DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 691

Type DPR
Publication 1982-08-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 75/439 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente l'eliminazione degli oli usati;

Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

Art. 2

La detenzione e la raccolta per la riutilizzazione nonche' l'eliminazione degli oli usati sono disciplinate dal presente decreto. Alle attivita' di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento. Resta, comunque, vietata ogni immissione, non disciplinata dalle norme di cui al precedente comma, di oli usati ovvero di residui risultanti dalla trasformazione degli oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonche' sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 3

A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto, di cui al terzo comma dell'art. 4, chiunque ottiene oli usati, compresi quelli che derivano da lubrificanti utilizzati in usi ammessi ad agevolazioni ed esenzioni fiscali, e' obbligato al loro stivaggio in modo idoneo ad evitarne la contaminazione con sostanze estranee, ed al loro conferimento al consorzio di cui al successivo art. 4, secondo le modalita' dal consorzio stesso indicate. Gli oli usati contenenti acqua e altre impurita' in misura complessivamente superiore ad un limite massimo da fissarsi nello statuto del consorzio devono essere sottoposti, a cura del detentore, prima del conferimento, ad un trattamento idoneo a riportare il contenuto di acqua e impurita' al di sotto di tale limite. Ove il detentore non vi provveda, e' tenuto ad immagazzinarli separatamente, denunciandone le quantita', al momento della consegna, al consorzio il quale addebita al cedente i costi di trattamento. In deroga al primo comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, per singole partite, le imprese ad utilizzare nei propri impianti, per la combustione, gli oli usati da esse stesse ottenuti da cicli di produzione e di impiego, salvo comunque il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive disposizioni, in materia di inquinamento atmosferico. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facolta' di provvedere per proprio conto alla riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati di loro proprieta'.

Art. 4

E' costituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, al quale e' conferita la personalita' giuridica. Al consorzio partecipano in posizione paritetica tra loro due categorie di soggetti, di cui una comprende tutte le imprese che producono oli base rigenerati e l'altra tutte le imprese che immettono al consumo, anche in veste di importatori, oli lubrificanti di base e finiti. Nell'ambito della prima categoria, le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantita' di oli usati lavorate; nell'ambito della seconda, alle quantita' di lubrificanti immesse al consumo. Il consorzio non ha fine di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti. Il consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti di base e finiti da ciascuna di esse immessi al consumo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma precedente, secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi dell'art. 7.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che hanno immesso in consumo nel territorio nazionale oli lubrificanti dal 1 gennaio 1981 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute a darne comunicazione al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, indicando i quantitativi immessi. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro i successivi trenta giorni, sono convocate le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 per la predisposizione dello statuto del consorzio. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui al secondo comma dell'art. 4 che rappresentano, per ciascuna delle due categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate in proporzione alle quantita' di oli usati lavorati o di lubrificanti immessi al consumo nel corso dell'anno 1981, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario, il quale vi provvede entro trenta giorni. Lo statuto deve inoltre indicare la data della prima riunione dell'assemblea.

Art. 6

Il consorzio, per tutto il territorio nazionale, ha l'obbligo di: 1) assicurare la raccolta degli oli usati; 2) cedere gli oli usati raccolti alle imprese che effettuano la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti; 3) cedere per altri tipi di riutilizzazione, con preferenza per quelli che consentono maggior recupero energetico, partite di olio usato, qualora la rigenerazione non sia tecnicamente possibile, ovvero economicamente conveniente; 4) assicurare l'eliminazione dell'olio usato non rigenerabile ne' riutilizzabile nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.

Art. 7

Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi, di cui al sesto comma dell'art. 4, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 8

Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti. I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 9

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze. Il consorzio dovra' trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. E' inoltre in facolta' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio.

Art. 10

Per la violazione del divieto di cui al terzo comma dell'art. 2 e' stabilita la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda fino a cinque milioni di lire. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3, al sesto comma dell'art. 4, all'art. 6 ed al primo comma dell'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Art. 11

E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto. Si osservano le norme stabilite dalle regioni o dagli enti locali sulla materia, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - ALTISSIMO - DARIDA - FORMICA - DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 16

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.