eccedenti le dimensioni e il peso prescritti, e tutte le cartoline comunque non rispondenti alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti sono considerate come lettere francate insufficientemente.
Regolamento - art. 58
Art. 58. Carte manoscritte Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale e non possano essere considerati come stampe. Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le cartoline di Stato o dell'industria privata ed in genere qualsiasi altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di formulari predisposti a stampa, che abbiano gia' avuto un precedente corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza attuale, assumendo quello di semplici documenti.
Regolamento - art. 59
Art. 59. Modalita' di spedizione delle carte manoscritte Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente apribili. Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono trattate come lettere. Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte. I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
Regolamento - art. 60
Art. 60. Elenchi e lettere di accompagnamento Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Su ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono. E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo stesso destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente la indicazione "manoscritti con lettera di accompagnamento". Le istanze in carta bollata accompagnanti documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 20 grammi e per ciascuna di esse deve essere corrisposta la relativa tassa. I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere.
Regolamento - art. 61
Art. 61. Definizione delle stampe Sono considerate stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina per scrivere. Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche non trattate; le schede meccanografiche trattate, invece, sono considerate lettere. Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, anche se annullati, come pare tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' pero' consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di accludervi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline postali, fasce o buste, affrancate o meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente.
Regolamento - art. 62
Art. 62. Stampe periodiche e non periodiche Ai fini del presente regolamento le stampe sono ripartite in due categorie: periodiche e non periodiche. Sono stampe periodiche, ed ammesse a fruire della riduzione di tariffa prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale, quelle che, oltre a rispondere agli altri requisiti del presente capo: a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso titolo a periodi non eccedenti i sei mesi tra un numero e l'altro; b) non costituiscono opere determinate; c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla stampa e sono tali da poter durare indefinitamente; d) presentano un contenuto diverso da un numero all'altro. Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse, ai sensi del precedente comma, come periodiche.
Regolamento - art. 63
Art. 63. Stampe che non hanno corso Le stampe non periodiche, o considerate come tali, di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso. Nessun limite di peso e di dimensioni e' fissato per la spedizione delle stampe periodiche affrancate in abbonamento.
Regolamento - art. 64
Art. 64. Condizioni di spedizione delle stampe Le stampe, periodiche e non periodiche, debbono essere spedite aperte o confezionate in modo da poter essere facilmente verificate. Le stampe, periodiche e non periodiche, spedite in abbonamento postale, che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso indicate: formato minimo cm. 9 x 14; formato massimo cm. 12 x 23,5; formati consigliati cm. 11,4 x 16,2 e cm. 11 x 22. E' consentito che le stampe spedite in abbonamento siano incluse in involucri di plastica termosaldati, purche' interamente trasparenti. Le stampe spedite sotto fasce non mobili, dichiarate ed affrancate come tali, possono essere aperte e verificate dagli uffici postali per accertare eventuali violazioni del disposto dell'art. 46 del codice postale; se riscontrate regolari le stampe sono fatte proseguire a destinazione.
Regolamento - art. 65
Art. 65. Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento" Salvo quanto disposto dai commi che seguono e dai successivi articoli 66 e 67, non puo' fruire della tariffa stabilita per le stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato, dopo la tiratura, a mano o mediante uno dei procedimenti non ammessi di cui all'art. 61, primo comma. Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purche' siano dichiarate e francate interamente come tali. E' consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purche' venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere e sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con comunicazioni epistolari". E' altresi' consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purche' questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera d'accompagnamento". Per i pieghi di stampe non rispondenti a tutte le condizioni prescritte nei precedenti commi, trova applicazione la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 46 del codice postale.
Regolamento - art. 66
Art. 66. Aggiunte e modifiche consentite sulle stampe non periodiche Sulle stampe non periodiche, o considerate come tali, e' permesso apportare, a mano o mediante qualsiasi processo meccanico, le modificazioni ed aggiunte seguenti: 1) indicare il nome, la qualita', la professione, la ragione sociale e l'indirizzo del mittente e del destinatario, la data di spedizione, la firma, il numero di telefono, il numero di avviamento postale ed il codice telegrafico, il numero del conto corrente postale o bancario del mittente, come pure un numero d'ordine o di matricola riferentesi esclusivamente all'invio; 2) correggere gli errori di stampa; 3) correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte e con l'indicazione delle variazioni da apportarsi alla forma e alla stampa. Se manchi lo spazio, o quando abbiano carattere di generalita', le correzioni e le aggiunte possono essere fatte su foglio a parte. Alle bozze puo' essere unito il relativo manoscritto; 4) cancellare, sottolineare, o inquadrare, con tratti, parole o parti del testo stampato, per renderle illeggibili o per richiamare l'attenzione su di esse; nel caso in cui tali operazioni siano fatte allo scopo di costituire una corrispondenza epistolare vale il disposto del terzo comma del precedente art. 65. 5) indicare sugli avvisi, concernenti le partenze e gli arrivi delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonche' i nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo; 6) segnare o correggere le cifre sui listini di prezzi correnti, sulle offerte di annunzi, sulle quotazioni di borsa e di mercato, sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti; 7) indicare sugli avvisi di passaggio il nome del viaggiatore, la data, l'ora e il nome della localita' dove egli conta di passare o scendere; 8) indicare sui bollettini o cedole di commissione o di sottoscrizione relativi a libri, giornali, incisioni, spartiti di musica, i titoli delle opere e la quantita' degli esemplari richiesti od offerti, l'edizione, il numero del catalogo, il modo di rilegatura, i prezzi, le modalita' di pagamento e di spedizione. Non sono consentite modificazioni o sollecitazioni di ordini, ne' comunicazioni degli editori ai committenti in rapporto alle ordinazioni ricevute; 9) colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.; 10) aggiungere una dedica sui libri, sulle carte da musica, sui giornali, sulle incisioni e sulle fotografie le quali possono recare anche una brevissima leggenda esplicativa o altre succinte indicazioni; 11) aggiungere sui brani tagliati dai giornali o dalle pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo della pubblicazione dalla quale l'articolo e' estratto; 12) unire una cartolina postale oppure una busta o una fascia, affrancata o meno, con o senza l'indirizzo del mittente; 13) indicare sui biglietti d'invito o carte di convocazione a manifestazioni collettive il nome della persona invitata, la data, lo scopo ed il luogo della riunione; 14) indicare i numeri d'ordine, i nomi degli elettori, le date delle elezioni ed i luoghi di riunione sui certificati elettorali diramati dai comuni in base a disposizioni legislative o regolamentari dello Stato; 15) aggiungere su elenchi, avvisi e simili, spediti in forma ufficiale dagli esattori tributari ai contribuenti, il nome, cognome e qualita' del debitore e l'importo delle imposte dovute, con l'indicazione di quali precisamente si tratti, nonche' delle rispettive rate o scadenza. La stessa disposizione e' applicabile agli avvisi di pagamento predisposti a stampa riguardanti la riscossione di contributi sindacali, di tasse di iscrizione e di quote annuali, spediti dai sindacati o da organi statali e parastatali; 16) riempire i diplomi, i certificati e gli atti in genere rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali o da uffici ed istituti cui sono affidati pubblici servizi, purche' le aggiunte siano limitate a quelle poche strettamente necessarie alla completa intelligenza del testo e non abbiano il carattere di corrispondenza epistolare; 17) riempire a mano gli avvisi di arrivo e di giacenza di merci, spediti dalle ferrovie dello Stato o da societa' ferroviarie; 18) scrivere sui bollettini di versamento in conto corrente le indicazioni richieste dallo stampato e la causale del versamento a tergo della ricevuta e del certificato di allibramento; 19) applicare marche da bollo, giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo; 20) accludere francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe; 21) allegare fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse.
Regolamento - art. 67
Art. 67. Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e' consentito: 1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come "gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.; 2) eseguire correzioni di errori tipografici; 3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti; 4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse; 5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.
Regolamento - art. 68
Art. 68. Requisiti delle stampe periodiche. Inserti redazionali ((Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro periodicita', di 'spedizione in abbonamento postale', del gruppo corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre, numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne coprano l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle relative al titolo, alla 'spedizione in abbonamento postale' ed al gruppo di appartenenza. E' consentito che una pubblicazione consti di piu' parti, con distinte numerazioni di pagine, purche' dalla intestazione o dal programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta ed a condizione che queste siano raccolte in una unica copertina, abbiano la stessa periodicita' e non possano formare oggetto di piu' abbonamenti distinti. Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda, locandine nonche' altri inserti aventi analoghe caratteristiche, purche' anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono, altresi', contenere come parti integranti incisioni foniche su disco, nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale. Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe non periodiche.))
Regolamento - art. 69
Art. 69. Limiti della pubblicita' contenuta dalle stampe periodiche Le stampe periodiche possono contenere pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo. La pubblicita' a favore di terzi contenuta nelle stampe periodiche non puo' eccedere, nel complesso, la misura del 70% della loro superficie totale mentre quella di ciascuna inserzione non puo' superare il 30% della medesima superficie totale: sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente. Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso. Le stampe periodiche che contengono pubblicita' a favore di terzi in misura superiore a quella prevista al secondo comma o inserti pubblicitari di cui al precedente comma sono assoggettate alle sopratasse previste dai provvedimenti tariffari. Unitamente alle altre indicazioni prescritte, le stampe periodiche devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' ed agli inserti pubblicitari, i quali saranno anche singolarmente contraddistinti con la sigla "I. P.". La omissione o la inesattezza di tali indicazioni e' considerata, per gli effetti dell'art. 82 del codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto.
Regolamento - art. 70
Art. 70. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243)))
Regolamento - art. 71
Art. 71. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243)))
Regolamento - art. 72
Art. 72. Quantita' minima delle stampe periodiche spedite in abbonamento Le stampe periodiche possono spedirsi in abbonamento in quantita' inferiore al minimo di mille esemplari per ciascun numero fissato dall'art. 56 del codice postale, purche' siano corrisposte le tasse relative al minimo predetto. Le spedizioni dei numeri arretrati possono essere effettuate per qualsiasi quantita'. Non sono soggetti alla restrizione del quantitativo minimo i fogli degli annunzi legali, le pubblicazioni edite a cura dello Stato, quelle ufficiali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i bollettini spediti dalle agenzie di informazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione.
Regolamento - art. 73
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