DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 662
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: diritto dei collegi rappresentativi; diritto delle assicurazioni; istituzioni giuridiche comparate; diritto penale comparato; diritto penale dell'economia; legislazione minorile; diritto penitenziario; teoria generale del processo; diritto processuale penale comparato; diritto processuale tributario; diritto di famiglia; diritto privato dell'economia; diritto sindacale; diritto tributario comparato.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1982
Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 222