LEGGE 7 agosto 1982, n. 704

Type Legge
Publication 1982-08-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 19 della convenzione stessa.

Art. 3

Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o piu' persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni. Quando e' cagionato solo un danno alle cose di particolare gravita' o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - BALZAMO - MARCORA - MANNINO - DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DEL MATERIALE NUCLEARE Gli Stati contraenti, Riconoscendo il diritto di tutti gli Stati al pieno sviluppo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare ed il loro interesse legittimo nei confronti dei vantaggi che possano conseguirne, Convinti della necessita' di facilitare la cooperazione internazionale nel campo degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, Desiderosi di evitare i rischi che potrebbero derivare dall'acquisizione ed uso illecito del materiale nucleare, Convinti che i reati relativi al materiale nucleare costituiscono oggetto di grave preoccupazione e che e' urgente prendere provvedimenti adeguati ed efficaci diretti ad assicurare la prevenzione, scoperta e repressione di tali reati, Coscienti della necessita' di una cooperazione internazionale al fine di porre in essere, in conformita' con la legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, adeguati provvedimenti onde garantire la protezione fisica del materiale nucleare, Convinti che la presente Convenzione dovrebbe facilitare il trasferimento, in piena sicurezza, del materiale nucleare, Sottolineando anche l'importanza che presenta la protezione fisica del materiale nucleare in uso, deposito ed in corso di trasporto nell'ambito del territorio nazionale, Riconoscendo l'importanza di garantire una efficace protezione fisica del materiale nucleare destinato a scopi militari, e rimanendo inteso che tale materiale e' e continuera' ad essere oggetto di rigorosa protezione fisica, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per materiale nucleare si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80 per cento; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o piu' dei suddetti isotopi; b) per "uranio arricchito negli isotopi 235 o 233" si intende l'uranio contenente gli isotopi 235 o 233 o entrambi in quantita' tale che il rapporto di abbondanza tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale; c) per "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall'impianto di colui che spedisce nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell'impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. 1. La presente Convenzione si applichera' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici nel corso di un trasporto internazionale. 2. Ad eccezione degli articoli 3, 4 e del paragrafo 3 dell'articolo 5, la presente Convenzione si applichera' altresi' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici durante l'uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale. 3. A parte gli impegni espressamente assunti dagli Stati contraenti negli articoli citati al paragrafo 2 concernente il materiale nucleare destinato a scopi pacifici in uso, deposito e trasporto sul territorio nazionale, nulla nella presente Convenzione sara' interpretato come limitante i diritti sovrani di uno Stato circa l'uso, il deposito e il trasporto di tale materiale nucleare sul territorio nazionale.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale e del diritto internazionale, affinche', nella misura possibile, il materiale nucleare che si trova sul proprio territorio o a bordo di una nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli specificati all'allegato I.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. 1. Ciascuno Stato contraente non esportera', o non autorizzera' la esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 2. Ciascuno Stato contraente non importera', o non autorizzera' la importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I. 3. Uno Stato contraente non autorizzera' il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati non contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sara' protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 4. Ciascuno Stato contraente applichera', a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali. 5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sara protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinera' e informera' preventivamente gli Stati attraverso cui sara' previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonche' quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6. La responsabilita' di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potra' essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualita' di Stato importatore. 7. Nulla nel presente articolo sara' interpretato come limitante in qualsiasi maniera la sovranita' territoriale e la giurisdizione di uno Stato, incluse quelle sullo spazio aereo e sulle acque territoriali di detto Stato.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. 1. Gli Stati contraenti designeranno e renderanno reciprocamente noti, direttamente o attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i rispettivi servizi centrali nonche' i corrispondenti incaricati di assicurare la protezione fisica del materiale nucleare e di coordinare le operazioni di recupero e d'intervento in caso di sottrazione, uso o alterazione illeciti di materiale nucleare o in caso di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti. 2. In caso di furto, di rapina o di qualsiasi acquisizione illecita di materiale nucleare o di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti, gli Stati contraenti forniranno collaborazione ed aiuto, nella misura possibile ed a norma delle rispettive legislazioni nazionali, per il recupero e la protezione di tale materiale a qualunque Stato ne faccia richiesta. In particolare: a) uno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari al fine di informare, il prima possibile, gli altri Stati che ritenga siano interessati al furto, rapina o tutt'altra acquisizione illecita di materiale nucleare o minaccia fondata di perpetrazione di uno di tali atti, o di informare, se del caso, le organizzazioni internazionali; b) in caso di bisogno, gli Stati contraenti interessati scambieranno informazioni, tra loro o con organizzazioni internazionali, al fine di proteggere il materiale nucleare minacciato, di accertare l'integrita' dei contenitori o di recuperare il materiale nucleare illecitamente sottratto e dovranno: i) coordinare i loro sforzi attraverso canali diplomatici ed altri canali stabiliti di comune accordo; ii) prestare, se cosi' richiesti, reciproca assistenza; iii) assicurare la restituzione del materiale nucleare oggetto di furto o comunque mancante, a seguito degli eventi sopra menzionati. Le modalita' concrete per l'attuazione di tale collaborazione saranno definite dagli Stati contraenti interessati. 3. Gli Stati contraenti coopereranno e si consulteranno, in caso di bisogno, direttamente o attraverso organizzazioni internazionali al fine di ottenere indicazioni circa la progettazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi di protezione fisica del materiale nucleare durante il trasporto internazionale.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. 1. Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di proteggere il carattere riservato delle informazioni che riceveranno a tale titolo, in virtu' delle clausole della presente Convenzione, da altro Stato contraente, o in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attivita' eseguita in applicazione della presente Convenzione. Allorche' degli Stati contraenti comunicheranno riservatamente informazioni a organizzazioni internazionali, saranno presi provvedimenti onde assicurare la protezione del carattere riservato di tali informazioni. 2. Gli Stati contraenti non saranno tenuti, in virtu' della presente Convenzione, a fornire quelle informazioni che la legislazione nazionale non consenta siano diffuse o che comprometterebbero la sicurezza nazionale o la stessa protezione fisica del materiale nucleare.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. 1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti: a) la ricettazione, la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo e che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose; b) il furto o la rapina di materiale nucleare; c) la sottrazione o qualsiasi appropriazione indebita di materiale nucleare; d) la richiesta, con violenza, minaccia o qualsiasi altro atto intimidatorio, di materiale nucleare; e) la minaccia: i) di impiego del materiale nucleare al fine di uccidere o ferire gravemente persone o cagionare danni considerevoli alle cose; ii) di perpetrare uno dei reati previsti al punto b) al fine di costringere una persona fisica o giuridica, una organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto; f) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti a), b) o c); g) il concorso in uno dei reati di cui ai punti da a) a f) sara' considerato da ciascuno Stato contraente quale reato punibile a norma del proprio diritto nazionale. 2. Ciascuno Stato contraente comminera' per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravita' dei reati stessi.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. 1. Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7 nei seguenti casi: a) allorche' il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato; b) allorche' il presunto autore del reato appartenga alla nazionalita' di esso Stato. 2. Ciascuno Stato contraente assumera' ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorche' il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorche' detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell'articolo 11, verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potra' esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ritenga che le circostanze lo richiedano, assumera', a norma della propria legislazione nazionale, provvedimenti idonei, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini della punizione o della estradizione. I provvedimenti assunti ai termini del presente articolo saranno notificati senza indugio agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione, a norma del disposto dell'articolo 8, nonche', se del caso, a qualsiasi altro Stato interessato.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, qualora non intenda procedere all'estradizione del medesimo, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti all'esercizio dell'azione penale, secondo le procedure previste dalla legislazione di tale Stato, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. 1. I reati previsti all'articolo 7 saranno automaticamente compresi come ipotesi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano ad includere tali reati fra le ipotesi di estradizione in qualsiasi futuro accordo di estradizione da stipularsi tra essi contraenti. 2. Qualora uno Stato contraente, che subordini l'estradizione alla esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da parte di altro Stato contraente cui non sia vincolato da alcun trattato di estradizione, esso Stato potra' considerare la presente Convenzione quale base giuridica per la concessione dell'estradizione, limitatamente ai reati ivi contemplati. L'estradizione sara' soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa. 3. Gli Stati contraenti, che non subordinino l'estradizione all'esistenza di apposito trattato, riconosceranno i reati citati quali casi di estradizione tra essi Stati, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa. 4. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, ciascuno di tali reati sara' considerato come perpetrato non soltanto nel luogo in cui si e' verificato ma anche nel territorio degli Stati contraenti tenuti ad esercitare la loro giurisdizione ai sensi del paragrafo 1, articolo 8.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. Qualsiasi persona, nei cui confronti si svolga un'azione legale a causa di uno dei reati previsti all'articolo 7, beneficera' di trattamento imparziale in tutti i gradi dell'azione stessa.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. 1. Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di azione penale avente per oggetto i reati previsti all'articolo 7, inclusi gli elementi di prova di cui disponessero, necessari all'esercizio dell'azione stessa. In ogni caso la legge applicabile all'esecuzione di una richiesta di assistenza sara' quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta stessa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non interferiranno sugli impegni derivanti da qualsiasi altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinera', parzialmente o totalmente, l'assistenza reciproca in materia penale.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. 1. Ciascuno Stato contraente informera' il depositario circa le leggi ed i regolamenti emanati in attuazione della presente Convenzione. Il depositario comunichera' periodicamente tali informazioni a tutti gli Stati contraenti. 2. Lo Stato contraente, sul cui territorio il presunto autore del reato sia perseguito, comunichera', nella misura possibile, in primo luogo agli Stati direttamente interessati il risultato dell'azione penale. Lo Stato contraente comunichera' tale risultato anche al depositario che ne informera' tutti gli Stati. 3. Allorche' il reato riguardi materiale nucleare destinato a fini pacifici in uso, deposito o in corso di trasporto sul territorio nazionale ed allorche' sia il presunto autore del reato, sia il materiale nucleare si trovino sul territorio dello Stato contraente in cui il reato e' stato perpetrato, nulla nella presente Convenzione sara' interpretato in modo tale da implicare la concessione, da parte di tale Stato contraente, di informazioni sulle azioni penali relative a tale reato.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione stessa.

Convenzione-art. 16

Articolo 16. 1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario convochera' una conferenza degli Stati contraenti, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, e di procedere alla sua valutazione con riferimento al preambolo, alla intera parte operativa nonche' agli allegati, alla luce della situazione esistente in quel momento. 2. Successivamente, ad intervalli di almeno cinque anni, la maggioranza degli Stati contraenti potra' ottenere la convocazione di ulteriori conferenze con lo stesso obiettivo, sottoponendo al depositario una richiesta in tal senso.

Convenzione-art. 17

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