DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 659
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 31 luglio 1982; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite con quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 155.100 e in L. 87.200 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e tariffe" sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 500 per la prima e L. 400 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.500 per la prima e in L. 1.000 per la seconda classe; 11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'art. 43, paragrafo 11, e' fissato in L. 5.000; 12) al terzo capoverso dell'articolo 30 e' aggiunto quanto segue: "Contemporaneamente a detta domanda deve essere versato il deposito cauzionale indicato nell'allegato n. 1, punto 16-bis. Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto, questo non abbia piu' luogo nel giorno ed ora stabiliti, l'Amministrazione ha diritto di trattenere il deposito cauzionale"; 13) all'art. 45 paragrafo 6 le parole "con un minimo di lire mille" figuranti all'ultimo capoverso sono soppresse; 14) all'art. 48 paragrafo 4 le parole "con un minimo di lire mille" figuranti al quinto capoverso sono soppresse; 15) l'ultimo capoverso della tariffa n. 14 e' modificato come segue: "Per le regolarizzazioni in treno, il viaggiatore oltre al pagamento del prezzo del biglietto o del trasporto di cui al precedente comma, deve corrispondere, a titolo di penalita', una soprattassa di pari importo, con l'applicazione del diritto di cui all'art. 10".
Art. 2
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: I - Parte II - TARIFFE: A) Capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe: 1. Art. 61 § 2 - Tasse minime: l'importo di L. 9.300 per le spedizioni in piccole partite e' elevato a L. 10.500; gli importi di L. 95.500 e di L. 76.400 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 105.000 e a L. 84.000. 2. - Art. 65 § 3 - Treni straordinari: al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 4.255 e di L. 21.295 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.700 e a L. 23.500; al secondo alinea l'importo della tassa di L. 332 per carro e per chilometro e' elevato a L. 370. 3. Art. 67 § 1, le tabelle di cui ai punti a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 9 e n. 10 al presente decreto. B) Capo II - Art. 71: 1. § 2: gli importi di L. 452 e L. 292 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 500 e a L. 320. 2. § 4: la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto; il prezzo di L. 39.900 figurante all'ultimo alinea e' elevato a L. 44.000. C) Capo III - Art. 72 - Tariffe per treni speciali: 1. § 1: il deposito di L. 399.300 per la richiesta del treno speciale e' elevato a L. 450.000. 2. § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 6.650 e del relativo prezzo minimo di L. 399.300 sono elevati, rispettivamente, a L. 7.350 e a L. 450.000, la tassa di L. 332 per carro e per chilometro e' elevata a L. 370. D) Capo IV - Tariffe ordinarie: Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi: la tabella di cui alla Serie A - Spedizioni di colli espressi - e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto; la tabella di cui alla serie B - Spedizioni di messaggerie - e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto. E) Capo V - Tariffe speciali: 1. Tariffa speciale n. 104: le tabelle dei prezzi di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 14, n. 15 e n. 16 al presente decreto. 2. Tariffa speciale n. 105: Serie A - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai punti a) e b) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 17 e n. 18 al presente decreto; Serie B - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto; Serie C - Titolo IV - Condizione particolare al comma b): la tassa di L. 332 per carro e per chilometro e' elevata a L. 370. 3. Tariffa speciale n. 106 - Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 15,29 e di L. 3,96 con il minimo di L. 1.990 per spedizione sono elevati, rispettivamente a L. 17,00, a L. 4,40 e a L. 2.200. 4. Tariffa speciale n. 107: Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di "L. 2.000" risultante alla fine del testo dei punti b), c), d) ed e) e' modificata in "L. 2.500"; Titolo III - Prezzi e modalita' di pagamento: il testo del punto 1 e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 20 al presente decreto. 5. Tariffa speciale n. 108, serie B: Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto; Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 2.326 e' elevata a L. 2.600; Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 332 per carro e per chilometro viene elevata a L. 370. 6. Tariffa speciale n. 109: Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto; Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 8.380 per il nolo degli addobbi funebri e' elevata a L. 9.300. 7. Tariffa speciale n. 110 - Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto. 8. Tariffa speciale n. 111 - Titolo III: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto. F) Capo VI - Tariffe eccezionali: 1. Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 25 al presente decreto. 2. Tariffa eccezionale n. 216: la tariffa e' soppressa. 3. Tariffa eccezionale n. 221: a) le tabelle di alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 26 al presente decreto; b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.350 e' elevata a L. 3.700; c) Condizione particolare 6ª: i prezzi di L. 6.700 per gli adulti e di L. 3.300 per i ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 7.400 e a L. 3.700; la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 27 al presente decreto; d) Condizione particolare 7ª: la tassa di L. 5.445 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, e' elevata a L. 6.000; la tassa di L. 2.750 per capo o di L. 2.035 per ogni 10 chilogrammi indivisibili prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, e' elevata, rispettivamente, a L. 3.050 o a L. 2.250; e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 22.990, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, e' elevato a L. 26.000. G) Capo VII - Prezzi: Titolo A) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie 1ª e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto; Titolo B - Spedizioni a carro: a) punto 1. - L'indicazione "Classi dalla A alla I" e' modificata in "Classi dalla A alla H". Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla A alla H sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 29 al presente decreto; b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto. II - Parte III - Alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 31 al presente decreto. III - ALLEGATI: A) Allegato n. 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie e' sostituito da quello riportato nell'allegato n. 32 al presente decreto. B) Allegato n. 2: punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 33 al presente decreto; punto 5.1.4: le indennita' di L. 2.380 e di L. 4.770 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 2.700 e a L. 5.400; punto 5.1.5: le indennita' di L. 23.950 e di L. 47.910 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 26.500 e a L. 53.000; punto 5.1.7: le indennita' di L. 660 e di L. 1.320 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 730 e a L. 1.460. C) Allegato n. 2-ter: punto 3.4.2: le tasse di L. 266 per ogni paletta e di L. 399 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 300 e a L. 450; punto 3.7.5: le tasse di L. 159 per ogni paletta e di L. 266 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 175 e a L. 300; punto 4.6.2: le tasse di L. 159 per ogni paletta, e di L. 266 per ogni paretale e di L. 371 per ogni box paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 175, a L. 300 e a L. 410; punto 5.1.3: le tasse di L. 1.130 per ogni paletta e di L. 2.260 per ogni peretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.250 e a L. 2.500. D) Allegato n. 3: l'importo di L. 39.900 previsto dagli articoli 2 e 7 e' elevato a L. 45.000. E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 34 al presente decreto. F) Allegato n. 7: 4. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di 39.900 e' elevata a L. 45.000. 2. Art. 135: 1) punto (2): la tassa di L. 332 per carro e per chilometro e' elevata a L. 370; 2) punto (3): a) comma a): la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 291 ed il relativo minimo di L. 582 sono elevati, rispettivamente, a L. 350 e a L. 700; la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 291 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 21.200 per carro e per le prime 24 ore e di L. 31.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 350, a L. 24.000 e a L. 35.000; b) comma c): la tassa di L. 1.330 dovuta per la guardia speciale e' elevata a L. 2.000. G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe numeri 1, 2 e 3, sono costituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto. IV - APPENDICE: A) Punto 4°: il compenso di L. 319 a collo figurante alla nota (6) e' elevato a L. 350. B) Punto 8°: la tasca di L. 23.950 prevista al comma 4 del del titolo I e al comma 3 del titolo II e' elevata a L. 27.000. C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 36 al presente decreto. D) Punto 12° - Allegato: la tabella dei prezzi e' sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto. E) Punto 14° - Art. 12: 1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 12.400 e di L. 6.200 e' elevato, rispettivamente, a L. 14.000 e a L. 7.000. 2. Le tasse di sosta previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 3.190, L. 4.235, L. 5.289 e L. 6.380 sono elevate, rispettivamente, a L. 3.600, a L. 4.800, a L. 6.000 e a L. 7.200. F) Punto 15°, comma 4): il diritto fisso di L. 1.550 e la tassa di L. 7.950 sono elevati, rispettivamente, a L. 1.800 e a L. 10.000.
Art. 3
Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 10 ottobre 1982. Da tale data e fino al 31 dicembre 1982 e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di cose i prezzi in vigore il 30 settembre 1982 aumentati: del 10%, in caso di spedizioni a carro; del 12%, in caso di spedizioni in piccole partite e a bagaglio.
PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - LA MALFA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1982
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 254
Allegato 1
ALLEGATO 1 TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6 PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
ALLEGATO 2 TARIFFA N. 1-Bis PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3 TARIFFA N. 15 PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
ALLEGATO 4 TARIFFA N. 21 PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
ALLEGATO 5 TARIFFA N. 21-Bis PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
ALLEGATO 6 TARIFFA N. 22 PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
ALLEGATO 7 DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLE C.T. PERSONE Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
ALLEGATO 8 DIRITTI, TASSE, SOPRATASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO". Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
ALLEGATO 9 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
ALLEGATO 10 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
ALLEGATO 11 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
ALLEGATO 12 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
ALLEGATO 13 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
ALLEGATO 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 15
ALLEGATO 15 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 16
ALLEGATO 16 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 17
ALLEGATO 17 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 18
ALLEGATO 18 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 19
ALLEGATO 19 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 20
ALLEGATO 20 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 21
ALLEGATO 21 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 22
ALLEGATO 22 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 23
ALLEGATO 23 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 24
ALLEGATO 24 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 25
ALLEGATO 25 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 26
ALLEGATO 26 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 27
ALLEGATO 27 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 28
ALLEGATO 28 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 29
ALLEGATO 29 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 30
ALLEGATO 30 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 31
ALLEGATO 31 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 32
ALLEGATO 32 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 33
ALLEGATO 33 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 34
ALLEGATO 34 MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI E' PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALIE FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO). Art. 1. - Tariffe e condizioni. Il compenso fisso di L. 18.150 figurante al II alinea e' elevato a L. 20.000. Art. 6. - Manovre supplementari. I alinea: a tassa di L. 33 per ogni quintale indivisibile di merce e' elevata a L. 37. Il minimo di L. 3.300 per carro e' elevato a L. 3.700. II alinea: la tassa di L. 33 e' elevata a L. 37. Art. 25. - Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima. Il rimborso di L. 795 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo e' elevato a L. 1.800 per collo. Art. 41. - Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari. La tassa di L. 27.940 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 Kg e per il peso minimo di Kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, e' elevata a L. 31.000. Art. 44. - Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria. Il rimborso di L. 2.925 a collo e' elevato a L. 3.300. Art. 47. - Giacenza dei trasporti. I alinea: la tassa di L. 33 per quintale e per giorno e' elevata a L. 37. II alinea: la tassa di L. 33 e' elevata a L. 37. Gli importi di L. 33 e di L. 66 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 37 e a L. 75. Art. 48. - Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi. I alinea: punto 1° - la tassa di L. 1.725 per carro e' elevata a L. 2.000. Art. 60. - Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima. Il rimborso di L. 4.785 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo e' elevato a L. 5.300. Art. 61. - Carico e scarico. La tassa di L. 357 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 Kg, di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo, e' elevata a L. 400 ed il minimo di L. 178 per spedizione e' elevato a L. 200. Art. 73. - Stazioni marittime della Sardegna. III alinea: la tassa di L. 23 per quintale indivisibile e' elevata a L. 26 ed il minimo di L. 2.310 per carro e' elevato a L. 2.600. Art. 80. - Tassazione dei trasporti da e per il Pontile. I alinea: la soprattassa di L. 79 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite, e' elevata a L. 87. Quella di L. 1.580 per carro e' elevata a L. 1.750. Art. 84. - Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri. Il rimborso di L. 920 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo e' elevato a L. 1.050 per collo. Art. 87. - Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza dagli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive. La tassa di L. 4.650 e di L. 6.115 per carro e' elevata rispettivamente a L. 5.200 o L. 6.800. Art. 88. - Spedizioni e rispedizioni tra gli scali dello stesso porto. I alinea: il compenso fisso di L. 29.920 e di L. 14.960 per carro e' elevato rispettivamente a L. 33.000 e L. 16.500. Art. 96. - Riconsegna delle merci. III alinea: il compenso di L. 4.400 per carro e' elevato a L. 4.900. Art. 100. - Soprattassa. La soprattassa di L. 1.320 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori e' elevata a L. 1.500. Il minimo di L. 132 per spedizione e' elevato a L. 150. Art. 101. - Carico e scarico a cura delle parti. III alinea: il compenso di L. 395 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori e' elevato L. 450 Art. 102. - Operazioni per l'imposta sui consumi. La provvigione di L. 39 per ogni quintale di peso netto e' elevata a L. 45 e quella di L. 19 per ogni quintale di peso lordo e' elevata a L. 22. Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste. La tassa fissa di L. 15.030 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto quadro" e' elevata a lire 16.600.
Allegato 35
ALLEGATO 35 TARIFFA N. 1 TRASPORTI A CARRO 1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE: Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 36
ALLEGATO 36 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 37
ALLEGATO 37 Parte di provvedimento in formato grafico