LEGGE 2 aprile 1882, n. 682

Type Legge
Publication 1882-04-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA, REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: istituzioni di diritto processuale. Il testo dell'art. 16 del medesimo corso di laurea e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, di diritto privato comparato, e di diritto della navigazione, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; ne' gli esami di diritto penale e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; ne' l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non abbiano superato gli esami di economia politica, di diritto costituzionale ovvero di diritto pubblico generale; ne' gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico, di diritto comune, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, ne' gli esami di diritto penale militari e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale". Inoltre, nell'art. 18, l'istituto di scienze economiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza, cambia la denominazione in quella di: "istituto di economia e finanza".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1982

Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 225

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