DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 675

Type DPR
Publication 1982-07-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 79/196 del 6 febbraio 1979, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione: immersione in olio "o"; sovrappressione interna "p"; immersione sotto sabbia "q"; custodia a prova di esplosione "d"; sicurezza aumentata "e"; sicurezza intrinseca "i". ((2))

Art. 2

Il materiale elettrico di cui al precedente art. 1 puo' essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se e' conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.

Art. 3

Ai fini del presente decreto, figurano nell'allegato I le norme armonizzate di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117.

Art. 4

Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico. E' vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Art. 5

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.

Art. 6

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni. Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonche' le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 13

Allegato I

((ALLEGATO I NORME ARMONIZZATE Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue. Norme CEI Norme Europee ___________ Numero |Data | TITOLO | Numero |Ed.ne| Data ___|_|___|__||_____ CEI EN |1993 |Costruzioni elettriche per|EN 50014 | 2 |Dicembre 50014 | |atmosfere potenzialmente | | | 1992 Varianti: V|1995 |esplosive-Regole generali | | | 1 | | | | | CEI EN |1995 |Costruzioni elettriche per|EN 50015 | 2 |Aprile 50015 | |atmosfere potenzialmente | | | 1994 | |esplosive-Costruzioni | | | | |immerse in olio "0" | | | CEI EN |1997 |Costruzioni elettriche per|EN 50016 | 2 |Ottobre 50016 | |atmosfere potenzialmente | | | 1995 | |esplosive-Modo di prote- | | | | |zione a sovrappressione | | | | |interna "p" | | | CEI EN |1995 |Costruzioni elettriche per|EN 50017 | 2 |Aprile 50017 | |atmosfere potenzialmente | | | 1994 | |esplosive-Costruzioni a | | | | |riempimento polverulento | | | | |"q" | | | CEI EN |1995 |Costruzioni elettriche per|EN 50018 | 2 |Agosto 50018 | |atmosfere potenzialmente | | | 1994 | |esplosive-Custodie a | | | | |prova di esplosione "d" | | | CEI EN |1994 |Costruzioni elettriche per|EN 50019 | 2 |Marzo 50019 | |atmosfere potenzialmente | | | 1994 | |esplosive-Modo di | | | | |protezione a sicurezza | | | | |aumentata "e" | | | CEI EN |1995 |Costruzioni elettriche per|EN 50020 | 2 |Agosto 50020 | |atmosfere potenzialmente | | | 1994 | |esplosive-Modo di | | | | |protezione a sicurezza | | | | |intrinseca "i" | | | CEI EN |1997 |Costruzioni elettriche per|EN 50028 | 1 |Febbraio 50028 | |atmosfere potenzialmente | | | 1987 | |esplosive-Modo di prote- | | | | |zione a incapsulamento "m"| | | CEI EN |1997 |Costruzioni elettriche per|EN 50039 | 1 |Marzo 50039 | |atmosfere potenzialmente | | | 1980 | |esplosive-Modo di | | | | |protezione a sistemi | | | | |elettrici di sicurezza | | | | |intrinseca "i" | | | CEI EN |1997 |Impianto manuale di |EN 50050 | 1 |Gennaio 50050 | |protezione elettrostatica | | | 1986 CEI EN |1997 |Pistole manuali di |EN 50053 | 1 |Febbraio 50053 | |proiezione elettrostatica |(Parte 1)| |1987 () (parte 1) | |di pitture con un'energia | | | | |limite di 0,24 mJ e | | | | |materiale associato | | | CEI EN |1997 |Pistole manuali di |EN 50053 | 1 |Giugno 50053 | |proiezione elettrostatica |(Parte 2)| |1989 () (parte 2) | |di pitture con un'energia | | | | |limite di 5 mJ e materiale| | | | |associato | | | CEI EN |1997 |Pistole manuali di |EN 50053 | 1 |Giugno 50053 | |proiezione elettrostatica |(Parte 3)| |1989 () (parte 3) | |di fiocculi con un'energia| | | | |limite di 0,21 mJ o 5 mJ e| | | | |materiale associato | | | __|__|____|_|_|______ () Si applicano soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione dei materiali previsti nella norma EN50053, prima, seconda e terza parte. Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) Viale Monza N.259 20126 Milano.))

Allegato II

ALLEGATO II Marchio distintivo comunitario ((Parte di provvedimento in formato grafico))

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.